Sentenza del 29/03/2019 n. 8813 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA - Determinazione "pro rata" - Criteri - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'IVA dell'anno 2000, contestando l'inclusione nel calcolo del pro rata di detraibilità degli interessi attivi derivanti da investimenti in titoli obbligazionari e di Stato. Secondo la ricorrente, tali proventi erano operazioni fuori campo IVA oppure accessorie rispetto all'attività imponibile di gestione autostradale; inoltre, contestava il criterio temporale utilizzato dall'Amministrazione per imputare gli interessi all'anno 2000.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha confermato la ripresa fiscale. Gli interessi derivanti dai prestiti obbligazionari sono stati qualificati come operazioni esenti IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, e non come operazioni fuori campo IVA. L'attività finanziaria è stata ritenuta non occasionale né accessoria, ma almeno parallela e comprimaria rispetto alla gestione autostradale, sulla base della contabilità separata e del fatto che i relativi ricavi erano pari a circa cinque volte quelli dell'attività autostradale. Tali operazioni dovevano quindi essere incluse nel pro rata di detraibilità. È stata inoltre ritenuta adeguata la ricostruzione dell'anno di imputazione degli interessi basata sui dati di bilancio. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 7.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 4
Sono esenti da imposta le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci.
Gli interessi percepiti dal sottoscrittore di titoli obbligazionari rientrano nelle operazioni finanziarie esenti IVA; non sono operazioni fuori campo IVA, diversamente da quanto sostenuto dalla società.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 19-bis
Le operazioni esenti rilevanti e non meramente accessorie devono essere considerate nel calcolo del pro rata, incidendo sulla percentuale di IVA detraibile sugli acquisti promiscui.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 4, lett. b)
La disposizione invocata dalla contribuente riguarda principalmente i soggetti che emettono titoli obbligazionari e non è applicabile al soggetto che li sottoscrive e percepisce i relativi interessi.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3
La questione dell'imputazione temporale degli interessi deve essere valutata sulla base della loro effettiva percezione; nel caso concreto, i dati di bilancio sono stati ritenuti elementi idonei in assenza di una prova documentale contraria.
Direttiva 77/388/CEE, artt. 17, 19 e 19, paragrafo 2
Le operazioni esenti concorrono al pro rata, salvo che siano accessorie. Un'attività è accessoria quando non costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività imponibile e non comporta un impiego significativo di beni e servizi soggetti a IVA.
Corte di giustizia UE, sentenza 29 aprile 2004, EDM, causa C-77/01
Le operazioni finanziarie possono essere escluse dal pro rata solo se effettivamente accessorie, secondo una valutazione sostanziale del loro rapporto con l'attività imponibile.
Corte di giustizia UE, sentenza 14 dicembre 2016, Mercedes Benz Italia, causa C-378/15
Per stabilire se un'attività finanziaria sia accessoria occorre considerare sia la composizione del fatturato sia il rapporto tra l'attività finanziaria e quelle imponibili, nonché l'impiego di beni e servizi soggetti a IVA.
Massime di principio
- Ai fini del pro rata IVA conta soprattutto l'attività concretamente e abitualmente svolta dall'impresa, non soltanto l'oggetto sociale formalmente previsto dallo statuto.
- I proventi finanziari da titoli possono essere operazioni esenti IVA e devono incidere sul pro rata quando l'attività finanziaria non è occasionale o meramente accessoria.
- La presenza di una contabilità separata e l'ammontare significativo dei ricavi finanziari rispetto a quelli dell'attività principale sono elementi rilevanti per dimostrare che l'attività finanziaria è autonoma, parallela o comprimaria.
- La modesta incidenza degli interessi sul fatturato complessivo non è necessariamente decisiva: occorre confrontare i ricavi finanziari anche con quelli dell'attività imponibile specifica e valutare la struttura complessiva dell'impresa.
- Per escludere un'attività dal pro rata non basta qualificarla come accessoria: è necessario dimostrare che sia occasionale, non abituale, non autonoma e priva di un impiego significativo di risorse soggette a IVA.
- In assenza di registrazioni IVA o di documentazione alternativa attendibile, i dati risultanti dal bilancio possono essere utilizzati dall'Amministrazione per ricostruire natura e imputazione temporale dei proventi.
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