Sentenza del 20/04/2018 n. 1764 - Comm. Trib. Prov. Milano
Contratto di leasing autoveicoli - Soggettività passiva tassa automobilistica - Interpretazione art. 7 legge 99/2009 - Norma di interpretazione autentica art. 9 comma 9bis d.l. 125/2015 - Abrogazione norma interpretativa - Irretroattività - Consegue - Applicazione norma interpretativa fino alla sua abrogazione - Consegue - Soggettività passiva in capo al locatario fino a tutto il 2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica per autoveicoli concessi in locazione finanziaria. In particolare, si discuteva dell'interpretazione dell'art. 7 della legge n. 99/2009 e degli effetti dell'art. 9, comma 9-bis, del d.l. n. 125/2015, norma di interpretazione autentica che aveva chiarito come, nei contratti di leasing, l'obbligo tributario gravasse esclusivamente sull'utilizzatore del veicolo. È stata inoltre esaminata l'efficacia temporale dell'abrogazione successiva di tale norma interpretativa.
La decisione
La sentenza ha stabilito che la norma di interpretazione autentica ha efficacia vincolante fino alla data della sua abrogazione. L'abrogazione disposta da una legge ordinaria non opera retroattivamente; pertanto, per il periodo anteriore all'abrogazione e comunque fino a tutto il 2015, il soggetto passivo della tassa automobilistica per i veicoli concessi in leasing era esclusivamente il locatario/utilizzatore, e non il proprietario o concedente. La pretesa fondata sull'individuazione del concedente quale obbligato per tale periodo non può quindi essere accolta.
Norme richiamate
Art. 7 della legge n. 99/2009
Nel caso di veicoli concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo della tassa automobilistica è l'utilizzatore.
La disposizione è stata interpretata, alla luce della norma successiva di interpretazione autentica, nel senso che l'utilizzatore del veicolo in leasing è l'unico soggetto obbligato al pagamento della tassa automobilistica.
Art. 9, comma 9-bis, del decreto-legge n. 125/2015
Norma di interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge n. 99/2009.
La norma ha chiarito retroattivamente il significato dell'art. 7, imponendo di considerare esclusivamente l'utilizzatore quale soggetto passivo della tassa automobilistica nei contratti di locazione finanziaria, fino alla sua abrogazione.
Norma ordinaria di abrogazione della disposizione interpretativa
L'abrogazione della norma di interpretazione autentica produce effetti irretroattivi: non elimina gli effetti già prodotti né modifica l'interpretazione applicabile al periodo anteriore all'abrogazione.
Massime di principio
- Quando una norma di interpretazione autentica chiarisce il significato di una disposizione tributaria, tale interpretazione deve essere applicata anche alle situazioni pregresse, nei limiti stabiliti dalla norma stessa.
- L'abrogazione successiva di una norma interpretativa, se disposta da una legge ordinaria e in assenza di espressa retroattività, vale per il futuro e non incide sui rapporti riferiti al periodo precedente.
- Per i contratti di leasing automobilistico relativi al periodo coperto dalla norma interpretativa, l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica grava esclusivamente sull'utilizzatore/locatario, non sul concedente/proprietario.
- Nel determinare il debitore di un tributo occorre verificare la disciplina vigente nel periodo d'imposta interessato e considerare anche eventuali norme interpretative, la loro efficacia temporale e la data della loro abrogazione.
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