Sentenza del 01/06/2016 n. 709 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
DAZIDOGANALI - Prescrizione triennale nell'ipotesi di denuncia penale - Decorredalla data in cui la sentenza che definisce il giudizio penale divieneirrevocabile - (art. 221, c. 4 del CDC, art. 84, c. 3 del TULD, art. 15, c. 3,TUA). Il terminetriennale di prescrizione per il recupero del dazio, qualora l'obbligazionedoganale tragga origine da un fatto che abbia comportato denuncia penale per ilreato di cui all'art. 288 TULD, inizia a decorrere (ex art. 15, c. 3, TUA)dalla data in cui l'accertamento penale deve intendersi definito,indipendentemente dal tipo di provvedimento terminativo del procedimento penaleadottato dall'autorità giudiziaria, dall'esito del procedimento e da eventualiritardi, anche incolpevoli, nella ricerca della "notitia criminis" e aprescindere dal tempo occorso per lo svolgimento delle indagini amministrativedirette alla scoperta del fatto qualificabile come reato, trattandosi diimpedimenti di mero fatto che non sono espressamente considerati dall'art. 221,c. 4 CDC e dall'art. 84, c. 3 del TULD come condizione ex se sufficiente aderogare all'ordinaria disciplina della decorrenza del termine triennale a fardata dall'insorgenza dell'obbligazione doganale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza del termine triennale di prescrizione per il recupero dei dazi doganali quando l'obbligazione doganale deriva da un fatto per il quale è stata presentata denuncia penale per il reato previsto dall'art. 288 TULD. La questione è se il termine debba decorrere dalla nascita dell'obbligazione doganale oppure dalla definizione irrevocabile del procedimento penale, tenendo conto anche di eventuali ritardi nella scoperta della notitia criminis o nello svolgimento delle indagini amministrative.
La decisione
È stato affermato che, in presenza di una denuncia penale per il reato di cui all'art. 288 TULD, il termine triennale decorre dalla data in cui l'accertamento penale deve considerarsi definitivamente concluso, ossia dalla data di irrevocabilità della sentenza o del provvedimento che definisce il procedimento penale. Ciò vale indipendentemente dal tipo di provvedimento adottato, dall'esito del procedimento e da eventuali ritardi, anche non imputabili all'amministrazione, nella ricerca della notitia criminis o nello svolgimento delle indagini amministrative. Il testo non indica le parti né l'esito processuale specifico, pertanto non è possibile determinare con certezza il vincitore.
Norme richiamate
Art. 221, comma 4, del Codice doganale comunitario
Il termine di prescrizione può essere prorogato qualora l'obbligazione doganale derivi da un atto perseguibile penalmente.
La norma consente di derogare alla decorrenza ordinaria del termine triennale quando il debito doganale è collegato a un fatto penalmente rilevante, ma la deroga opera secondo i presupposti previsti dalla disposizione e non per qualsiasi ritardo di fatto.
Art. 84, comma 3, del TULD
La disposizione è richiamata quale fondamento della disciplina speciale della prescrizione in presenza di fatti costituenti reato doganale.
Art. 15, comma 3, del TUA
Il termine triennale per il recupero del dazio, quando l'obbligazione deriva da un fatto denunciato penalmente ai sensi dell'art. 288 TULD, decorre dalla definizione dell'accertamento penale, indipendentemente dall'esito e dal provvedimento conclusivo.
Art. 288 del TULD
È la fattispecie di reato doganale richiamata come presupposto della denuncia penale e dell'applicazione della disciplina speciale sulla decorrenza della prescrizione.
Massime di principio
- Quando il debito doganale deriva da un fatto oggetto di denuncia penale per un reato doganale, il termine triennale per il recupero può decorrere non dalla nascita dell'obbligazione, ma dalla definizione irrevocabile del procedimento penale.
- La decorrenza speciale opera indipendentemente dall'esito del procedimento penale: assoluzione, archiviazione o condanna non modificano, di per sé, il momento iniziale individuato dalla norma.
- I ritardi nella scoperta della notitia criminis o nello svolgimento delle indagini amministrative non costituiscono automaticamente ulteriori cause di sospensione o proroga del termine, se non espressamente previste dalla legge.
- Per valutare la prescrizione occorre verificare in concreto l'esistenza della denuncia penale, il collegamento tra il fatto contestato e l'obbligazione doganale, la data di irrevocabilità del provvedimento penale e la data dell'atto di recupero.
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