L.R. Sardegna 12/2008
Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna “Giuseppe Pegreffi”, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e abrogazione della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina organizzazione, organi, compiti, finanziamento e controlli dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna “Giuseppe Pegreffi”, abrogando la disciplina regionale previgente. Dal 21 dicembre 2012 risultano recepite le disposizioni statali di riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute e abrogate le norme regionali incompatibili.
Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna
Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna
La legge disciplina l’esercizio delle funzioni dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna “Giuseppe Pegreffi”, ente sanitario pubblico operante nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. La disciplina si applica nel solo territorio della Regione autonoma della Sardegna e, dal 21 dicembre 2012, deve essere letta tenendo conto del recepimento delle disposizioni statali successive e dell’abrogazione delle norme regionali incompatibili.
Finalità e natura dell’Istituto
L’Istituto è qualificato come ente sanitario di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica, posto sotto la vigilanza amministrativa della Giunta regionale. Opera come strumento tecnico-scientifico dello Stato e della Regione e garantisce alle aziende sanitarie locali il supporto necessario per le funzioni veterinarie connesse a sanità umana e animale, qualità sanitaria dei prodotti di origine animale e igiene delle produzioni zootecniche.
Compiti istituzionali e attività svolte
L’Istituto svolge attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria, accertamento dello stato sanitario degli animali e salubrità dei prodotti di origine animale. In particolare, provvede a:
- ricerca su eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
- diagnostica delle malattie animali e delle zoonosi;
- accertamenti analitici e supporto per polizia veterinaria, profilassi, risanamento ed eradicazione;
- igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
- farmaco-vigilanza veterinaria;
- sorveglianza epidemiologica;
- controlli su alimenti di origine animale e alimentazione animale;
- studio di tecnologie e metodiche per il controllo della salubrità;
- formazione e aggiornamento di personale e veterinari;
- ricerca di base e finalizzata anche tramite convenzioni;
- cooperazione tecnico-scientifica anche internazionale;
- metodi alternativi alla sperimentazione animale;
- informazione, consulenza e assistenza per bonifica zoosanitaria e miglioramento delle produzioni;
- supporto in materia di sicurezza alimentare;
- produzione e distribuzione di medicinali e prodotti per la lotta alle malattie animali, su incarico di Stato e Regione;
- ulteriori compiti demandati da Regione o Stato, inclusa la collaborazione con UVAC e PIF.
L’Istituto opera inoltre come supporto tecnico-scientifico nei piani nazionali di profilassi delle epizoozie e nei piani regionali di risanamento, miglioramento e incremento della zootecnia. Contribuisce all’Osservatorio epidemiologico veterinario regionale ed è integrato nel SISAR.
Programmazione regionale e raccordi operativi
La Regione definisce nella programmazione sanitaria obiettivi generali, priorità e indirizzi dell’attività dell’Istituto, stabilendo anche le modalità di raccordo con:
- dipartimenti di prevenzione delle ASL;
- Agenzia regionale della sanità;
- ARPAS;
- istituzioni o aziende di sviluppo e ricerca sperimentali zootecniche presenti in Sardegna.
Statuto e regolamento aziendale
Lo statuto dell’Istituto contiene le norme fondamentali di funzionamento degli organi e dei servizi, nel rispetto del decreto legislativo n. 270 del 1993, della legge regionale e dei principi della disciplina sanitaria e del pubblico impiego. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, predispone lo statuto entro novanta giorni dall’insediamento e lo sottopone alla Giunta regionale. L’emanazione avviene con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta e parere della competente Commissione consiliare.
Il regolamento aziendale disciplina l’organizzazione funzionale, il collegio di direzione, il consiglio dei sanitari e le procedure di programmazione, in analogia all’atto aziendale delle aziende sanitarie regionali. Deve garantire:
- erogazione di prestazioni e servizi secondo la programmazione regionale e le relazioni con le ASL;
- consultazioni regolari con organizzazioni dell’utenza e dei consumatori.
