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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2375

Regolamento delegato (UE) 2016/2375 della Commissione, del 12 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali

Normativa europea32016R2375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce, per il biennio 2017-2018, un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali, sostituendo il precedente regolamento delegato (UE) 2015/2438. Esso individua le attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco, disciplina alcune esenzioni fondate su alti tassi di sopravvivenza e diverse esenzioni de minimis per merlano, scampo e sogliola. Prevede inoltre obblighi procedurali a carico degli Stati membri per l'individuazione e la comunicazione degli elenchi dei pescherecci interessati.

Piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali, con obblighi di sbarco, esenzioni e deroghe per il periodo 2017-2018.

Ambito di applicazione

Si applica alle attività di pesca demersale nelle zone CIEM V (esclusa la divisione Va e limitatamente alle acque dell'Unione della divisione Vb), VI e VII, in relazione alle specie e agli attrezzi indicati nell'allegato. Riguarda gli Stati membri con interesse diretto alla gestione delle acque nordoccidentali (Belgio, Irlanda, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito) e i relativi pescherecci individuati dagli Stati membri conformemente ai criteri dell'allegato. Il regolamento opera dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018; l'articolo 4 si applica dalla data di entrata in vigore. Sono previste esclusioni/limitazioni puntuali per alcune esenzioni basate su alti tassi di sopravvivenza e per esenzioni de minimis entro percentuali massime.

Regolamento delegato (UE) 2016/2375 - piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali

Il regolamento attua, per il periodo 2017-2018, il sistema dell'obbligo di sbarco previsto dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, con riferimento ad alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali. Il testo si fonda sulla nuova raccomandazione comune presentata dagli Stati membri interessati nel 2016 e sulle valutazioni scientifiche del CSTEP, e sostituisce il precedente piano adottato con il regolamento delegato (UE) 2015/2438.

Finalità e contesto normativo

La ratio del regolamento è la progressiva eliminazione dei rigetti nella politica comune della pesca, tramite l'estensione e l'adeguamento dell'obbligo di sbarco per specie soggette a limiti di cattura. La Commissione richiama l'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, che consente l'adozione di piani in materia di rigetti mediante atti delegati sulla base di raccomandazioni comuni degli Stati membri, previa consultazione dei consigli consultivi competenti.

Ambito di applicazione territoriale e materiale

Il regolamento riguarda le zone CIEM V, VI e VII, con specifiche precisazioni per la divisione Vb e per la divisione Va, che è esclusa. L'applicazione è limitata alle attività di pesca elencate nell'allegato, che comprendono in particolare pescherecci impiegati nella pesca di merluzzo bianco, eglefino, merlano, merluzzo carbonaro, scampo, sogliola, nasello e merluzzo giallo, in combinazione con determinati attrezzi da pesca e con soglie di incidenza storica degli sbarchi rilevanti per l'individuazione delle flotte interessate.

Obbligo di sbarco: regola generale

L'articolo 1 stabilisce che l'obbligo di sbarco si applica alle attività di pesca indicate nell'allegato nelle zone CIEM V, VI e VII. L'allegato specifica, per ciascuna attività, le specie da sbarcare, gli attrezzi, le dimensioni delle maglie e le condizioni che fanno scattare l'obbligo; in diversi casi rileva anche la composizione percentuale degli sbarchi del 2014 e 2015, che determina l'inclusione o meno del peschereccio nell'elenco.

Esenzioni per alto tasso di sopravvivenza

L'articolo 2 prevede due blocchi di esenzione basati sull'elevata sopravvivenza delle catture. La prima riguarda lo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con nasse o trappole nelle sottozone CIEM VI e VII. La seconda, limitata al 2017, riguarda alcune catture di sogliola sotto taglia effettuate nella divisione CIEM VIId entro sei miglia dalla costa e fuori da zone di riproduzione designate, con reti da traino a divergenti di 80-99 mm e in presenza di requisiti tecnici stringenti: navi lunghe al massimo 10 metri, potenza massima 180 kW, profondità non superiore a 15 metri e durata del traino non superiore a 90 minuti. Tali catture devono essere rilasciate immediatamente.

Controllo scientifico dell'esenzione sulla sogliola

Per l'esenzione sulla sogliola, gli Stati membri con interesse di gestione diretto nelle acque nordoccidentali devono presentare alla Commissione, entro il 1o maggio 2017, informazioni scientifiche supplementari a sostegno della deroga. Il CSTEP deve valutare tali informazioni entro il 1o settembre 2017. La previsione evidenzia il carattere sperimentale e condizionato dell'esenzione per il 2017.

