L.R. Sardegna 11/2008
Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione Autonoma della Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce presso il Consiglio regionale il CORECOM Sardegna e ne disciplina composizione, nomina, incompatibilità, funzioni proprie e delegate, indennità, personale e finanziamento. Prevede una fase transitoria di avvio nel 2008 e regole di rinnovo. La disciplina originaria è però in parte superata da modifiche successive e contiene disposizioni ormai esaurite.
Istituzione del CORECOM della Regione Autonoma della Sardegna
Istituzione e finalità del CORECOM Sardegna
La legge istituisce presso il Consiglio regionale della Sardegna il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), quale organo di consulenza, supporto, garanzia e gestione della Regione per le politiche regionali nel settore delle comunicazioni. Il provvedimento disciplina organizzazione e funzionamento dell’organo per assicurare, a livello regionale e territoriale, funzioni di governo, garanzia e controllo in materia di comunicazioni.
Ambito delle competenze regionali in materia di comunicazioni
La Regione afferma la tutela del pluralismo dei contenuti e dei mezzi informativi e la valorizzazione delle specificità culturali, linguistiche e sociali del popolo sardo. È previsto che la Commissione consiliare competente presenti entro 120 giorni dall’approvazione della legge una proposta di legge per individuare e organizzare le competenze regionali in materia di informazione e comunicazione ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost.
Nel medesimo provvedimento dovranno essere disciplinate anche le funzioni del CORECOM nell’ambito delle competenze regionali, da esercitarsi in forma collegiale, con indipendenza, imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità dell’attività, favorendo la partecipazione dei soggetti interessati. Sono inoltre contemplate funzioni amministrative relative ai titoli abilitativi e alle autorizzazioni per impianti e servizi di diffusione in ambito regionale, nonché le funzioni relative ai contratti con la concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione per contenuti destinati alla diffusione regionale.
Funzioni proprie del Comitato
Il CORECOM esercita, oltre alle competenze future derivanti dalla disciplina regionale da adottare, le funzioni proprie attribuite direttamente dalla legislazione statale e quelle già spettanti al precedente CORERAT.
La Giunta regionale deve consultare il CORECOM:
- per i pareri sui piani nazionali di assegnazione delle radiofrequenze;
- sui contenuti delle convenzioni e intese con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con altri soggetti operanti nel settore.
I pareri si intendono acquisiti se non espressi entro 15 giorni dalla richiesta. Il CORECOM svolge inoltre attività di supporto tecnico, proposta, studio e analisi del sistema dell’informazione e della comunicazione in ambito regionale per gli organi e uffici regionali competenti.
Funzioni delegate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Per la Sardegna, il CORECOM esercita le funzioni in materia di comunicazioni delegate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo la legge statale e i regolamenti e atti dell’Autorità. Nell’esercizio delle deleghe può avvalersi degli organi periferici dell’amministrazione statale utilizzabili dall’Autorità.
L’efficacia delle deleghe è subordinata a una convenzione sottoscritta dal presidente dell’Autorità, dal Presidente della Regione, d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale, e dal presidente del CORECOM. La convenzione individua le funzioni delegate e le relative risorse finanziarie.
Collaborazione, consultazione e rapporti con il territorio
Il CORECOM promuove forme di collaborazione e consultazione con i principali soggetti operanti in Sardegna nel campo delle comunicazioni, tra cui concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, associazioni delle emittenti private e dell’editoria locale, imprese del settore, sindacati, ordine dei giornalisti, associazioni degli utenti, organi scolastici e universitari, commissione pari opportunità, difensore civico e altri soggetti collettivi interessati.
Il Consiglio regionale organizza con cadenza biennale una Conferenza regionale in materia di comunicazioni, avvalendosi della collaborazione del CORECOM. I comuni devono comunicare al CORECOM i provvedimenti relativi a postazioni di emittenti radiotelevisive e a impianti di radiotrasmissione o ripetizione di segnali di telefonia e di altre sorgenti di emissioni radioelettriche.
Composizione, nomina e durata in carica
Il CORECOM è composto da cinque componenti, incluso il Presidente, scelti tra persone con documentata competenza ed esperienza nel settore delle comunicazioni e con garanzia di assoluta indipendenza dal sistema politico-istituzionale e dagli interessi di settore.
