Cassazione Civile, Sentenza n. 18016/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ha chiesto il rimborso dell'addizionale IRES (c.d. "Robin tax") versata il 4 giugno 2015, riferita al periodo d'imposta 2013 (1/10/2013 - 30/09/2014), deducendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015 aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 81, commi 16-18, d.l. 112/2008 "a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione" e che quindi, poiché il pagamento era stato effettuato dopo la pubblicazione, l'obbligo impositivo non poteva più essere preteso e il versamento doveva essere restituito.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha confermato il principio per cui l'obbligazione tributaria nasce al momento del verificarsi del presupposto impositivo (= chiusura del periodo d'imposta) e non al momento del pagamento o della liquidazione; poiché il periodo impugnato si è chiuso il 30/09/2014 (anteriore alla pubblicazione della sentenza della Consulta dell'11/02/2015), l'illegittimità costituzionale dichiarata dalla Corte ha effetto soltanto per i periodi d'imposta la cui obbligazione sia sorta dopo la pubblicazione e non produce diritto al rimborso per i versamenti relativi a periodi già chiusi anteriormente alla predetta data, anche se il pagamento è stato effettuato successivamente.
Norme richiamate
art. 81, commi 16-18, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
Norma istitutiva dell'addizionale IRES (Robin tax). La sua applicazione genera l'obbligazione tributaria al sorgere del presupposto impositivo relativo a ciascun periodo d'imposta; la Corte ha ritenuto che, ove tale norma sia stata espunta dall'ordinamento "pro futuro", resti operante per i periodi d'imposta chiusi anteriormente alla decorrenza stabilita dalla Corte costituzionale.
Sentenza Corte costituzionale n. 10 del 2015
la dichiarazione di illegittimità costituzionale ... a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La Corte costituzionale ha modulato temporalmente gli effetti della declaratoria, disponendo che l'illegittimità operi solo a partire dal giorno successivo alla pubblicazione, con conseguente esclusione di efficacia retroattiva per i periodi d'imposta già chiusi alla data di pubblicazione.
art. 136 Costituzione
Regola la produzione degli effetti delle decisioni della Corte costituzionale; qui è richiamata per spiegare la portata temporale della declaratoria (efficacia della sentenza dalla data indicata dalla Corte).
art. 137 Costituzione
Stabilisce che contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa impugnazione: la Cassazione richiama tale principio per escludere che si possa contestare il modo in cui la Consulta ha modulato gli effetti temporali della propria pronuncia.
Circolare Agenzia delle Entrate (28.04.2015)
Prassi amministrativa secondo cui la declaratoria di incostituzionalità non produce effetti sulle obbligazioni tributarie relative a periodi d'imposta chiusi prima del 12/02/2015; utilizzata dalla giurisprudenza come supporto interpretativo dell'orientamento consolidato.
Norme costituzionali richiamate nella motivazione (artt. 2, 3, 23, 24, 53, 81 Cost.)
Richiamate nel bilanciamento dei valori costituzionali operato dalla Consulta: l'esigenza di tutela dell'equilibrio di bilancio e dei principi di solidarietà sociale ha giustificato la modulazione temporale degli effetti della declaratoria.
Massime di principio
- L'obbligazione tributaria nasce al momento del verificarsi del presupposto impositivo (es. chiusura del periodo d'imposta), non al momento del pagamento o della liquidazione; perciò, ai fini dell'efficacia di una sentenza di incostituzionalità limitata nel tempo, conta la data di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce l'obbligazione.
- Una declaratoria di illegittimità costituzionale che la Corte limiti espressamente nel tempo (efficacia "pro futuro") vincola i giudici e l'amministrazione: i rimborsi sono riconosciuti solo per i periodi d'imposta la cui obbligazione sia sorta dopo la decorrenza indicata dalla Consulta.
- I pagamenti effettuati dopo la pubblicazione di una sentenza dichiarativa di incostituzionalità non producono automaticamente diritto al rimborso se la relativa obbligazione è comunque sorta in un periodo d'imposta chiuso prima della decorrenza stabilita dalla Corte.
- In contenziosi similari è essenziale documentare la data di chiusura del periodo d'imposta (esercizio sociale) per determinare se l'obbligazione sia sorta prima o dopo la decorrenza della pronuncia costituzionale; la coincidenza o meno dell'esercizio con l'anno solare può essere determinante.
- La prassi amministrativa e le risposte parlamentari che interpretano gli effetti temporali di una sentenza costituzionale possono consolidare l'orientamento giurisprudenziale e sono rilevanti nell'interpretazione delle conseguenze pratiche della declaratoria.
- Non è possibile, in sede di giurisdizione ordinaria, contestare la modulazione temporale decisa dalla Corte costituzionale (art. 137 Cost.); eventuali profili di incompatibilità con obblighi internazionali o principi diversi andrebbero rimessi alla Corte costituzionale stessa.
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