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Sentenza

Sentenza del 06/11/2023 n. 3271 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di rimborso presentata dalla Società per la ritenuta applicata in via prudenziale (10% ex Convenzione Italia-Francia) sul differenziale e sulla structuring fee relativi a una cessione di crediti pro soluto a una cessionaria francese (banca). L'Agenzia aveva negato il rimborso ritenendo che il differenziale dovesse qualificarsi come reddito di capitale e quindi soggetto a ritenuta. La Società ha invece dedotto che la cessione non aveva "causa finanziaria" e che il rischio di insolvenza era stato integralmente trasferito al cessionario, escludendo la natura di reddito di capitale e invocando anche l'esenzione di cui all'art. 26, comma 5-bis DPR 600/73.

La decisione

La Corte d'appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato integralmente la decisione di primo grado. I giudici hanno ritenuto che il contratto fosse una cessione pro soluto non riconducibile a operazione di cartolarizzazione, priva di franchigie, massimali o plafonds e senza garanzie che limitassero il rischio di insolvenza per il cessionario: il rischio è quindi passato integralmente alla cessionaria. Perciò la cessione non aveva una "causa finanziaria" e il differenziale/compenso non costituisce reddito di capitale soggetto a ritenuta. Inoltre sono ritenuti applicabili i requisiti dell'art. 26, comma 5-bis (esenzione) essendo la controparte una banca UE e l'operazione a medio/lungo termine. L'appello è respinto; spese compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Convenzione Italia - Francia

    Richiamata dall'Ufficio come base per l'applicazione della ritenuta del 10%; nel caso concreto la Corte non ha ritenuto che l'applicazione prudenziale della ritenuta fosse giustificata, avendo escluso la natura di reddito di capitale della prestazione.

  • TUIR

    art. 44, comma 1, lett. h)

    L'art. 44(1)(h) esclude dai redditi di capitale i frutti dei rapporti che possono generare differenziali in dipendenza di un evento incerto. La Corte ha interpretato la norma nel senso che una cessione pro soluto, con pieno trasferimento del rischio di insolvenza e senza elementi che configurino una 'causa finanziaria', non deve essere qualificata come generatrice di redditi di capitale.

  • TUIR

    art. 67, comma 1, lett. c-quinquies

    Richiamata dalla ricorrente in primo grado nella prospettazione delle categorie di reddito coinvolte; la decisione di merito si fonda comunque sulla natura contrattuale della cessione (pro soluto) e sul principio che l'elemento rischio determina l'esclusione dalla categoria dei redditi di capitale.

  • DPR 600/1973

    La norma esenta dalla ritenuta gli interessi e proventi derivanti da finanziamenti a medio-lungo termine erogati da enti creditizi UE verso imprese, salvo riserve di attività. La Corte ha ritenuto integrati i requisiti (cessionaria è una banca UE; durata medio-lunga) e ha applicato l'esenzione nel caso concreto.

  • Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB)

    Richiamato rispetto alla riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti al pubblico; la Corte ha richiamato la norma per delimitare l'applicabilità dell'esenzione di cui all'art. 26(5-bis) DPR 600/73.

Massime di principio

  • Per qualificare fiscalmente una cessione di crediti occorre analizzare la causa reale del contratto: se il rischio di insolvenza è trasferito integralmente al cessionario e non esistono franchigie, massimali, plafond o garanzie che preservano la cedente, l'operazione è tipica di una cessione pro soluto e non appare avere una "causa finanziaria".
  • Quando la cessione non ha causa finanziaria e il cedente è definitivamente liberato dal rischio, il differenziale/compenso non va automaticamente qualificato come reddito di capitale soggetto a ritenuta: la qualificazione sostanziale prevale sulla mera denominazione contrattuale.
  • Se la controparte acquirente è un ente creditizio UE e l'operazione rientra in un orizzonte medio-lungo, va valutata l'applicabilità dell'esenzione di cui all'art. 26(5-bis) DPR 600/73; verificare la riserva di attività prevista dal TUB solo se rilevante.
  • La documentazione contrattuale (assenza di obblighi di restituzione, assenza di plafonds/franchigie/massimali, clausole di garanzia) è cruciale per dimostrare il trasferimento del rischio e dunque per la qualificazione fiscale: conservarla e descriverla dettagliatamente in sede amministrativa e giudiziaria.
  • In situazioni borderline (cartolarizzazioni, operazioni strutturate, presenza di meccanismi di garanzia), la qualificazione potrebbe essere diversa e richiedere un'analisi specifica; in questi casi la presenza di elementi che configurino una "causa finanziaria" può determinare l'applicazione di ritenute.
  • In contenziosi simili, l'Amministrazione deve motivare adeguatamente la qualificazione fiscale alternativa: omessa o apparente motivazione della decisione risulta insufficiente se non accompagna una disamina logico-giuridica degli elementi contrattuali.

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