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Sentenza

Sentenza del 06/11/2023 n. 338 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria

Cartella di pagamento - Mancata opposizione - Prescrizione del credito - Termine ordinario previsto per legge - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione del diniego (silenzio-rigetto) dell'istanza di sgravio su quattro cartelle di pagamento per crediti tributari relativi a Irpef, addizionali, IVA, sanzioni e interessi per anni d'imposta 2004-2007. Il ricorrente eccepiva: nullità delle cartelle per mancata notifica, prescrizione dei crediti e decadenza del potere impositivo; contesta inoltre la regolamentazione delle spese processuali e deduce l'ammissibilità dell'impugnazione del silenzio-diniego.

La decisione

L'appello del contribuente è stato respinto. La Corte ha ritenuto ammissibile l'impugnazione del diniego di sgravio poiché funzionale ad accertare la prescrizione, ma nel merito ha accertato che le quattro cartelle sono state regolarmente notificate e non opposte, quindi divenute definitive; trattandosi di tributi erariali la prescrizione è decennale e decorre dalla notifica della cartella; successivamente sono stati notificati atti interruttivi validi (intimazioni e comunicazione preventiva di ipoteca) che hanno fatto ripartire il termine, sicché alla data odierna non è maturata la prescrizione (prima scadenza rilevata nel 2025 per la cartella più anziana). L'appello incidentale dell'avv. Davide Mongatti è stato accolto: la Corte ha ritenuto inadeguata la precedente liquidazione simbolica delle spese e, in parziale riforma, ha liquidato e condannato il contribuente alla refusione delle spese in favore dell'Agenzia delle entrate-riscossione nella misura di €20.000,00 (oltre accessori) con distrazione in favore del difensore antistatario; ha altresì condannato l'appellante a rifondere le spese del giudizio di appello alle parti appellate, liquidate in €20.000,00 per ciascuna, oltre accessori. Confermata nel resto la sentenza di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 2953 c.c.

    La conversione del termine breve in termine ordinario decennale si applica solo se interviene un titolo giudiziale definitivo; la cartella di pagamento, essendo atto amministrativo, non determina tale conversione (richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite n. 23397/2016).

  • art. 2945 c.c.

    La notifica della cartella interrompe il termine prescrizionale e fa decorrere un nuovo periodo di egual natura e durata (effetto interruttivo degli atti notificati dall'ente riscossore).

  • Cass. sez. un. 17.11.2016, n. 23397

    Sezioni Unite che hanno chiarito che la mancata opposizione alla cartella non converte il termine prescrizionale in decennale ex art. 2953 c.c.; la cartella non ha natura di titolo giudiziale.

  • Cass. n. 8719/2020

    Riconosciuta l'ammissibilità dell'impugnazione del diniego di sgravio (anche silenzio-rigetto) quando è finalizzata ad accertare l'avvenuta prescrizione dei crediti riportati nei ruoli.

  • Cass. 12.10.2018 n. 25420; Cass. 26.4.2019 n. 11335; Cass. 27.1.2020 n. 1826

    Giurisprudenza di merito e di legittimità che conferma l'effetto interruttivo della notifica della cartella e la ripresa di un nuovo periodo prescrizionale.

  • Cass. 8272/2020

    Citate dalle parti in relazione al principio che le spese per cartelle relative a debiti prescritti sono a carico dell'amministrazione, salvo gravi ragioni per compensazione; utilizzata in eccezione dall'appellante.

  • Cass. 6481/2021

    Riferimento giurisprudenziale sull'autonomia dell'appello del difensore antistatario nelle materie di liquidazione delle spese, se non è stata pronunciata la distrazione in primo grado.

  • D.M. 55/2014 modificato da D.M. n. 37/2018 e D.M. n. 147/2022

    Parametri ministeriali per la liquidazione delle spese professionali; hanno condotto la Corte a rivedere la precedente, simbolica liquidazione e ad attribuire la distrazione a favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento è atto amministrativo e, se non impugnata nei termini, diventa definitiva ma non si trasforma in titolo giudiziale: quindi non opera la conversione automatica del termine prescrizionale breve in quello decennale ex art. 2953 c.c.
  • La prescrizione dei singoli crediti contenuti nella cartella va valutata secondo il termine ordinario previsto dalla normativa di riferimento per ciascun credito; la notifica della cartella interrompe il termine prescrizionale e dà inizio a un nuovo periodo.
  • La notifica di atti interruttivi (intimazioni, comunicazioni di ipoteca, ecc.) validamente provata dall'Amministrazione fa decorrere nuovamente il termine prescrizionale, sospendendo o posticipando la scadenza della prescrizione.
  • L'impugnazione del diniego o del silenzio-rigetto dell'istanza di sgravio è ammissibile quando è diretta ad accertare l'avvenuta prescrizione dei crediti: il giudice può così esaminare le eccezioni relative alla notifica delle cartelle e alla maturazione del termine prescrizionale.
  • L'onere della prova circa la validità delle notificazioni e degli atti interruttivi grava sull'Amministrazione che li oppone; se provata per tabulas, costituiscono efficaci elementi interruttivi.
  • In tema di spese, il giudice può liquidare importi congrui secondo i parametri ministeriali; il difensore antistatario può ottenere la distrazione della somma a lui spettante quando in primo grado non sia stata adeguatamente pronunciata la relativa attribuzione.

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