L.R. Sardegna 7/2008
Istituzione della consulta regionale della disabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Sardegna la Consulta regionale della disabilità e la Conferenza regionale delle organizzazioni delle persone con disabilità, definendone composizione, compiti, funzionamento e copertura finanziaria. Prevede consultazione permanente, proposta su atti regionali e promozione dell’integrazione sociale, scolastica e lavorativa. L’atto è tuttora vigente.
Istituzione della Consulta regionale della disabilità in Sardegna
Istituzione della Consulta regionale della disabilità
La legge disciplina, per la Regione autonoma della Sardegna, strumenti permanenti di partecipazione delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni alla formazione delle politiche regionali. L’obiettivo generale è favorire integrazione sociale, accesso ai servizi, mobilità, inserimento scolastico e lavorativo, e coinvolgimento effettivo delle associazioni rappresentative.
Finalità dell’intervento regionale
La Regione orienta la propria azione a:
- conoscere i bisogni delle persone con disabilità;
- favorirne la piena integrazione sociale;
- assicurare il diritto all’accesso alla cultura e all’informazione;
- promuovere la massima mobilità e la libera circolazione sul territorio;
- sviluppare politiche attive per inserimento scolastico, professionale e lavorativo;
- garantire partecipazione e coinvolgimento di persone con disabilità, familiari e associazioni.
Composizione e costituzione della Consulta
È istituita la Consulta regionale della disabilità, quale sede di consultazione permanente tra istituzioni e organizzazioni interessate. La Consulta è istituita con decreto del Presidente della Regione ed è composta da rappresentanti istituzionali e associativi, tra cui:
- il Presidente della Regione o l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale delegato, con funzioni di presidente;
- rappresentanti di associazioni regionali e di altre associazioni di persone con disabilità, eletti dalla Conferenza regionale delle organizzazioni delle persone con disabilità;
- un rappresentante della cooperazione sociale;
- un rappresentante designato da FISH;
- un rappresentante designato da FAND;
- un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali;
- un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale;
- un rappresentante dell’area lavoro/formazione professionale;
- un rappresentante delle aziende sanitarie locali.
Le designazioni dei componenti diversi da quelli eletti dalla Conferenza regionale sono comunicate entro dieci giorni dalla convocazione della Conferenza al Presidente della Regione, che nomina i componenti e insedia la Consulta.
Regole di elezione, durata e decadenza
La Conferenza regionale procede nella prima riunione all’elezione dei rappresentanti della Consulta spettanti alle associazioni. I componenti indicati come rappresentanti associativi possono essere rieletti o riconfermati una sola volta.
La decadenza scatta se un componente non partecipa, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive; in tal caso il presidente della Consulta avvia entro dieci giorni le procedure di sostituzione.
Compiti della Consulta
La Consulta ha funzioni propositive, di impulso e di promozione. In particolare:
- formula osservazioni e proposte alla Giunta e al Consiglio regionale su leggi, programmazione dei servizi sociali e sanitari, adeguamenti normativi e altri provvedimenti che incidono sulle persone con disabilità e sul relativo fabbisogno finanziario;
- promuove iniziative di informazione sulle attività della Regione e delle associazioni;
- promuove indagini sui problemi che ostacolano la piena integrazione sociale.
Inoltre favorisce le politiche associative in materia di prevenzione, diagnosi precoce, riabilitazione, istruzione, formazione professionale, inserimento lavorativo, servizi sociosanitari territoriali, assistenza domiciliare, trasporti, sostegno alla famiglia e tutela dei casi gravi. Promuove anche la tutela dei diritti della persona con disabilità, campagne di sensibilizzazione, la rimozione delle barriere architettoniche e politiche assistenziali e previdenziali per l’autonomia economico-finanziaria.
Funzionamento interno e sede
La Consulta ha sede presso l’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale ed è assistita da un apposito ufficio per le funzioni e la segreteria.
Entro trenta giorni dalla nomina dei componenti adotta un regolamento interno, che deve essere approvato a maggioranza assoluta e poi depositato presso l’Assessorato competente. Al proprio interno elegge, sempre a maggioranza assoluta, due vice presidenti.
Il presidente può integrare le sedute con gli assessori regionali competenti per le materie trattate e, se necessario, con esperti.
Attività, riunioni e durata del mandato
La Consulta si riunisce almeno tre volte l’anno su convocazione del presidente o del vice presidente, e comunque quando lo richieda la metà più uno dei componenti.
Alla fine del mandato trasmette alla Commissione consiliare competente una relazione sull’attività svolta. La durata del mandato è di tre anni; la Consulta resta comunque in carica fino all’insediamento della successiva.
Ai componenti che si spostano in località diversa da quella di residenza per ragioni di mandato spetta il rimborso delle spese di viaggio secondo la normativa regionale prevista per i dipendenti regionali di più elevato livello funzionale.
Conferenza regionale delle organizzazioni delle persone con disabilità
La legge istituisce anche la Conferenza regionale delle organizzazioni delle persone con disabilità, alla quale possono partecipare i rappresentanti legali o i delegati delle organizzazioni operanti nel territorio regionale sardo.
Possono partecipare:
- le organizzazioni iscritte nel Registro regionale generale del volontariato;
- le associazioni di promozione sociale;
- gli enti morali o le associazioni di categoria legalmente riconosciute operanti in Sardegna, purché organizzino e rappresentino persone con disabilità o loro familiari, svolgano attività da almeno tre anni, abbiano carattere democratico ed elettivo e non perseguano finalità lucrative.
La Conferenza si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente della Regione per formulare proposte e valutazioni su provvedimenti legislativi, atti amministrativi o di programmazione e sugli indirizzi generali delle politiche sociali regionali.
La Conferenza, una volta insediata, elegge al proprio interno il presidente, che resta in carica per la durata dei lavori. Essa opera con un regolamento approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, reso entro trenta giorni; decorso tale termine il parere si intende acquisito. Il regolamento deve garantire le modalità di elezione tali da rispettare i criteri di composizione della Consulta.
La prima Conferenza doveva essere convocata entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono valutati in 200.000 euro annui. Per gli esercizi 2008-2011 la copertura è assicurata mediante variazioni di bilancio, con riduzione della relativa riserva e incremento della voce destinata al funzionamento degli organismi di interesse regionale.
Per gli anni successivi, le spese sono coperte con le corrispondenti unità previsionali di bilancio della Regione.
Entrata in vigore e disciplina applicabile
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna. Il testo consolidato contiene alcune modifiche successive alla composizione della Consulta e alla sua sede, ma la disciplina risultante resta quella dell’istituzione e del funzionamento degli organismi regionali di rappresentanza delle persone con disabilità nella Regione Sardegna.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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