Cassazione Penale, Ordinanza n. 11490/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna deducendo due censure processuali. Con il primo motivo lamentava una lesione dei diritti di difesa collegata al mancato riconoscimento del legittimo impedimento del difensore e alla dedotta tardività della notificazione eseguita nei confronti dell'imputato ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. Con il secondo motivo sosteneva che la tardività della citazione dell'imputato dovesse essere trattata come mancata citazione, con conseguente invalidità più grave; la Corte ha invece rilevato che si trattava di una nullità generale a regime intermedio, da eccepire nella prima occasione utile, e che tale eccezione non era stata sollevata all'udienza successiva del 15/07/2025.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: il primo perché, essendo stata accolta la richiesta di rinvio dell'udienza, non vi era stata alcuna concreta compressione del diritto di difesa e il mancato riconoscimento del legittimo impedimento del difensore era irrilevante rispetto alla dedotta tardività della notificazione; il secondo perché la tardività della citazione non equivale a mancata citazione ma integra una nullità di ordine generale e a regime intermedio, soggetta a tempestiva eccezione del difensore, non proposta alla prima udienza utile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, c.p.p.
La notificazione eseguita ai sensi di tale disposizione è richiamata solo per escludere che la sua dedotta tardività integri, di per sé, una violazione dei diritti di difesa o una mancata citazione dell'imputato.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, qui determinata in euro 3.000.
Massime di principio
- La tardività della notificazione/citazione dell'imputato non equivale automaticamente a mancata citazione, ma integra una nullità di ordine generale a regime intermedio.
- Le nullità a regime intermedio devono essere eccepite dal difensore nella prima occasione processuale utile; in difetto, restano sanate.
- Se la richiesta di rinvio dell'udienza viene accolta, non è di regola configurabile una concreta lesione del diritto di difesa fondata sul solo mancato riconoscimento del legittimo impedimento del difensore.
- L'inammissibilità del ricorso in cassazione comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
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