La durata in carica è di cinque anni e ciascun componente può essere eletto per non più di due mandati non consecutivi. La procedura di nomina prevede:
- pubblicazione dell’invito a presentare candidature entro il 60° giorno antecedente la scadenza;
- presentazione delle candidature entro 30 giorni;
- verifica dei requisiti da parte della Presidenza del Consiglio regionale entro i 30 giorni successivi;
- elezione da parte del Consiglio regionale entro i 20 giorni successivi, con scrutinio segreto e voto limitato a tre nomi;
- rispetto della rappresentanza di entrambi i generi in misura non inferiore a un terzo;
- elezione del Presidente nella medesima seduta, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, su proposta dei gruppi di minoranza.
Il decreto di nomina è emanato dal Presidente del Consiglio regionale e pubblicato sul BURAS; della nomina viene informata anche l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Regole di proroga e sostituzione dei componenti
La disciplina originaria della legge conteneva una proroga straordinaria del CORECOM se il quinquennio si concludeva nei tre mesi antecedenti la scadenza ordinaria del Consiglio regionale; tale comma è stato successivamente abrogato. Resta la disciplina di sostituzione dei componenti vacanti: in caso di morte, dimissioni o decadenza, il Presidente del Consiglio regionale avvia entro 20 giorni le procedure per eleggere un nuovo componente tra i candidati già ritenuti idonei, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria.
Se il reintegro non avviene entro 45 giorni dalla vacanza, il Presidente del Consiglio regionale provvede con proprio decreto nei successivi 15 giorni. È inoltre previsto che, in assenza di attivazione delle procedure entro 45 giorni dalla scadenza o dalla vacanza, i componenti decadano automaticamente dall’incarico.
Funzioni del Presidente del CORECOM
Il Presidente rappresenta il Comitato, cura l’esecuzione delle deliberazioni, convoca e presiede le sedute, coordina i compiti istruttori dei componenti e indirizza l’attività della segreteria, oltre a curare i rapporti con gli organi regionali e con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In caso di assenza o impedimento, ne fa le veci il componente più anziano di età.
Incompatibilità, decadenza e dimissioni
I componenti del CORECOM sono soggetti a incompatibilità politiche ed economico-professionali. Tra le prime rientrano, tra l’altro, incarichi in Parlamento, Governo, enti territoriali, partiti o organismi direttivi di enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico; tra le seconde, ruoli o rapporti nel settore radiotelevisivo, delle telecomunicazioni, pubblicità, editoria, rilevazione dell’ascolto e monitoraggio della programmazione, nonché il rapporto di dipendenza regionale.
Le incompatibilità non producono effetto se l’interessato, entro 20 giorni dalla comunicazione dell’elezione, accetta l’incarico e dichiara di aver rimosso la causa di incompatibilità.
I componenti decadono se sopravviene una causa di incompatibilità o se non partecipano, senza giustificato motivo comunicato tempestivamente, a tre sedute consecutive o ad almeno la metà delle sedute annue. La decadenza è contestata dal Presidente del Consiglio regionale con invito a presentare osservazioni entro 20 giorni o a rimuovere l’incompatibilità; decorso il termine, il Presidente archivia o adotta il provvedimento di decadenza entro i successivi 20 giorni. Le stesse regole valgono per il Presidente del Comitato.
Le dimissioni sono presentate tramite il Presidente del CORECOM al Presidente del Consiglio regionale, che ne prende atto e avvia la sostituzione, informando l’Autorità; quelle del Presidente sono presentate direttamente. I dimissionari restano in carica fino alla nomina dei sostituti.
Indennità, rimborsi e trattamento di missione
Al Presidente spetta un’indennità pari al 30% di quella prevista per i presidenti degli enti regionali del primo gruppo; agli altri componenti spetta un’indennità pari al 70% di quella del Presidente. A Presidente e componenti, quando si recano fuori dalla località di residenza per ragioni di mandato, compete il trattamento economico di missione e il rimborso spese di viaggio secondo le regole richiamate dalla normativa regionale sugli enti strumentali.
