Parere n. 1072/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno e lo Sportello unico per l’immigrazione di Roma per l’annullamento del decreto prot. RM4706994130-EM-DOM_2020 del 5 febbraio 2024 di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorso fosse divenuto improcedibile per cessata materia del contendere. Il nuovo provvedimento adottato in autotutela ha infatti integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale perseguito dalla ricorrente con il ricorso straordinario. La dichiarazione ministeriale non è stata contestata dall’interessata.
Impugnazione del decreto del 5 febbraio 2024 di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro l’8 luglio 2020 ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020. Sono stati dedotti tre motivi: violazione dell’art. 9, commi 1 e 2, del d.m. 27 maggio 2020; violazione dell’art. 2, comma 4, della legge n. 241 del 1990; violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione a elementi sopravvenuti. Nel corso del procedimento, a seguito di un’istanza di autotutela e della produzione di integrazioni documentali, lo Sportello unico per l’immigrazione ha rilasciato alla ricorrente il nulla osta richiesto. Il Ministero dell’interno ha quindi eccepito la cessata materia del contendere.
Osservazioni
Primo motivo - Violazione dell’art. 9 del d.m. 27 maggio 2020
Il motivo non è stato esaminato nel merito poiché il rilascio successivo del nulla osta ha soddisfatto l’interesse sostanziale della ricorrente e ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Secondo motivo - Violazione dell’art. 2, comma 4, della legge n. 241 del 1990
Il motivo non è stato esaminato nel merito per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente all’adozione in autotutela del provvedimento favorevole.
Terzo motivo - Violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998
Il motivo non è stato esaminato nel merito poiché il rilascio del nulla osta richiesto ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale fatta valere con il ricorso.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020
emersione dal lavoro irregolare
La disposizione costituisce la base normativa della domanda di emersione presentata dal datore di lavoro per la cittadina straniera.
art. 9, commi 1 e 2, d.m. 27 maggio 2020
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente quale parametro di legittimità del rigetto, ma il relativo motivo non è stato esaminato nel merito.
art. 2, comma 4, l. n. 241/1990
La disposizione è stata invocata per contestare il provvedimento impugnato, senza che il Consiglio di Stato procedesse all’esame della censura per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
La disposizione è stata richiamata in relazione agli elementi sopravvenuti dedotti dalla ricorrente, ma il motivo è rimasto assorbito dalla definizione dell’affare per cessata materia del contendere.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, il rilascio in autotutela del provvedimento favorevole richiesto dal ricorrente determina l’improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere quando soddisfa integralmente l’interesse sostanziale perseguito.
- La cessata materia del contendere può essere dichiarata sulla base della sopravvenuta soddisfazione dell’interesse del ricorrente, quando tale circostanza risulti dalla relazione dell’amministrazione e non sia contestata dall’interessato.
- L’adozione di un nuovo provvedimento favorevole rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso, poiché viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione sull’atto originariamente impugnato.
Rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una cittadina straniera contro il Ministero dell’interno e lo Sportello unico per l’immigrazione di Roma, avente a oggetto il decreto del 5 febbraio 2024 con cui era stata rigettata una domanda di emersione dal lavoro irregolare.
Premesse e svolgimento del procedimento
L’istanza di emersione era stata presentata l’8 luglio 2020 dal datore di lavoro della cittadina straniera ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020.
A seguito del parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro, lo Sportello unico per l’immigrazione aveva comunicato l’avvio del procedimento di revoca del nulla osta. Non essendo state presentate controdeduzioni, l’amministrazione aveva adottato il decreto di rigetto del 5 febbraio 2024.
Motivi del ricorso
La ricorrente aveva dedotto:
- la violazione dell’art. 9, commi 1 e 2, del d.m. 27 maggio 2020;
- la violazione dell’art. 2, comma 4, della legge n. 241 del 1990;
- la violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, con riferimento a elementi sopravvenuti.
Sopravvenuto rilascio del nulla osta
Nel corso del procedimento consultivo, a seguito di un’istanza di autotutela e della produzione di integrazioni documentali, lo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Roma ha rilasciato alla ricorrente il nulla osta richiesto.
Il Ministero dell’interno ha quindi chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere. La circostanza non è stata contestata dalla ricorrente.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che il nuovo provvedimento adottato in autotutela avesse integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale perseguito mediante il ricorso straordinario. Di conseguenza, è venuto meno l’interesse concreto e attuale a ottenere l’annullamento del provvedimento originariamente impugnato.
Il Consiglio di Stato non ha quindi esaminato nel merito i tre motivi di ricorso e ha dichiarato l’improcedibilità per cessata materia del contendere.
Conclusione
Il parere è nel senso che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere, in ragione del successivo rilascio del nulla osta richiesto.
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