Regolamento (UE) 2016/1801
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1801 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito per le cartolarizzazioni e le classi di merito di credito conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adotta le norme tecniche di attuazione che associano le categorie di rating delle ECAI alle classi di merito di credito previste dal regolamento sui requisiti patrimoniali per le esposizioni verso la cartolarizzazione. Le tabelle sono distinte per il metodo standardizzato e per il metodo basato sui rating, e coprono anche le ricartolarizzazioni. L’impostazione tiene conto sia di criteri quantitativi sia di considerazioni qualitative, con richiamo alla prassi precedente del 2006 e alla necessità di evitare perturbazioni del mercato.
Stabilisce le tabelle tecniche di corrispondenza tra i rating delle ECAI e le classi di merito di credito per le posizioni verso la cartolarizzazione e la ricartolarizzazione, ai fini del regolamento (UE) n. 575/2013.
Ambito di applicazione
Si applica alle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciute ai fini del regolamento (CE) n. 1060/2009, nonché alle posizioni verso la cartolarizzazione e verso la ricartolarizzazione assoggettate ai metodi prudenziali del regolamento (UE) n. 575/2013. Riguarda sia il metodo standardizzato di cui all’articolo 251 sia il metodo basato sui rating di cui all’articolo 261 del medesimo regolamento. Le corrispondenze sono valide nell’Unione europea e, in quanto regolamento, sono direttamente applicabili negli Stati membri; il testo è inoltre rilevante ai fini del SEE.
Associazione tra rating ECAI e classi di merito di credito per le cartolarizzazioni
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1801 della Commissione stabilisce le norme tecniche di attuazione previste dall’articolo 270 del regolamento (UE) n. 575/2013 per collegare i rating delle ECAI alle classi di merito di credito applicabili alle esposizioni verso la cartolarizzazione. L’intervento si inserisce nel quadro prudenziale bancario e risponde all’esigenza di assicurare un uso coerente dei rating esterni ai fini del calcolo delle esposizioni ponderate per il rischio.
Contesto normativo e criteri dell’associazione
I considerando chiariscono che, per evitare confusione terminologica, il regolamento utilizza la terminologia del regolamento (CE) n. 1060/2009 sulle agenzie di rating del credito. L’associazione deve essere coerente, obiettiva e prudente, tenendo conto sia di indicatori quantitativi, come default, perdite e performance storiche dei rating, sia di elementi qualitativi, come la gamma delle operazioni, le metodologie adottate e il significato delle categorie di rating.
Il testo sottolinea inoltre che i rating di cartolarizzazione hanno mostrato storicamente performance eterogenee, soprattutto durante la crisi finanziaria del 2007-2009, e che il contesto regolamentare e di mercato è in evoluzione. Per questo motivo, l’impostazione privilegia l’analisi qualitativa dei dati disponibili e richiama la necessità di evitare perturbazioni del mercato delle cartolarizzazioni.
Riferimento al precedente assetto del 2006 e trattamento delle nuove ECAI
Per garantire continuità e agevole transizione, il regolamento si ispira all’associazione adottata nel 2006 sulla base dell’articolo 97 della direttiva 2006/48/CE. Tale richiamo serve anche a estendere l’associazione alle nuove ECAI entrate successivamente nel mercato, che non dispongono di una serie storica sufficiente per una valutazione statistica affidabile. L’obiettivo è bilanciare prudenza regolamentare e parità concorrenziale tra operatori consolidati e nuovi entranti.
Distinzione tra metodo standardizzato e metodo basato sui rating
Il regolamento distingue chiaramente tra le classi di merito di credito applicabili nel metodo standardizzato e quelle applicabili nel metodo basato sui rating, poiché i rispettivi schemi prudenziali non coincidono. Per questo motivo sono predisposte due tabelle separate:
- allegato I per il metodo standardizzato, richiamato dall’articolo 1 e dalla tabella 1 dell’articolo 251 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- allegato II per il metodo basato sui rating, richiamato dall’articolo 2 e dalla tabella 4 dell’articolo 261, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Ambito sostanziale delle tabelle di corrispondenza
Le tabelle riportano, per ciascuna ECAI indicata, la corrispondenza tra le categorie di rating per strumenti di finanza strutturata/cartolarizzazione e le classi di merito di credito. Sono considerate sia le emissioni a medio-lungo termine sia quelle a breve termine, con progressiva degradazione delle classi fino alla voce residuale "tutte le altre". L’allegato II presenta una granularità più ampia rispetto all’allegato I, coerentemente con il diverso impiego prudenziale nel metodo basato sui rating.
Cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni
I considerando precisano che la disciplina prudenziale del regolamento (UE) n. 575/2013 comprende anche le posizioni verso la ricartolarizzazione. Di conseguenza, le associazioni stabilite dal regolamento coprono non solo le cartolarizzazioni in senso stretto, ma anche le ricartolarizzazioni, ai fini dell’attribuzione della classe di merito di credito rilevante.
Aggiornamento e revisione nel tempo
Il regolamento evidenzia che, una volta disponibili nuovi dati storici post-crisi sufficientemente estesi e completate le riforme regolamentari in materia di requisiti di capitale per le cartolarizzazioni, le associazioni potranno essere aggiornate. È inoltre richiamata l’esigenza di monitorare regolarmente i dati comunicati per verificare se i casi di default di posizioni verso la cartolarizzazione rendano opportuno un riesame delle corrispondenze, in linea con l’articolo 270, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tutti i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Criteri e finalità dell'associazione
Il regolamento attua l’articolo 270 del regolamento (UE) n. 575/2013, che richiede l’associazione tra le categorie di rating delle ECAI e le classi di merito di credito. Considera le differenze terminologiche tra il regolamento (CE) n. 1060/2009 e il regolamento (UE) n. 575/2013 e limita l’associazione alle categorie di rating relative a posizioni verso la cartolarizzazione che rispettano le condizioni richieste dal quadro prudenziale e di trasparenza delle ECAI.
Metodo standardizzato
L’articolo 1 rinvia all’allegato I, che contiene la corrispondenza tra le categorie di rating di ciascuna ECAI e le classi di merito di credito applicabili nel quadro del metodo standardizzato di cui alla tabella 1 dell’articolo 251 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Metodo basato sui rating
L’articolo 2 rinvia all’allegato II, che stabilisce la corrispondenza tra le categorie di rating di ciascuna ECAI e le classi di merito di credito applicabili nel quadro del metodo basato sui rating di cui alla tabella 4 dell’articolo 261, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Copertura di cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni
Le tabelle di associazione coprono sia le posizioni verso la cartolarizzazione sia le posizioni verso la ricartolarizzazione, poiché entrambe sono ricomprese nella disciplina prudenziale richiamata dagli articoli 251 e 261 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Criteri metodologici e aggiornamento
I considerando precisano che l’associazione tiene conto di fattori quantitativi, come tassi di default, perdite e dati storici di performance, ma valorizza anche fattori qualitativi, tra cui gamma delle operazioni, metodologie e significato delle categorie di rating. Il regolamento richiama l’esigenza di evitare perturbazioni del mercato e prevede che le associazioni possano essere riviste alla luce di nuovi dati e dell’eventuale evoluzione del quadro regolamentare, in linea con l’articolo 270, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Entrata in vigore
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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