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Sentenza

Sentenza del 06/11/2023 n. 337 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria

Cartella di pagamento Irpef - Prescrizione quinquennale sanzioni e interessi - Inammissibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava la cartella di pagamento deducendo la mancata notifica della stessa e, in subordine o connesso, la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi (nonché la prescrizione/decadenza delle imposte principali), assumendo che l'ultimo atto interruttivo valido fosse il pignoramento del 23/11/2010 e che nei cinque anni successivi non fossero stati notificati ulteriori atti interruttivi. In appello il contribuente lamentava l'omessa pronuncia del primo giudice sulla prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi e produceva sentenza di Cassazione a favore (n. 2044/2023). L'Agenzia resistente contestava la mancata deduzione in appello dell'irregolarità della notifica, sosteneva la tardività dell'opposizione e affermava la natura decennale della prescrizione dei crediti erariali estendibile per unità anche alle sanzioni e interessi accessori.

La decisione

La CTP e la Corte di secondo grado hanno ritenuto inammissibile il ricorso/opposizione perché in giudizio è stata provata la regolare notifica della cartella e la mancata opposizione nei termini di legge, con conseguente definitività della pretesa tributaria. La Corte ha applicato la novella normativa introdotta dall'art. 3-bis del D.L. n.146/2021 (convertito dalla L. n.215/2021) che, novellando l'art.12 del DPR 602/1973, ha introdotto il comma 4-bis secondo il quale il ruolo e la cartella che si assume invalidamente notificata non sono più impugnabili salvo tre casi tassativi (pregiudizio per partecipazione a gare, blocco di pagamenti da P.A., perdita di benefici nei rapporti con P.A.). Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n.26283/2022 (che estende l'applicabilità della norma ai processi pendenti), la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato alcuna delle condizioni tassative né abbia validamente contestato la notifica; pertanto l'appello è stato respinto, confermando la sentenza di primo grado, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Norme richiamate

  • Decreto Legge n.146 del 21/10/2021 (convertito dalla L. 17/12/2021 n.215), art.3-bis

    art.3-bis D.L. n.146/2021 (conv. L. n.215/2021)

    Introduzione di un limite all'impugnabilità del ruolo e della cartella 'assunti' invalidamente notificati: non sono più impugnabili salvo tre ipotesi tassative (pregiudizio per appalti; blocco pagamenti da P.A.; perdita di benefici nei rapporti con P.A.). Finalità di certezza dei rapporti e di restrizione delle impugnazioni a discrezione temporale.

  • D.P.R. 29/09/1973 n.602, art.12, comma 4-bis

    comma 4-bis introdotto dall'art.3-bis del D.L. n.146/2021

    Norma che limita la possibilità di impugnare ruolo e cartella ritenuti invalidamente notificati salvo i casi tassativamente indicati; è applicata anche ai processi pendenti secondo le Sezioni Unite.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.26283 del 6/09/2022

    Cass. SS.UU. n.26283/2022

    Le Sezioni Unite hanno stabilito che l'art.3-bis del D.L. 146/2021 si applica anche ai processi pendenti perché specifica e concretizza l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo o cartella non notificata o invalidamente notificata.

  • Cassazione, sentenza n.2044 del 24/01/2023

    Sentenza prodotta dal ricorrente a sostegno della tesi prescrizionale; tuttavia la Corte d'appello non ha ritenuto che tale decisione prevalesse sull'applicazione della disciplina di cui all'art.3-bis e sulla prova della regolare notifica.

Massime di principio

  • Se in giudizio è provata la regolare notifica della cartella e il contribuente non ha impugnato nei termini, l'opposizione è inammissibile per definitività della pretesa tributaria.
  • Dalla novellazione operata dall'art.3-bis D.L. 146/2021 (comma 4-bis art.12 DPR 602/1973) deriva che ruolo e cartella 'assunti' invalidamente notificati non sono più impugnabili salvo tre casi tassativi: il contribuente deve provare concretamente di trovarsi in una di queste ipotesi per ottenere ammissibilità dell'impugnazione.
  • La norma limitativa dell'impugnabilità si applica anche ai processi pendenti (Cass. SS.UU. n.26283/2022): dunque non è sufficiente eccepire tardivamente la mancata conoscenza; occorre tempestività o la prova delle eccezioni previste.
  • Le doglianze sulla prescrizione (quinquennale delle sanzioni o decennale del credito principale) richiedono prova chiara degli atti interruttivi e dei termini: la contestazione della prescrizione può essere ininfluente se l'opposizione stessa è dichiarata inammissibile per tardività o per mancata impugnazione in precedenza.
  • Contestate la notifica o la conoscibilità 'accidentale' della cartella, il contribuente dovrebbe tempestivamente agire oppure dimostrare uno dei pregiudizi tassativi indicati dalla norma; in alternativa verificare e provare la mancanza di atti interruttivi idonei per sostenere la prescrizione.
  • Nel valutare una contestazione dell'estratto di ruolo o della cartella, i giudici possono ritenere le due fattispecie sostanzialmente identiche quando l'opposizione cerca di riesumare una cartella già non impugnata in termine: attenzione alle implicazioni della novella normativa che ostacola questa strada di impugnazione tardiva.

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