Regolamento (UE) 2023/2707
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2707 della Commissione, del 5 dicembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1637 per quanto riguarda le norme e le procedure relative ai prodotti sottoposti ad accisa esportati in sospensione dall’accisa e il ricorso a documenti di riserva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento integra il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1637 per allinearlo alle previsioni della direttiva (UE) 2020/262 in materia di movimentazione di prodotti soggetti ad accisa. Introduce regole specifiche per la trasmissione dei messaggi relativi alle verifiche effettuate in caso di esportazione in sospensione d’accisa e per la comunicazione tra Stati membri quando si utilizza un documento di riserva per indisponibilità del sistema informatizzato. L’obiettivo è rafforzare la certezza del diritto e garantire un controllo più efficace delle circolazioni. L’applicazione è differita al 13 febbraio 2024, in coerenza con l’interconnessione del sistema informatizzato con l’EU Automated Export System.
Modifica le modalità di notifica e scambio di informazioni relative ai prodotti sottoposti ad accisa esportati in sospensione d’accisa e disciplina il ricorso a documenti di riserva in caso di indisponibilità del sistema informatizzato.
Ambito di applicazione
Si applica alle circolazioni di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione d’accisa quando tali prodotti sono esportati al di fuori dell’Unione, nonché alle ipotesi in cui lo speditore o lo speditore certificato avvii la circolazione in presenza di indisponibilità del sistema informatizzato nello Stato membro di spedizione e ricorra a un documento di riserva. Coinvolge le autorità competenti dello Stato membro di esportazione, dello Stato membro di spedizione e, quando previsto, dello Stato membro di destinazione, oltre allo speditore e allo speditore certificato. Si applica a decorrere dal 13 febbraio 2024 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica delle regole su esportazione di prodotti sottoposti ad accisa e documenti di riserva
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2707 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1637 per disciplinare due aspetti operativi connessi al regime delle accise: la trasmissione dei messaggi di verifica nei casi di esportazione in sospensione d’accisa e il ricorso ai documenti di riserva quando il sistema informatizzato non è disponibile. L’intervento si inserisce nel quadro della direttiva (UE) 2020/262 e mira a garantire certezza del diritto, tempestività delle notifiche e migliori controlli sulle circolazioni transfrontaliere.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama l’articolo 21, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2020/262, che impone alle autorità competenti dello Stato membro di esportazione di verificare i dati del documento amministrativo elettronico e della dichiarazione di esportazione, nonché di notificare eventuali incoerenze tramite il sistema informatizzato previsto dalla decisione (UE) 2020/263. Viene inoltre richiamata la disciplina di cui agli articoli 26 e 38 della medesima direttiva, che consente allo speditore e allo speditore certificato di avviare la circolazione in caso di indisponibilità del sistema informatizzato, purché i prodotti siano accompagnati da un documento di riserva e l’autorità competente sia informata.
Integrazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1637
Il regolamento 2022/1637 disciplinava già l’uso di documenti nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione d’accisa e dopo l’immissione in consumo, ma non conteneva regole specifiche per i documenti e i flussi informativi relativi alle ipotesi di cui all’articolo 21, paragrafo 4, all’articolo 26, paragrafo 1, e all’articolo 38, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262. Il nuovo regolamento colma tale lacuna mediante l’inserimento di due articoli, 4 bis e 7 bis.
Messaggi relativi ai prodotti esportati in sospensione d’accisa
Il nuovo articolo 4 bis stabilisce che il risultato della verifica effettuata dallo Stato membro di esportazione deve essere notificato allo Stato membro di spedizione secondo le modalità previste dall’articolo 6 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1636. Inoltre, lo Stato membro di spedizione deve trasmettere senza indugio allo speditore i messaggi relativi ai prodotti esportati in sospensione d’accisa. La norma rafforza la circolazione tempestiva delle informazioni tra amministrazioni e operatore economico.
Documenti di riserva e indisponibilità del sistema informatizzato
Il nuovo articolo 7 bis disciplina il caso in cui lo speditore o lo speditore certificato abbia già informato lo Stato membro di spedizione dell’avvio della circolazione, ma si preveda che l’indisponibilità del sistema informatizzato perduri fino all’arrivo dei prodotti. In tale ipotesi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione devono trasmettere senza indugio le informazioni allo Stato membro di destinazione. La previsione serve a consentire un controllo adeguato della circolazione intraunionale anche in presenza di disfunzioni tecniche.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 13 febbraio 2024, data collegata all’interfacciamento del sistema informatizzato per i prodotti sottoposti ad accisa con l’EU Automated Export System previsto dall’articolo 54 della direttiva (UE) 2020/262. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Notifica dei risultati della verifica nelle esportazioni in sospensione d’accisa
È inserito l’articolo 4 bis nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/1637. Il risultato della verifica effettuata dalle autorità competenti dello Stato membro di esportazione ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262 deve essere notificato alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione secondo l’articolo 6 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1636. Lo Stato membro di spedizione deve trasmettere senza indugio allo speditore i messaggi relativi ai prodotti esportati in sospensione d’accisa.
Ricorso a documenti di riserva in caso di indisponibilità del sistema
È inserito l’articolo 7 bis nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/1637. Se lo speditore o lo speditore certificato informa le autorità competenti dello Stato membro di spedizione dell’avvio della circolazione ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262, e se si prevede che l’indisponibilità del sistema informatizzato nello Stato membro di spedizione persista fino all’arrivo dei prodotti, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione devono trasmettere senza indugio tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.
Base normativa e coordinamento con la direttiva accise
Il regolamento interviene su una materia già disciplinata dalla direttiva (UE) 2020/262, in particolare dagli articoli 21, 26, 38 e 54. La modifica colma una lacuna del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1637, che non disciplinava espressamente l’uso dei documenti di cui a tali disposizioni della direttiva per le fattispecie considerate.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 13 febbraio 2024. Tale data è collegata alla prevista interfaccia del sistema informatizzato per i prodotti sottoposti ad accisa con l’EU Automated Export System.
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