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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10487/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, su concorde richiesta delle parti, aveva rideterminato la pena in anni quattro e giorni cinque di reclusione ed euro 5.000 di multa. La censura deduceva l'omessa determinazione e la mancata motivazione degli aumenti applicati per la continuazione tra i reati, dunque contestava la quantificazione del trattamento sanzionatorio conseguente al concordato in appello. La Corte di cassazione ha però ritenuto che, nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., non siano deducibili i vizi relativi alla determinazione della pena che non comportino illegalità della pena stessa, trattandosi di negozio processuale consensuale non unilateralmente modificabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    indica la forma di trattazione del ricorso; il procedimento è stato definito nelle forme previste dalla norma.

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il concordato in appello; la Corte ribadisce che, una volta recepito dal giudice, il contenuto della pena concordata non è sindacabile in cassazione salvo illegalità della pena.

  • art. 129 c.p.p.

    sono inammissibili le doglianze sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento quando il ricorso investe un concordato in appello e non deduce profili consentiti di controllo.

  • art. 616 c.p.p.

    consente la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103

    norma istitutiva dell'istituto del patteggiamento in appello richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che incidano sulla formazione del consenso delle parti, sul consenso del Procuratore generale o sulla difformità della decisione rispetto a quanto concordato.
  • Non sono deducibili in cassazione, avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello, i motivi che attengono alla mera quantificazione della pena quando non si alleghi l'illegalità della sanzione.
  • La natura consensuale e deflattiva del concordato in appello impedisce la modifica unilaterale in sede di legittimità del trattamento sanzionatorio liberamente pattuito e recepito dal giudice.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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