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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38380/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in via de plano. Ha ritenuto che i motivi dedotti non fossero consentiti rispetto alla tipologia di sentenza impugnata, trattandosi di patteggiamento, e che fosse comunque assente una censura specifica e autosufficiente. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deducendo con un unico motivo la mancata assoluzione in relazione ai reati contestati di resistenza a pubblico ufficiale e evasione, sul presupposto che non fosse stata adeguatamente motivata la sua responsabilità. La doglianza, per come riportata, è stata ritenuta del tutto generica, perché non indicava quali specifici elementi il giudice avrebbe dovuto valutare. La Corte ha inoltre rilevato che, nel caso di sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e non consente di dedurre il vizio relativo alla mancata verifica dell'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    indica la sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale l'impugnazione è soggetta a limiti particolari

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste

  • art. 129 c.p.p.

    la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, fuori dai limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 337 c.p.

    uno dei reati per cui l'imputato chiedeva l'assoluzione; dalla sentenza emerge solo il richiamo alla contestazione, non un vaglio nel merito

  • art. 385 c.p.

    uno dei reati per cui l'imputato chiedeva l'assoluzione; dalla sentenza emerge solo il richiamo alla contestazione, non un vaglio nel merito

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi di violazione di legge espressamente previsti dalla disciplina speciale dell'impugnazione.
  • Non è consentito dedurre, contro la sentenza applicativa della pena su richiesta, il vizio consistito nella mancata verifica della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che la censura rientri nei limiti tassativi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: una doglianza meramente assertiva sulla mancata assoluzione, priva dell'indicazione degli elementi decisivi trascurati dal giudice, è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando ritenuto equo, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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