Esenzioni de minimis

L'articolo 3 introduce sette esenzioni de minimis, che consentono il rigetto di una quota limitata delle catture in deroga all'obbligo di sbarco. Le percentuali ammesse sono:

  • per il merlano nelle divisioni CIEM VIId e VIIe, con reti a strascico e sciabiche a maglia inferiore a 100 mm e con reti da traino pelagiche: fino al 7% nel 2017 e al 6% nel 2018;
  • per il merlano nelle divisioni CIEM VIIb-VIIj, con reti a strascico e sciabiche a maglia non inferiore a 100 mm e con reti da traino pelagiche: fino al 7% nel 2017 e al 6% nel 2018;
  • per il merlano nella sottozona CIEM VII, esclusi VIIa, VIId e VIIe, con analoghi attrezzi: fino al 7% nel 2017 e al 6% nel 2018;
  • per lo scampo nella sottozona CIEM VII: fino al 7% nel 2017 e al 6% nel 2018;
  • per lo scampo nella sottozona CIEM VI: fino al 7% nel 2017 e al 6% nel 2018;
  • per la sogliola nelle divisioni CIEM VIId, VIIe, VIIf e VIIg con tramagli e reti da imbrocco: fino al 3% nel 2017 e 2018;
  • per la sogliola nelle medesime divisioni, con attrezzi TBB di 80-119 mm dotati di maggiore selettività: fino al 3% nel 2017 e 2018.

Pescherecci soggetti all'obbligo e allegato tecnico

L'articolo 4 affida agli Stati membri il compito di identificare i pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco in ciascuna attività di pesca secondo i criteri dell'allegato. Gli elenchi devono essere trasmessi, entro il 31 dicembre 2016, alla Commissione e agli altri Stati membri tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, e devono essere mantenuti aggiornati. Il regolamento precisa che i pescherecci già soggetti all'obbligo nel 2016 continuano a esserlo. L'allegato contiene una mappatura molto dettagliata di attività, zone CIEM, attrezzi e specie da sbarcare, con regole di continuità per i pescherecci già inclusi ai sensi del precedente regolamento delegato (UE) 2015/2438.

Abrogazione del precedente regolamento e decorrenza

Con l'articolo 5 il regolamento delegato (UE) 2015/2438 è abrogato. L'articolo 6 dispone che il nuovo regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si applichi dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 e renda immediatamente applicabile l'articolo 4 sin dalla data di entrata in vigore. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Ambito dell'obbligo di sbarco

L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nelle zone CIEM V, VI e VII per le attività di pesca indicate nell'allegato. Gli Stati membri devono individuare i pescherecci soggetti all'obbligo in ciascuna attività di pesca secondo i criteri dell'allegato.

Esenzione per alto tasso di sopravvivenza

È prevista un'esenzione dall'obbligo di sbarco, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, per lo scampo catturato con nasse o trappole nelle sottozone CIEM VI e VII. Per il 2017 è inoltre prevista un'esenzione per alcune catture di sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, effettuate con reti da traino a divergenti in specifiche condizioni tecniche e geografiche nella divisione CIEM VIId.

Verifica scientifica dell'esenzione sulla sogliola

Entro il 1o maggio 2017 gli Stati membri con interesse di gestione diretto devono trasmettere alla Commissione informazioni scientifiche supplementari a sostegno dell'esenzione sulla sogliola; il CSTEP deve valutarle entro il 1o settembre 2017.

Esenzioni de minimis

Sono ammesse esenzioni de minimis, in deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, entro percentuali massime del totale annuo delle catture: 7% nel 2017 e 6% nel 2018 per varie modalità di pesca del merlano e dello scampo; 3% nel 2017 e 2018 per la sogliola in specifiche attività con tramagli/reti da imbrocco e con attrezzi TBB più selettivi. Le esenzioni sono territorialmente e tecnicamente circoscritte nell'articolo 3.

Individuazione dei pescherecci soggetti all'obbligo

Gli Stati membri stabiliscono, secondo i criteri dell'allegato, i pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco per ciascuna attività di pesca. Gli elenchi devono essere trasmessi alla Commissione e agli altri Stati membri tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo entro il 31 dicembre 2016 e mantenuti aggiornati. I pescherecci già soggetti all'obbligo nel 2016 continuano a esserlo.

Abrogazione e sostituzione del precedente piano

Il regolamento delegato (UE) 2015/2438 è abrogato e sostituito dal presente regolamento, che recepisce la nuova raccomandazione comune degli Stati membri interessati per il periodo 2017-2018.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018; l'articolo 4 si applica dalla data di entrata in vigore.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescarigetti e obbligo di sbarcogestione delle risorse ittiche

Testo integrale

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