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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18016/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ha chiesto il rimborso dell'addizionale IRES (c.d. "Robin tax") versata il 4 giugno 2015, riferita al periodo d'imposta 2013 (1/10/2013 - 30/09/2014), deducendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015 aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 81, commi 16-18, d.l. 112/2008 "a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione" e che quindi, poiché il pagamento era stato effettuato dopo la pubblicazione, l'obbligo impositivo non poteva più essere preteso e il versamento doveva essere restituito.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha confermato il principio per cui l'obbligazione tributaria nasce al momento del verificarsi del presupposto impositivo (= chiusura del periodo d'imposta) e non al momento del pagamento o della liquidazione; poiché il periodo impugnato si è chiuso il 30/09/2014 (anteriore alla pubblicazione della sentenza della Consulta dell'11/02/2015), l'illegittimità costituzionale dichiarata dalla Corte ha effetto soltanto per i periodi d'imposta la cui obbligazione sia sorta dopo la pubblicazione e non produce diritto al rimborso per i versamenti relativi a periodi già chiusi anteriormente alla predetta data, anche se il pagamento è stato effettuato successivamente.

Norme richiamate

  • art. 81, commi 16-18, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112

    Norma istitutiva dell'addizionale IRES (Robin tax). La sua applicazione genera l'obbligazione tributaria al sorgere del presupposto impositivo relativo a ciascun periodo d'imposta; la Corte ha ritenuto che, ove tale norma sia stata espunta dall'ordinamento "pro futuro", resti operante per i periodi d'imposta chiusi anteriormente alla decorrenza stabilita dalla Corte costituzionale.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 10 del 2015

    la dichiarazione di illegittimità costituzionale ... a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

    La Corte costituzionale ha modulato temporalmente gli effetti della declaratoria, disponendo che l'illegittimità operi solo a partire dal giorno successivo alla pubblicazione, con conseguente esclusione di efficacia retroattiva per i periodi d'imposta già chiusi alla data di pubblicazione.

  • art. 136 Costituzione

    Regola la produzione degli effetti delle decisioni della Corte costituzionale; qui è richiamata per spiegare la portata temporale della declaratoria (efficacia della sentenza dalla data indicata dalla Corte).

  • art. 137 Costituzione

    Stabilisce che contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa impugnazione: la Cassazione richiama tale principio per escludere che si possa contestare il modo in cui la Consulta ha modulato gli effetti temporali della propria pronuncia.

  • Circolare Agenzia delle Entrate (28.04.2015)

    Prassi amministrativa secondo cui la declaratoria di incostituzionalità non produce effetti sulle obbligazioni tributarie relative a periodi d'imposta chiusi prima del 12/02/2015; utilizzata dalla giurisprudenza come supporto interpretativo dell'orientamento consolidato.

  • Norme costituzionali richiamate nella motivazione (artt. 2, 3, 23, 24, 53, 81 Cost.)

    Richiamate nel bilanciamento dei valori costituzionali operato dalla Consulta: l'esigenza di tutela dell'equilibrio di bilancio e dei principi di solidarietà sociale ha giustificato la modulazione temporale degli effetti della declaratoria.

Massime di principio

  • L'obbligazione tributaria nasce al momento del verificarsi del presupposto impositivo (es. chiusura del periodo d'imposta), non al momento del pagamento o della liquidazione; perciò, ai fini dell'efficacia di una sentenza di incostituzionalità limitata nel tempo, conta la data di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce l'obbligazione.
  • Una declaratoria di illegittimità costituzionale che la Corte limiti espressamente nel tempo (efficacia "pro futuro") vincola i giudici e l'amministrazione: i rimborsi sono riconosciuti solo per i periodi d'imposta la cui obbligazione sia sorta dopo la decorrenza indicata dalla Consulta.
  • I pagamenti effettuati dopo la pubblicazione di una sentenza dichiarativa di incostituzionalità non producono automaticamente diritto al rimborso se la relativa obbligazione è comunque sorta in un periodo d'imposta chiuso prima della decorrenza stabilita dalla Corte.
  • In contenziosi similari è essenziale documentare la data di chiusura del periodo d'imposta (esercizio sociale) per determinare se l'obbligazione sia sorta prima o dopo la decorrenza della pronuncia costituzionale; la coincidenza o meno dell'esercizio con l'anno solare può essere determinante.
  • La prassi amministrativa e le risposte parlamentari che interpretano gli effetti temporali di una sentenza costituzionale possono consolidare l'orientamento giurisprudenziale e sono rilevanti nell'interpretazione delle conseguenze pratiche della declaratoria.
  • Non è possibile, in sede di giurisdizione ordinaria, contestare la modulazione temporale decisa dalla Corte costituzionale (art. 137 Cost.); eventuali profili di incompatibilità con obblighi internazionali o principi diversi andrebbero rimessi alla Corte costituzionale stessa.

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