Regolamento interno, sedute e deliberazioni
L’organizzazione e il funzionamento del CORECOM sono disciplinati, per quanto non previsto dalla legge, da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta entro 30 giorni dal primo insediamento, sentita la Commissione consiliare competente e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Il regolamento deve occuparsi di:
- organizzazione generale, convocazioni e votazioni;
- pubblicità dell’attività e tempestiva divulgazione di ordini del giorno ed esiti;
- modalità di consultazione dei soggetti esterni pubblici e privati;
- norme etiche di comportamento di componenti, collaboratori e consulenti.
Le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno tre componenti e sono assunte a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono trasmesse ai Presidenti della Regione e del Consiglio, alla Commissione consiliare competente e all’Autorità, e pubblicate sul sito del CORECOM e, anche per estratto, sul BURAS. Le sedute non sono di norma pubbliche.
Personale, struttura organizzativa e consulenze
Il CORECOM è assistito da una struttura organizzativa autonoma dal punto di vista operativo e utilizza strutture e mezzi messi a disposizione dal Consiglio regionale. La dotazione organica è approvata dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il CORECOM; il personale è tratto dai ruoli del Consiglio regionale e assegnato con delibera dello stesso Ufficio.
Nei limiti delle disponibilità finanziarie e per esigenze occasionali che richiedano competenze non presenti nel personale del Consiglio, il CORECOM può avvalersi di consulenze di soggetti o organismi pubblici o privati di riconosciuta competenza in materia di comunicazioni. È esclusa la costituzione di rapporti di lavoro dipendente o parasubordinato.
Programmazione annuale, relazione e pubblicità dell’attività
Entro il 15 settembre di ogni anno il CORECOM presenta al Consiglio regionale il programma di attività per l’anno successivo e il relativo fabbisogno finanziario; la parte relativa alle funzioni delegate è trasmessa anche all’Autorità. Il Consiglio regionale approva il programma previo parere della Commissione competente.
Entro il 31 marzo di ogni anno il CORECOM presenta al Consiglio regionale e all’Autorità:
- una relazione sul sistema delle comunicazioni in Sardegna;
- un resoconto dell’attività svolta nell’anno precedente e della gestione della propria dotazione finanziaria, da allegare al rendiconto annuale del Consiglio.
La massima pubblicità del programma e della relazione è garantita, d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. In prima applicazione, il programma iniziale era da presentare entro 60 giorni dall’insediamento.
Dotazione finanziaria e bilancio
Il Consiglio regionale assegna al CORECOM i fondi per le funzioni proprie sulla base del programma di attività. Per le funzioni delegate il CORECOM dispone delle risorse vincolate concordate con l’Autorità in sede di convenzione. Le risorse confluiscono in un apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale.
Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale
Il piano annuale per la comunicazione istituzionale deve prevedere una quota di risorse riservata ad azioni di comunicazione approvate dal Consiglio regionale.
Disposizioni transitorie e subentro al CORERAT
In sede di prima applicazione, il Presidente del Consiglio regionale doveva avviare le procedure di elezione del Presidente e dei componenti del CORECOM entro il 15 settembre 2008. Il CORERAT in carica ha continuato a svolgere le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di nomina del CORECOM.
Il CORECOM subentra nei rapporti attivi e passivi del CORERAT. I componenti eletti in prima applicazione sono decaduti il 31 marzo 2012.
Abrogazioni e disciplina finanziaria finale
È abrogata la legge regionale 24 febbraio 1994, n. 7, relativa al funzionamento del precedente Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo. Le spese per l’attuazione della legge gravano sul bilancio del Consiglio regionale.
Stato di attualità della disciplina
La legge resta la base istitutiva del CORECOM Sardegna, ma contiene diversi profili transitori ormai esauriti e alcune modifiche intervenute nel tempo. Le disposizioni storiche di prima costituzione e di prima durata degli organi sono ormai superate; la disciplina ancora utile riguarda soprattutto l’assetto permanente del Comitato, le sue funzioni, il regime di incompatibilità/decadenza, l’organizzazione interna e la dotazione finanziaria.
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