Ordinanza n. 2213/2026 - Catania, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della procedura in favore dell’impresa controinteressata, confermata con determina del 2 marzo 2026 all’esito della rinnovata verifica di congruità, e parere del RUP sulla congruità dell’offerta; subordinatamente, precedente determinazione di conferma dell’aggiudicazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito in via principale per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia – Catania n. 2670/2025, non appellata, deducendo la violazione o elusione del giudicato da parte della nuova aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante dopo la rinnovata verifica di congruità dell’offerta della controinteressata e del relativo parere favorevole del RUP. Ha chiesto, conseguentemente, la declaratoria di nullità degli atti ai sensi dell’art. 114 c.p.a. In via subordinata, ha domandato la conversione del rito e l’annullamento degli stessi atti, nonché, per quanto occorrente, della precedente determinazione di conferma dell’aggiudicazione. È stata inoltre proposta istanza cautelare di sospensione, motivata dal pericolo di un danno curriculare derivante dalla mancata esecuzione del servizio. L’amministrazione e la controinteressata hanno chiesto il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.
La decisione
Il Collegio ha rilevato che il ricorso cumula una domanda di ottemperanza alla sentenza del 16 settembre 2025 e una domanda subordinata di impugnazione degli atti. Ha quindi ritenuto opportuno fissare sollecitamente l’udienza pubblica per la decisione di merito al 1 ottobre 2026. Quanto alla cautela, ha considerato il pregiudizio prospettato come essenzialmente patrimoniale e, pertanto, suscettibile di ristoro. In ogni caso, ha ritenuto che la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., tutelasse adeguatamente le esigenze cautelari dedotte. L’istanza cautelare è stata quindi respinta, senza anticipare la decisione sulle questioni di ottemperanza, nullità o annullamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
per la declaratoria di nullità, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., per violazione/elusione del giudicato
La ricorrente ha invocato il rito dell’ottemperanza per ottenere la declaratoria di nullità degli atti ritenuti violativi o elusivi del giudicato; l’ordinanza non decide nel merito tale domanda.
art. 32, comma 2, c.p.a.
previa conversione del rito ex art. 32, c. 2, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della domanda subordinata di conversione del rito di ottemperanza in rito impugnatorio; la relativa questione è rinviata alla decisione di merito.
art. 55, comma 10, c.p.a.
la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ad avviso del Collegio, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., consente di tutelare adeguatamente le esigenze cautelari
La fissazione ravvicinata dell’udienza di merito può costituire misura adeguata a proteggere le esigenze cautelari, rendendo non necessaria la sospensione degli atti impugnati.
Massime di principio
- Quando un ricorso propone cumulativamente una domanda di ottemperanza e, in via subordinata, una domanda di annullamento degli stessi atti, il giudice può fissare sollecitamente l’udienza pubblica di merito senza definire in sede cautelare le questioni relative alla corretta qualificazione del rito e alla dedotta violazione o elusione del giudicato.
- Il pregiudizio di natura essenzialmente patrimoniale, in quanto suscettibile di ristoro, non determina di per sé la sospensione cautelare dell’atto amministrativo.
- Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito può assicurare una tutela cautelare adeguata e giustificare il rigetto della domanda di sospensione.
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