Sentenza n. 4648/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 122/2026 pubblicata il 10 febbraio 2026, emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, al termine del procedimento recante RG n 338/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, n. 122/2026, che aveva riconosciuto la carta del docente per 500 euro annui negli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, per complessivi 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva adempiuto alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, n. 122/2026, pubblicata il 10 febbraio 2026 e notificata al Ministero l'11 febbraio 2026, passata in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta del docente per 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, per un totale di 1.500 euro. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è procedibile, essendo decorso dalla notifica della sentenza il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Nel merito, il TAR ha accertato l'inottemperanza: la documentazione dimostra la spettanza delle somme riconosciute dal giudicato e il Ministero non ha dedotto di avervi dato esecuzione. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare entro 90 giorni dalla notifica della sentenza 1.500 euro, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che interverrà su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni; non è dovuto compenso al commissario. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché, considerate la nomina del commissario ad acta e le circostanze del ritardo, principalmente riconducibile all'eccezionale mole del contenzioso sulla carta elettronica del docente, la misura sarebbe stata manifestamente iniqua nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro per compensi e spese, oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può escludere la penalità di mora quando ricorrano le condizioni ostative previste dalla disposizione, valutate in concreto.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nelle fattispecie in esame il Collegio ritiene di non accogliere la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro in considerazione dell’avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione ed in quanto risulterebbe manifestamente iniqua in relazione al caso specifico, tenuto conto delle circostanze che hanno determinato il ritardo nell’esecuzione della sentenza da ricondurre principalmente all’eccezionale mole di contenzioso concernente il rilascio della carta elettronica del docente.
La penalità di mora non va applicata quando, considerate le circostanze concrete, risulti manifestamente iniqua; nel caso specifico sono state decisive la nomina del commissario ad acta e la riconducibilità principale del ritardo all'eccezionale mole di contenzioso sulla carta elettronica del docente.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il ricorso è procedibile in quanto è decorso, dopo la notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Il ricorso di ottemperanza contro una sentenza di condanna pecuniaria è procedibile una volta decorso, dalla sua notificazione, il termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme, l'inottemperanza può essere accertata quando la documentazione dimostri la spettanza del credito e l'Amministrazione non deduca di aver adempiuto; il giudice può ordinare il pagamento entro un termine e nominare un commissario ad acta per l'eventuale inerzia ulteriore.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: la sua applicazione va valutata concretamente e può essere esclusa se manifestamente iniqua, tenendo conto anche della nomina di un commissario ad acta e delle circostanze che hanno causato il ritardo.
- Il ricorso di ottemperanza relativo a una sentenza di condanna pecuniaria è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996.
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