Regolamento (UE) 2016/1809
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1809 della Commissione, del 12 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i valori forfettari all’importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli. Tali valori sono fissati per specifici codici NC e per diverse origini di paesi terzi, secondo la disciplina del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all’importazione per determinati ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell’allegato, in relazione ai codici NC indicati e alle corrispondenti origini/paesi terzi. Il regolamento rileva ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dall’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1809 della Commissione aggiorna i valori forfettari all’importazione applicabili a determinati ortofrutticoli, ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE del settore. L’atto si inserisce nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e richiama la metodologia di determinazione dei valori forfettari prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Base normativa e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l’articolo 136, paragrafo 1. I considerando chiariscono che i valori forfettari all’importazione sono fissati per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e che il calcolo avviene ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Ambito di applicazione
L’atto riguarda le importazioni nell’Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi identificati nell’allegato mediante codice NC e origine del paese terzo. I valori sono destinati a essere utilizzati nel meccanismo del prezzo di entrata, con differenziazione per singole origini e, in alcuni casi, per il codice "ZZ", che corrisponde a "altre origini".
Contenuto dell’articolo 1 e dell’allegato
L’articolo 1 rinvia integralmente all’allegato per la determinazione dei valori forfettari all’importazione. L’allegato riporta, per ciascun codice NC, il valore in EUR/100 kg e le origini rilevanti. Tra i prodotti elencati figurano, ad esempio, i codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori diversi a seconda del paese di origine (come MA, TR, AR, CL, UY, ZA, BR, EG, AU, NZ, US, CN) o dell’origine generica ZZ.
Entrata in vigore ed effetti
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all’importazione
L’articolo 1 dispone che i valori forfettari all’importazione ai sensi dell’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell’allegato del regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e si riferiscono a specifici codici NC di prodotti ortofrutticoli e alle relative origini (tra cui MA, TR, AR, CL, UY, ZA, BR, EG, AU, NZ, US, CN, nonché il codice ZZ per "altre origini").
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e criterio di calcolo
Il regolamento si fonda sul TFUE, sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare sull’articolo 136, paragrafo 1. I considerando ricordano che i valori forfettari sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, nell’ambito delle regole applicative derivate dall’Uruguay Round.
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