Sede e articolazione territoriale
L’Istituto ha sede legale a Sassari ed è articolato nella sede centrale di Sassari, nelle sedi territoriali di Cagliari, Nuoro e Oristano e nei centri operativi di Tortolì e Olbia. L’istituzione o soppressione di sedi territoriali richiede formale atto di approvazione della Giunta regionale. I centri di referenza nazionali eventualmente riconosciuti presso l’Istituto svolgono ricerca e assistenza tecnica e dipendono gerarchicamente e strutturalmente dall’Istituto.
Organi dell’Istituto
Sono organi dell’Istituto:
- consiglio di amministrazione;
- direttore generale;
- collegio dei revisori.
Consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione è composto da tre membri: uno designato dal Ministro della salute e due eletti dal Consiglio regionale con voto limitato. È nominato con decreto del Presidente della Regione e i componenti devono essere esperti di programmazione e organizzazione in materia di sanità.
La carica è incompatibile con:
- consigliere regionale;
- componente di giunte provinciali e comunali;
- dipendente della Regione;
- dipendente dell’Istituto;
- ulteriori cause di incompatibilità previste dalla normativa regionale richiamata.
Il mandato dura cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. In caso di vacanza di uno o più componenti, il Presidente della Regione provvede alla sostituzione su designazione o elezione dell’ente competente.
Competenze del consiglio di amministrazione
Il consiglio ha funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica. In particolare:
- delibera la proposta di statuto entro novanta giorni dall’insediamento;
- nomina il presidente;
- delibera il regolamento aziendale, su proposta del direttore generale, entro novanta giorni dall’insediamento;
- definisce gli indirizzi generali della programmazione pluriennale;
- adotta gli altri provvedimenti riservati dalla legge o dallo statuto.
Se non adempie alla predisposizione di statuto e regolamento aziendale, la Regione nomina un commissario che provvede entro quarantacinque giorni dalla nomina.
Scioglimento del consiglio e commissariamento
Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con provvedimento del Presidente della Regione nei casi di:
- dimissioni della maggioranza dei componenti;
- ripetute e gravi violazioni normative o statutarie;
- situazioni che compromettano il regolare funzionamento dell’Istituto.
Con lo stesso provvedimento è nominato un commissario ad acta.
Indennità dei componenti del consiglio
Ai componenti del consiglio spetta un’indennità pari al 10% dell’indennità lorda annua del direttore generale; al presidente spetta il 20%.
Direttore generale
Il direttore generale ha rappresentanza legale dell’Istituto e ne assume la responsabilità complessiva di direzione e gestione. Tra i suoi compiti rientrano la sovrintendenza al funzionamento, la proposta di statuto e regolamento aziendale, la programmazione pluriennale, l’adozione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, la destinazione dell’avanzo o la copertura delle perdite, la relazione programmatica annuale, la gestione del personale, la stipula di contratti e convenzioni, il piano triennale delle attività, la relazione gestionale annuale e la proposta del tariffario delle prestazioni.
È nominato con decreto del Presidente della Regione secondo i criteri della legge regionale sulla sanità. È coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario veterinario, nominati dal direttore generale con provvedimento motivato. Gli incarichi cessano entro tre mesi dalla nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati.
Il rapporto di lavoro è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile e comunque non oltre il 65° anno di età. Dopo diciotto mesi dalla nomina la Giunta regionale verifica i risultati e può confermare o meno il direttore generale entro i tre mesi successivi; la stessa logica si applica agli altri procedimenti di valutazione.
La Giunta regionale può risolvere il contratto e dichiarare la decadenza in presenza di gravi motivi, grave disavanzo, violazione di leggi o del principio di buon andamento e imparzialità. In caso di particolare gravità e urgenza può prescindere dal parere del consiglio di amministrazione. Se vi è manifesta inattuazione del piano triennale, il consiglio può chiedere la revoca o il mancato rinnovo.
Direttore sanitario e direttore amministrativo
Il direttore sanitario deve essere medico veterinario con documentate competenze in sanità pubblica veterinaria, non aver compiuto 65 anni e avere almeno cinque anni di qualificata direzione tecnico-sanitaria in strutture pubbliche o private di media o grande dimensione. Dirige i servizi tecnico-scientifici e rende parere obbligatorio sui profili tecnici.
