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Sentenza

Sentenza n. 2569/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 209/2025 pubblicata il 22.05.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Como- Sez. Lavoro.

Giustizia amministrativa202504737

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Como, Sezione lavoro, che riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente e alla Retribuzione Professionale Docenti per l'anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a ottenere la Carta elettronica del docente, per l'importo di 500 euro, e la Retribuzione Professionale Docenti pari a 622,38 euro, oltre interessi legali. Ha dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo, non avendo effettuato alcun pagamento, neppure parziale. L'azione non riguardava le spese di lite liquidate nella sentenza del Tribunale ordinario, in quanto distratte in favore dei difensori. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 era decorso. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza o l'ammontare del credito e non ha fornito indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario, poiché il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e l'amministrazione non aveva eseguito alcun pagamento. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Como, Lecco e Sondrio, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza da parte del ricorrente. L'incarico è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d'istituto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza e adottare le misure necessarie all'esecuzione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il decorso del termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione consente di agire in ottemperanza in presenza della mancata esecuzione del titolo.

  • art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001

    È la disposizione contrattuale posta a fondamento del credito relativo alla Retribuzione Professionale Docenti riconosciuto dal giudice ordinario.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme o all'attribuzione di un beneficio equivalente, l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge e l'assenza di adempimento legittimano l'azione di ottemperanza.
  • In sede di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito, unitamente alla documentazione attestante l'assenza di pagamenti, consente di accertare l'inottemperanza al titolo giudiziale.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, individuandone i poteri e il termine di intervento.
  • Le spese di lite liquidate nel titolo giudiziale e distratte in favore dei difensori non rientrano nell'oggetto dell'azione di ottemperanza se il ricorrente non ha espressamente agito per la loro esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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