Regolamento (UE) 2016/1800
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione definisce la metodologia e, soprattutto, la tabella di associazione tra i rating delle ECAI e le classi di merito di credito utilizzate ai fini di Solvibilità II. L’obiettivo è assicurare coerenza con la disciplina bancaria già esistente, adattando però la scala a sette classi prevista per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese assicurative e riassicurative. Il sistema tiene conto sia di fattori quantitativi sia qualitativi e mira a evitare svantaggi indebiti per le ECAI più piccole o recenti. La corrispondenza concreta è contenuta in un allegato estremamente dettagliato, organizzato per singola agenzia di rating e per ciascuna scala di valutazione.
Stabilisce la corrispondenza tra i rating di credito delle ECAI e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai fini Solvibilità II.
Ambito di applicazione
Si applica alle valutazioni del merito di credito emesse da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) registrate o certificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009, nonché ai rating emessi da banche centrali esenti da tale regolamento e ai rating avallati dalle ECAI conformemente allo stesso. Opera nell’ambito del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai sensi della direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II), con efficacia in tutti gli Stati membri e rilevanza anche ai fini SEE. Il testo rinvia all’allegato per la tabella di associazione; non prevede esclusioni ulteriori espresse nel corpo principale.
Associazione tra rating ECAI e classi di merito di credito ai fini di Solvibilità II
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione stabilisce la corrispondenza tecnica tra i rating emessi dalle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) e una scala obiettiva di classi di merito di credito applicabile nel quadro della direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II). La misura mira a garantire coerenza con la disciplina bancaria già esistente, tenendo conto tuttavia della diversa struttura prudenziale del settore assicurativo, che utilizza sette classi di merito di credito anziché sei.
Contesto normativo e finalità
I considerando chiariscono che la metodologia deve essere coerente con quella prevista per banche e intermediari finanziari dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799, ma adattata al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. La Commissione sottolinea inoltre l’esigenza di evitare effetti distorsivi sul mercato dei rating del credito, già fortemente concentrato, e di non penalizzare in modo automatico le ECAI più piccole o di più recente ingresso nel mercato solo perché dispongono di meno dati quantitativi.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina si applica ai rating delle ECAI registrate o certificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009, ai rating emessi da banche centrali esenti da tale regolamento e ai rating avallati dalle ECAI in conformità allo stesso. L’utilizzo della corrispondenza è funzionale al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità nel contesto Solvibilità II e vale in modo direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Criteri di costruzione della corrispondenza
Il sistema di associazione si fonda su una combinazione di fattori quantitativi e qualitativi. Nei casi in cui le informazioni quantitative siano scarse, il regolamento richiede che la loro rilevanza sia attenuata, così da evitare svantaggi indebitamente severi per gli operatori più recenti. La corrispondenza dovrà inoltre essere aggiornata quando necessario, in base ai dati raccolti dopo l’entrata in vigore del regolamento.
Contenuto dispositivo essenziale
L’articolo 1 rinvia integralmente all’allegato, nel quale è contenuta la tavola di associazione tra ciascuna scala di rating e le classi di merito di credito da 0 a 6. L’allegato è molto dettagliato e copre numerose ECAI, tra cui AM Best, Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch, DBRS, Scope, Capital Intelligence, Creditreform, Dagong, JCR, Kroll Bond Rating Agency, Banque de France e altre, distinguendo le diverse scale utilizzate da ciascun operatore (lungo termine, breve termine, emittenti, emissioni, solidità finanziaria, fondi, assicuratori, sovrani, ecc.).
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e rinvio all’allegato
L’articolo 1 stabilisce che la corrispondenza tra le valutazioni del merito di credito delle ECAI e una scala obiettiva di classi di merito di credito è quella riportata nell’allegato. Il regolamento, quindi, non contiene nel corpo normativo la tabella, ma rinvia integralmente a una matrice tecnica di associazione.
Finalità di coerenza con la disciplina bancaria
Nei considerando si afferma che la metodologia deve essere coerente con quella già prevista per enti creditizi ed enti finanziari ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799. Tuttavia, per Solvibilità II la scala di riferimento comprende sette classi di merito di credito, anziché sei.
Criteri di associazione e trattamento delle ECAI con pochi dati
Il meccanismo di associazione si fonda su fattori quantitativi e qualitativi. Se le informazioni quantitative sono scarse, il peso di tali fattori deve essere attenuato per evitare svantaggi eccessivi alle ECAI entrate più recentemente nel mercato. L’associazione deve essere aggiornata quando necessario sulla base dei nuovi dati raccolti dopo l’entrata in vigore.
Soggetti e rating considerati
La disciplina riguarda le ECAI registrate o certificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009, le banche centrali che emettono rating esenti da tale regolamento e i rating avallati dalle ECAI secondo il medesimo regolamento.
Contesto di adozione e bilanciamento concorrenza-prudenza
La Commissione interviene per bilanciare l’esigenza prudenziale con quella di evitare una maggiore concentrazione del mercato dei rating del credito, dominato da tre grandi operatori. Nei considerando si richiama la volontà di evitare meccanismi automatici che, per la sola scarsità di dati, penalizzino le ECAI minori o più recenti e creino barriere all’ingresso.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Allegato tecnico con le tavole di corrispondenza
L’allegato contiene la corrispondenza dettagliata tra classi di merito di credito e rating di numerose agenzie: per ciascuna ECAI sono indicate le scale rilevanti (lungo termine, breve termine, emissioni, emittenti, solidità finanziaria, fondi, assicuratori, sovrani, ecc.) e la relativa assegnazione alle classi da 0 a 6. L’allegato include, tra le altre, agenzie come AM Best, Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch, DBRS, Scope, Capital Intelligence e molte altre.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 11 ott 2016Regolamento (UE) 2016/1801
- Regolamento · 11 ott 2016Regolamento (UE) 2016/1802
- Regolamento · 11 ott 2016Regolamento (UE) 2016/1803
- Regolamento · 10 ott 2016Regolamento (UE) 2016/1793
- Regolamento · 10 ott 2016Regolamento (UE) 2016/1794
- Regolamento · 10 ott 2016Regolamento (UE) 2016/1823
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →