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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2374

Regolamento delegato (UE) 2016/2374 della Commissione, del 12 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali

Normativa europea32016R2374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce, per il periodo 1º gennaio 2017-31 dicembre 2018, un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali. Definisce l’ambito dell’obbligo di sbarco, individua esenzioni fondate su alti tassi di sopravvivenza e su motivi de minimis, e stabilisce obblighi informativi per gli Stati membri interessati. Abroga il regolamento delegato (UE) 2015/2439 e sostituisce il precedente quadro applicabile.

Piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali, con disciplina dell’obbligo di sbarco ed esenzioni per specifiche specie e attrezzi.

Ambito di applicazione

Si applica alle attività di pesca demersale nelle sottozone CIEM VIII, IX, X e nelle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0, limitatamente alle attività di pesca elencate nell’allegato. Riguarda in particolare pescherecci impiegati nella pesca di sogliola, nasello, rana pescatrice, scampo e, in una specifica divisione, anche passera di mare, con criteri basati su tipo di attrezzo, dimensione delle maglie, aree geografiche e, per alcune esenzioni, caratteristiche dell’attività e dati di sbarco. Non si applica fuori dalle attività di pesca indicate; alcune disposizioni valgono solo per il 2017 o fino al 31 dicembre 2018. L’articolo 4 si applica dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali

Il regolamento delegato (UE) 2016/2374 dà attuazione, per il biennio 2017-2018, al meccanismo dell’obbligo di sbarco previsto dal regolamento (UE) n. 1380/2013 per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali. La disciplina si fonda su una raccomandazione comune presentata dagli Stati membri interessati e valutata anche dallo CSTEP, con l’obiettivo di proseguire la progressiva eliminazione dei rigetti.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento ricorda che la politica comune della pesca mira alla progressiva eliminazione dei rigetti mediante l’introduzione dell’obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura. La Commissione interviene con atto delegato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base di una raccomandazione comune elaborata dagli Stati membri con consultazione dei consigli consultivi competenti.

Ambito geografico e attività interessate

L’obbligo di sbarco si applica alle sottozone CIEM VIII, IX e X e alle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0, ma solo per le attività di pesca elencate nell’allegato. Le attività disciplinate riguardano soprattutto sogliola, nasello, rana pescatrice e scampo, con specificazione di attrezzi consentiti e taglie di maglia, nonché, per alcune fattispecie, criteri aggiuntivi relativi alla composizione degli sbarchi.

Esenzione per scampo con prova di sopravvivenza

Per lo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con reti da traino nelle sottozone CIEM VIII e IX è prevista un’esenzione dall’obbligo di sbarco fondata sull’alto tasso di sopravvivenza ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013. L’esenzione è accompagnata da un obbligo informativo: gli Stati membri con interesse di gestione diretto devono trasmettere ulteriori dati scientifici entro il 1º maggio 2017, affinché il CSTEP li valuti entro il 1º settembre 2017.

Esenzioni de minimis

Il regolamento introduce tre esenzioni de minimis, cioè la possibilità di rigettare una quota limitata delle catture quando risulti difficile aumentare ulteriormente la selettività o quando i costi di trattamento siano sproporzionati:

  • nasello: fino al 7% nel 2017 e fino al 6% nel 2018 per pescherecci che impiegano reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM VIII e IX;
  • sogliola: fino al 5% per pescherecci che impiegano sfogliare e reti a strascico nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb;
  • sogliola: fino al 3% per pescherecci che impiegano tramagli e reti da imbrocco nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb. Per il nasello, gli Stati membri devono inoltre fornire dati supplementari e altre informazioni scientifiche pertinenti entro il 1º maggio 2017, con valutazione CSTEP entro il 1º settembre 2017.

Pescherecci soggetti all’obbligo e adempimenti degli Stati membri

Sono gli Stati membri a determinare, secondo i criteri dell’allegato, quali pescherecci siano soggetti all’obbligo di sbarco per ciascuna attività di pesca. I pescherecci già soggetti nel 2016 restano soggetti anche per le medesime attività. Entro il 31 dicembre 2016 gli Stati membri interessati devono trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell’Unione per il controllo, gli elenchi dei pescherecci e mantenerli aggiornati.

Allegato: specie, attrezzi e criteri tecnici

L’allegato dettaglia le attività di pesca soggette all’obbligo di sbarco nelle divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e; VIIIc e IXa; e nella sola divisione IXa. Indica per ciascuna specie i codici degli attrezzi, la descrizione degli attrezzi, le dimensioni delle maglie e le catture da sbarcare. Per il nasello in alcune aree sono previsti criteri cumulativi legati sia alla tipologia di attrezzo sia alla struttura degli sbarchi nel periodo di riferimento 2014-2015, con aggiornamento del periodo di riferimento negli anni successivi.

Entrata in vigore, applicazione e abrogazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, si applica dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 e prevede che l’articolo 4 sia applicabile sin dalla data di entrata in vigore. Con l’articolo 5 viene abrogato il regolamento delegato (UE) 2015/2439, sostituito integralmente dal nuovo piano. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Applicazione dell’obbligo di sbarco

L’obbligo di sbarco previsto dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nelle sottozone CIEM VIII, IX, X e nelle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 per le attività di pesca elencate nell’allegato. L’allegato specifica specie, attrezzi, dimensioni delle maglie e, in alcuni casi, ulteriori criteri per identificare i pescherecci soggetti all’obbligo.

Esenzione per alto tasso di sopravvivenza

È prevista, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, un’esenzione dall’obbligo di sbarco per lo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con reti da traino con determinati codici di attrezzo nelle sottozone CIEM VIII e IX. Gli Stati membri con interesse di gestione diretto devono presentare ulteriori informazioni scientifiche entro il 1º maggio 2017; il CSTEP valuta tali informazioni entro il 1º settembre 2017.

Esenzioni de minimis

In deroga all’obbligo di sbarco, sono autorizzati rigetti entro limiti percentuali per: nasello, fino al 7% nel 2017 e al 6% nel 2018 del totale annuo delle catture di pescherecci che usano reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM VIII e IX; sogliola, fino al 5% per pescherecci che usano sfogliare e reti a strascico nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb; sogliola, fino al 3% per pescherecci che usano tramagli e reti da imbrocco nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb. Per il nasello, gli Stati membri devono trasmettere dati supplementari entro il 1º maggio 2017, valutati dal CSTEP entro il 1º settembre 2017.

Individuazione dei pescherecci soggetti all’obbligo

Gli Stati membri stabiliscono, secondo i criteri dell’allegato, i pescherecci soggetti all’obbligo di sbarco per ciascuna attività di pesca. I pescherecci già soggetti all’obbligo nel 2016 restano tali per le stesse attività. Entro il 31 dicembre 2016 gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell’Unione per il controllo, gli elenchi dei pescherecci e li mantengono aggiornati.

Abrogazione del precedente piano

È abrogato il regolamento delegato (UE) 2015/2439, che istituisce il precedente piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali.

Decorrenza e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. L’articolo 4 si applica dalla data di entrata in vigore.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescagestione delle risorse biologiche marinerigetti e obbligo di sbarco

Testo integrale

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