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Sentenza

Sentenza del 09/11/2018 n. 28660 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato il rigetto delle loro opposizioni a due cartelle di pagamento relative a IRPEG, IRAP e IVA per l'anno 1998. Le contestazioni riguardavano, tra l'altro, l'inesistenza o irregolarità della notificazione delle cartelle, la decadenza dall'iscrizione a ruolo, la carenza di motivazione degli atti, la responsabilità personale dei soci per le imposte e le sanzioni riferite a una società a responsabilità limitata e la violazione delle norme sulle sanzioni a carico della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti gli otto motivi: alcune censure erano formulate con il parametro di impugnazione errato, altre non erano autosufficienti perché non riportavano gli atti necessari, mentre le questioni relative agli avvisi di accertamento, alla responsabilità dei soci e alla motivazione delle cartelle erano ormai coperte dal giudicato formatosi sulle precedenti sentenze della CTP. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese, liquidate in 10.000 euro in favore dell'Agenzia delle Entrate e in 10.000 euro in favore di Equitalia Esatri, oltre agli accessori previsti.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando la decisione del giudice, pur senza una trattazione analitica, contiene una risposta implicita alla domanda o alla censura proposta.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    I motivi di ricorso per cassazione devono essere formulati secondo il corretto vizio denunciato. Una contestazione sostanzialmente riferita alla violazione di legge non può essere presentata come omessa motivazione o omessa pronuncia.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26; artt. 148 e 149 c.p.c.; legge n. 890 del 1982

    Chi contesta la validità della notificazione deve indicare e riprodurre nel ricorso gli elementi essenziali della relata e dell'attività notificatoria, nel rispetto del principio di autosufficienza.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 24 e 25

    La decadenza dall'iscrizione a ruolo deve essere verificata alla luce dei termini applicabili; nel caso concreto la CTR aveva ritenuto rispettata la normativa vigente.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4; art. 132 c.p.c.; art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della sentenza non è apparente quando consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice, anche mediante un rinvio ragionato a precedenti decisioni passate in giudicato.

  • Art. 2462, comma 1, c.c.

    Nella società a responsabilità limitata, per le obbligazioni sociali risponde normalmente la società con il proprio patrimonio. Tuttavia, tale questione non può essere riproposta contro la cartella quando sia già stata definita, con giudicato, nella fase relativa all'avviso di accertamento.

  • D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7, comma 1, convertito dalla legge n. 326 del 2003

    La questione relativa all'imputazione delle sanzioni alla società deve essere stata specificamente dedotta nei precedenti gradi di giudizio; se viene proposta per la prima volta in Cassazione e richiede accertamenti di fatto, è nuova e inammissibile.

  • Principio del giudicato

    Le contestazioni relative alla fondatezza dell'accertamento, alla responsabilità dei soggetti e agli elementi sostanziali della pretesa fiscale devono essere fatte valere contro l'avviso di accertamento. Una volta che questo sia divenuto definitivo, tali questioni non possono essere riaperte impugnando la successiva cartella di pagamento.

Massime di principio

  • L'impugnazione della cartella di pagamento non consente, di regola, di rimettere in discussione il merito dell'avviso di accertamento presupposto quando quest'ultimo sia divenuto definitivo per mancata impugnazione o per giudicato.
  • Le eccezioni relative alla notificazione devono essere documentate in modo puntuale: nel ricorso per cassazione occorre riprodurre o trascrivere la relata e gli elementi essenziali della notifica.
  • È necessario scegliere correttamente il motivo di ricorso: la violazione o falsa applicazione di legge va dedotta ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; l'omessa pronuncia e i vizi della motivazione hanno presupposti distinti.
  • Una questione giuridica nuova, soprattutto se richiede verifiche fattuali, non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione; deve risultare proposta chiaramente negli atti dei precedenti gradi.
  • La responsabilità limitata dei soci di una S.r.l. non può essere fatta valere tardivamente se la pretesa fiscale personale è già stata accertata con un provvedimento definitivo.
  • Una pronuncia è sufficientemente motivata quando, anche tramite il richiamo a decisioni precedenti, consente di comprendere le ragioni della decisione.
  • La soccombenza nel giudizio di legittimità comporta normalmente la condanna alle spese a favore delle amministrazioni o degli enti resistenti.

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