Cassazione Civile, Ordinanza n. 02051/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia origina da un decreto del Tribunale di Foggia che, omologato l’accertamento del requisito sanitario relativo a un beneficio richiesto dalla parte privata, aveva condannato l’INPS alla rifusione delle spese di lite, liquidandole in euro 1.170,00 e ponendo a carico dell’Istituto le spese di CTU. Il ricorrente ha impugnato il decreto con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 4 D.M. n. 55/2014, come modificato dall’art. 1, comma 1-bis, D.M. n. 37/2018. In particolare, ha contestato che la liquidazione delle spettanze legali fosse stata effettuata in modo onnicomprensivo e unitario, senza alcuna precisazione per le singole voci e per ciascuna delle diverse fasi dei due gradi di giudizio, e che ciò avesse comportato anche violazione dei minimi tariffari.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che è erronea e lesiva dei minimi tariffari, oltre che del decoro e della dignità professionale del difensore, una liquidazione delle spese effettuata in modo globale, onnicomprensivo e non specifico, senza distinzione tra competenze delle diverse fasi del giudizio di merito e senza indicazione delle singole voci liquidate. Ha inoltre richiamato il principio per cui, quando si contesta la violazione dei minimi tariffari, il ricorrente deve indicare analiticamente le voci e gli importi asseritamente errati, precisando che nel caso concreto tale onere era stato assolto. Poiché il Tribunale aveva anche cumulato compenso ed esborsi senza distinguere quanto riferibile al primo e quanto ai secondi, la sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La liquidazione delle spese legali deve essere conforme ai parametri tariffari e non può essere effettuata in modo onnicomprensivo e indistinto.
art. 1, comma 1-bis, D.M. n. 37/2018
La modifica normativa è richiamata come parametro applicabile alla liquidazione delle spettanze legali.
art. 36 Cost.
La liquidazione non specifica e globale è considerata lesiva del decoro e della dignità professionale del difensore.
Massime di principio
- La liquidazione giudiziale delle spese processuali e degli onorari deve essere analitica o comunque tale da consentire il controllo della corrispondenza ai parametri applicabili, distinguendo le singole voci e le diverse fasi del giudizio.
- Non è legittima una liquidazione onnicomprensiva e indistinta delle competenze legali quando ciò impedisca di verificare il rispetto dei minimi tariffari e la corretta imputazione delle somme alle varie fasi o ai diversi gradi di giudizio.
- Nel ricorso per cassazione che denunci la violazione dei minimi tariffari, la parte deve indicare specificamente le voci e gli importi che assume erroneamente liquidati; se tale onere è assolto, la censura è scrutinabile nel merito.
- Quando il giudice liquida insieme compenso ed esborsi senza specificare la ripartizione tra tali poste, la statuizione sulle spese è viziata per difetto di specificità.
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