Sentenza del 06/11/2023 n. 720 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Notifica - soggetti non residenti - indirizzo presente nei registri AIRE - indicazione di indirizzo insufficiente da parte dell'amministrazione notificante - esito negativo - non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della validità delle notifiche degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2008 e 2009; la notificazione era stata effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo estero risultante dai registri AIRE ma l'esito risultava "Adresse Insuffesante". Il ricorrente contestava l'insufficiente prova della validità della spedizione e deduceva che l'indirizzo indicato dall'amministrazione non era idoneo a perfezionare la notifica; altresì contestava il merito dell'accertamento (uso di poche fatture per l'accertamento induttivo) e questioni relative all'IRAP e al riconoscimento dei costi.
La decisione
La Corte regionale ha accolto l'appello: ha ritenuto che, per il contribuente residente all'estero, la notifica via raccomandata a.r. all'indirizzo AIRE è modalità valida ma che l'esito "Adresse Insuffesante" non configura un esito negativo ai sensi dell'art. 60, c.4 (quale conseguirebbe la possibilità di ricorrere alla notifica mediante deposito presso la casa comunale), bensì indica che l'indirizzo indicato non è sufficientemente individuato e dunque la notifica non è stata compiutamente eseguita (inesistenza della notifica). Ha avuto rilievo anche la dichiarazione del direttore dei servizi postali di Tripoli che ha spiegato come la mancata consegna fosse dovuta a malfunzionamenti dell'ufficio postale conseguenti ai bombardamenti. Sul merito l'accertamento è stato ritenuto viziato per insufficienza delle prove (presunzioni non adeguatamente riferite al periodo d'imposta contestato) e per mancata dimostrazione del requisito dell'organizzazione ai fini IRAP e per mancato riconoscimento di costi deducibili. Conseguentemente la Corte ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo il ricorso; spese compensate.
Norme richiamate
art. 60, comma 4, D.P.R. n. 600/1973
"Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento e' effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e)"
La norma autorizza la notifica tramite raccomandata a.r. all'indirizzo AIRE per i non residenti; tuttavia l'art. 60, c.4 richiede un effettivo "esito negativo" della spedizione per poter ricorrere alla modalità alternativa (deposito presso la casa comunale). Un risultato "indirizzo insufficiente" non equivale a esito negativo ma indica che l'indirizzo non è stato adeguatamente individuato e quindi la notificazione non è stata compiuta.
art. 142 c.p.c.
Norma generale sulle notificazioni a persone non domiciliate in Italia; l'art. 60 c.4 è norma speciale che può sostituirla per i contribuenti non residenti e prevede modalità specifiche e condizioni per il ricorso all'alternativa del deposito.
art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973
In tema di accertamento induttivo, le presunzioni devono essere adeguatamente riferite al periodo d'imposta specifico; non è legittima la presunzione di costanza di reddito per anni diversi senza elementi che colleghino la fonte al singolo periodo d'imposta.
art. 60, comma 1, lettera e), D.P.R. n. 600/1973
Riferita come modalità alternativa richiamata dall'art. 60 c.4 (deposito presso la casa comunale) solo se sussiste l'effettivo esito negativo della spedizione; non applicabile quando la spedizione è inesistente o incompleta per indirizzo non individuabile.
Massime di principio
- Per contribuenti residenti all'estero la notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo AIRE è modalità valida, ma l'amministrazione deve provare il concreto esito negativo della spedizione per poter attivare la notifica alternativa (deposito presso la casa comunale).
- "Indirizzo insufficiente" non va qualificato come "esito negativo": indica che l'indirizzo fornito non era sufficientemente individuato e quindi la notifica va considerata non eseguita (inesistente).
- Se la notifica non è stata compiutamente eseguita per indirizzo inadeguato, l'amministrazione non può automaticamente ricorrere a modalità alternative previste per l'esito negativo; la prova della corretta individuazione dell'indirizzo e della spedizione è a carico dell'ente notificante.
- In presenza di condizioni eccezionali (es. malfunzionamenti postali dovuti a conflitti), la documentazione locale che attesti l'impossibilità di consegna può integrare la prova dell'inesistenza della notificazione e favorire il contribuente.
- Nell'accertamento induttivo l'Ufficio non può prescindere dall'inerenza delle fonti al singolo periodo d'imposta: le presunzioni di reddito devono essere adeguatamente motivate e riferite all'anno cui si riferisce l'accertamento.
- Per l'imposizione IRAP è necessario dimostrare il requisito dell'organizzazione; l'assenza di tale dimostrazione invalida l'accertamento IRAP.
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