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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14583/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

De Angelis, nella qualità di liquidatore della societa AGC GROUP s.r.l. (fallita il 05/11/2013), era stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. Ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura sulla presunta doppia conformita delle decisioni di merito e sull'insufficiente motivazione in relazione al dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale; 2) mancata prova dell'accettazione consapevole della carica di liquidatore, con critica agli elementi fattuali ritenuti dal giudice insufficienti a superare il dubbio; 3) doglianza per il rigetto della richiesta di perizia grafologica necessaria, secondo la difesa, per dimostrare che alcune sottoscrizioni erano state apposte a sua insaputa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo e stato ritenuto inedito e quindi tardivo e inammissibile ai sensi della giurisprudenza e delle norme sul limite della cognizione del giudice di legittimita; il secondo e il terzo motivo sono stati considerati tentativi di rinnovazione della valutazione di merito e quindi inammissibili poiche miravano a una diversa ricostruzione dei fatti che non compete alla Corte di cassazione. Il rigetto della richiesta di perizia grafologica e stato giudicato motivato dalla Corte territoriale come non decisivo; per legge il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    individuato come riferimento per i limiti di motivazione richiesti nei motivi di ricorso; richiama la necessita di motivare nei limiti prescritti dall'articolazione procedurale

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 3

    richiamato come parametro che limita le questioni deducibili in Cassazione a quelle prospettate in appello; motiva l'inammissibilita di questioni nuove

  • art. 609 cod. proc. pen., commi 1 e 2

    fissa il perimetro della cognizione della Corte di legittimita e limita l'esame ai motivi proposti nel ricorso; usato per escludere la possibilita di dedurre questioni non prospettate in grado di appello

  • art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c

    richiama l'obbligo di indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno dell'impugnazione

  • art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c

    analogamente richiama i requisiti di specificita dei motivi di appello necessari per delimitare l'oggetto della decisione

  • art. 603 cod. proc. pen.

    norma sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: la Corte territoriale puo disporre rinnovazione solo se i dati acquisiti sono incerti e l'atto richiesto e decisivo; usata per giustificare il rigetto della perizia grafologica

  • art. 616 cod. proc. pen.

    prevede la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilita del ricorso per profili di colpa; applicata per comminare 3.000 euro

  • legge fallimentare (reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale)

    richiamata come quadro normativo sostanziale dei reati contestati; la Corte ha confermato che i giudici di merito hanno ritenuto sussistente il dolo e la partecipazione al piano fraudolento

Massime di principio

  • In Cassazione non e ammesso proporre per la prima volta questioni non sollevate in appello: occorre che i motivi di appello contengano le censure che si intendono portare in legittimita, con specificita di fatti e di diritto
  • La Corte di Cassazione non puo rinnovare la valutazione di merito: non decide su rivalutazioni probatorie o su ricostruzioni fattuali alternative, salvo vizi di diritto ben specificati
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruzione o di perizie in appello richiede che la prova proposta sia decisiva e che gli atti esistenti presentino margini apprezzabili di incertezza; il rigetto va motivato dimostrando la sufficienza delle prove gia acquisite
  • Denunciare carenze di motivazione della sentenza di secondo grado e possibile solo se la questione era oggetto dell'impugnazione in appello; altrimenti la denuncia risultera inedita e inammissibile
  • Il deposito di un ricorso considerato inammissibile per colpa puo comportare, oltre alle spese processuali, anche la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 616 c.p.p.; quindi valutare con attenzione la fondatezza e la specificita dei motivi prima di proporre il ricorso

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