Regolamento (UE) 2016/1808
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1808 della Commissione, del 12 ottobre 2016, che fissa, per l'esercizio contabile 2017 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione fissa per l’esercizio contabile 2017 del FEAGA il tasso di interesse uniforme da utilizzare nel calcolo delle spese di finanziamento degli interventi pubblici. A seguito dell’applicazione della metodologia prevista dal regolamento delegato (UE) n. 906/2014, i tassi risultavano negativi, ma la Commissione precisa che tassi negativi non possono essere presi in considerazione per il rimborso delle spese degli Stati membri. Per questo motivo il tasso è stabilito in misura pari a 0%, con applicazione retroattiva dal 1° ottobre 2016.
Fissa al 0% il tasso di interesse da applicare per l’esercizio contabile 2017 del FEAGA al calcolo delle spese di finanziamento degli interventi pubblici relativi ad acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, limitatamente alle spese finanziarie sostenute per mobilitare le risorse destinate all’acquisto dei prodotti all’intervento nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), per l’esercizio contabile 2017. Rileva ai fini del rimborso delle spese di intervento pubblico disciplinate dal regolamento delegato (UE) n. 906/2014; il regolamento produce effetti dal 1° ottobre 2016 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione del tasso di interesse per il FEAGA 2017
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1808 della Commissione interviene nel quadro del finanziamento della politica agricola comune, disciplinando il tasso di interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi pubblici relativi ad acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze. La misura si colloca nell’ambito del FEAGA e dà attuazione alla disciplina contenuta nel regolamento (UE) n. 1306/2013 e nel regolamento delegato (UE) n. 906/2014.
Contesto normativo e metodologia di determinazione
La Commissione richiama l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, che prevede il calcolo delle spese finanziarie secondo le modalità dell’allegato I. In particolare, il tasso uniforme UE è normalmente stabilito all’inizio di ciascun esercizio contabile sulla base della media dei tassi EURIBOR a termine a 3 e 12 mesi, ponderati rispettivamente per un terzo e due terzi, nel periodo di riferimento di sei mesi precedente la comunicazione degli Stati membri.
Comunicazioni degli Stati membri e confronto dei tassi
Secondo l’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta, il tasso medio effettivamente sostenuto nel periodo di riferimento. Se non vi è comunicazione entro il termine fissato, il tasso è considerato pari a 0%; se lo Stato membro dichiara di non aver sostenuto spese per interessi perché non ha avuto prodotti agricoli all’ammasso pubblico, la Commissione determina il tasso secondo le regole specifiche del medesimo allegato. Il tasso applicabile a ciascuno Stato membro è, in linea generale, il valore più basso tra il tasso uniforme UE e quello comunicato o determinato per lo Stato membro.
Ragioni della fissazione al 0%
Dalle comunicazioni ricevute e dal metodo di calcolo previsto, per l’esercizio contabile 2017 emergevano tassi di interesse negativi. La Commissione precisa tuttavia che i tassi negativi non possono essere presi in considerazione ai fini del rimborso delle spese degli Stati membri. Per evitare incertezze applicative, il regolamento stabilisce quindi che il tasso di interesse da applicare è pari a 0%.
Ambito di applicazione temporale
L’articolo 1 si riferisce alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all’acquisto dei prodotti all’intervento, imputabili all’esercizio contabile 2017 del FEAGA. L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma ne prevede l’applicazione dal 1° ottobre 2016, con effetto retroattivo necessario a evitare un vuoto giuridico nel periodo interessato.
Effetti pratici
Per gli operatori e le amministrazioni coinvolte nella gestione degli interventi pubblici agricoli, il risultato pratico è l’applicazione di un tasso di interesse nullo nel calcolo delle spese finanziarie rimborsabili per il FEAGA 2017. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Fissazione del tasso di interesse per il FEAGA 2017
Per le spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all’acquisto dei prodotti all’intervento, imputabili all’esercizio contabile 2017 del FEAGA, i tassi di interesse di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 sono fissati al 0% (articolo 1).
Base normativa e metodo di calcolo
Il regolamento si fonda sull’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e applica la metodologia dell’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, che prevede un tasso uniforme UE calcolato sulla media dei tassi EURIBOR a termine a 3 e 12 mesi, nonché il confronto con i tassi effettivamente sostenuti dagli Stati membri.
Gestione delle comunicazioni degli Stati membri
Ai fini della determinazione dei tassi applicabili, gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta, il tasso di interesse medio effettivamente sostenuto nel periodo di riferimento. In mancanza di comunicazione entro i termini richiesti, il tasso è considerato pari a 0%; se uno Stato membro dichiara di non aver sostenuto spese per interessi perché non aveva prodotti agricoli in ammasso pubblico, la Commissione fissa il tasso secondo le regole del regolamento delegato (UE) n. 906/2014.
Motivazione della scelta del 0%
Dalle comunicazioni degli Stati membri e dal metodo di calcolo previsto dalla disciplina di attuazione risultavano tassi di interesse negativi per il 2017, ma la Commissione afferma che tali tassi negativi non possono essere presi in considerazione per il rimborso delle spese degli Stati membri; pertanto il tasso applicabile è fissato a 0%.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° ottobre 2016, al fine di evitare un vuoto giuridico nel periodo rilevante.
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