Il direttore amministrativo deve essere laureato in discipline giuridiche o economiche, non aver compiuto 65 anni e avere almeno cinque anni di qualificata direzione tecnica o amministrativa in strutture pubbliche o private di media o grande dimensione. Dirige i servizi amministrativi e rende parere obbligatorio sui profili di legittimità.
Collegio dei revisori
Il collegio dei revisori dura cinque anni ed è nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta. È composto da tre membri:
- uno designato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di sanità;
- uno designato dal Ministero dell’economia e delle finanze;
- uno designato dal Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti del luogo in cui ha sede l’Istituto.
Il collegio elegge il presidente nella prima seduta convocata dal direttore generale e vigila su legalità, contabilità, bilanci, variazioni e assestamento. Verifica almeno trimestralmente la cassa e può chiedere informazioni al direttore generale; i componenti possono effettuare ispezioni e controlli anche individualmente.
Personale
Il rapporto di lavoro del personale è disciplinato dalle norme sul Servizio sanitario nazionale e sul pubblico impiego richiamate dalla legge. Ai concorsi si applica il regolamento previsto per le aziende sanitarie dalla normativa statale richiamata.
Finanziamento e patrimonio
Il finanziamento dell’Istituto deriva da:
- Stato, secondo la legislazione vigente;
- Regione e ASL per le prestazioni loro poste a carico;
- ASL mediante le quote degli introiti da contributi riscossi per ispezioni e controlli sanitari;
- proventi diversi disciplinati da provvedimenti regionali;
- finanziamenti statali e regionali per servizi e compiti aggiuntivi;
- contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni e associazioni interessate;
- redditi del patrimonio;
- utili delle attività di produzione;
- introiti per servizi e prestazioni a pagamento;
- ogni altra entrata percepita.
Il patrimonio è costituito dai beni posseduti alla data di entrata in vigore della legge e da quelli successivamente acquisiti per donazione o altro titolo.
Gestione economica, finanziaria e patrimoniale
La gestione economica, finanziaria e patrimoniale è regolata, in quanto compatibili, dalla disciplina regionale in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende sanitarie regionali.
Controlli regionali sugli atti
La Regione, tramite l’Assessorato competente in materia di sanità, esercita vigilanza e controllo di merito e legittimità sugli atti dell’Istituto e può disporre ispezioni e indagini.
Sono soggetti a controllo preventivo:
- il conto consuntivo;
- gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l’ordinaria amministrazione;
- gli atti, contratti e convenzioni con impegni di spesa pluriennale superiori a 1.000.000 euro.
Per gli atti di spesa pluriennale superiore alla soglia, il controllo si conclude entro quindici giorni lavorativi dall’adozione; decorso il termine, gli atti si intendono approvati. Per conto consuntivo e atti patrimoniali eccedenti l’ordinaria amministrazione il termine è di trenta giorni consecutivi, interrotto se l’Assessorato richiede chiarimenti o integrazioni.
Gli atti soggetti a controllo preventivo sono pubblicati integralmente al momento dell’invio e non possono essere eseguiti fino all’esito del controllo. Gli atti o contratti con impegni inferiori a 1.000.000 euro non sono sottoposti a controllo preventivo, ma devono essere comunicati contestualmente all’adozione.
In caso di omissione o ritardo del direttore generale sugli atti obbligatori per legge, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere entro trenta giorni, nomina commissari per l’adozione degli atti.
Abrogazioni e disciplina residua
La legge abroga la previgente legge regionale sull’amministrazione, gestione e organizzazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna e altre disposizioni regionali incompatibili indicate espressamente. Per quanto non disciplinato dalla legge, si applicano le norme del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche.
Dal 21 dicembre 2012, inoltre, sono state recepite le disposizioni statali sulla riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute e sono state abrogate le disposizioni regionali contrastanti con esse.
Norma transitoria e finanziaria
Il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della legge resta in carica fino alla scadenza del mandato; dalla nomina del direttore generale esercita però le competenze proprie del nuovo assetto. Il nuovo consiglio di amministrazione deve essere nominato entro quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato del precedente.
Alle spese per l’attuazione della legge si fa fronte con le risorse stanziate nell’apposita unità previsionale di base, per gli importi indicati per gli anni 2008-2011.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
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