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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2712

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2712 della Commissione, del 5 dicembre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dettagli delle informazioni da trasmettere dai sistemi doganali nazionali al sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato riguardo ai prodotti vincolati al regime doganale di immissione in libera pratica

Normativa europea32023R2712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2712 definisce il contenuto informativo e il flusso di trasmissione dei dati doganali verso l’ICSMS per supportare la vigilanza del mercato sui prodotti immessi in libera pratica. L’atto attua l’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1020, valorizzando le informazioni già raccolte nella banca dati di sorveglianza ed evitando duplicazioni. Prevede una trasmissione aggregata, mensile, con obblighi di riservatezza e un differimento dell’applicazione al 6 agosto 2024.

Stabilisce quali informazioni doganali sui prodotti immessi in libera pratica devono essere trasmesse al sistema ICSMS e con quali modalità, ai fini della vigilanza del mercato.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità doganali degli Stati membri, alla Commissione europea e agli utenti del sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS), con riferimento ai prodotti dichiarati per il regime doganale di immissione in libera pratica. Riguarda le informazioni disponibili nei sistemi doganali nazionali e nella banca dati di sorveglianza, limitatamente ai prodotti classificati nei capitoli da 24 a 96 della nomenclatura combinata dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Non riguarda i dati operativi o identificativi dell’operazione/operatore, che devono essere aggregati ed eliminati in forma specifica. Si applica dal 6 agosto 2024, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2712 della Commissione

Il regolamento attua l’articolo 34, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/1020 e disciplina il passaggio di informazioni dai sistemi doganali nazionali all’ICSMS in materia di vigilanza del mercato. La ratio è quella di riutilizzare dati già raccolti in ambito doganale, evitando duplicazioni e limitando lo scambio ai soli elementi utili per il controllo del rischio e l’applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione.

Finalità e contesto normativo

Il considerando chiarisce che l’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1020 impone alle autorità doganali di estrarre dai sistemi nazionali le informazioni relative ai prodotti vincolati al regime di immissione in libera pratica, quando pertinenti ai fini della normativa di armonizzazione e per ridurre al minimo il rischio. Poiché tali dati sono già raccolti ai sensi del codice doganale dell’Unione e trasmessi alla Commissione tramite la banca dati di sorveglianza, il regolamento definisce quali informazioni di tale base dati debbano essere aggregate e inoltrate all’ICSMS.

Ambito oggettivo e soggetti coinvolti

L’atto si riferisce ai prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica, limitatamente a quelli classificati nei capitoli da 24 a 96 della nomenclatura combinata. Coinvolge le autorità doganali degli Stati membri, la Commissione e gli utenti dell’ICSMS indicati dall’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020, ossia gli uffici unici di collegamento, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità designate ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, e la Commissione stessa.

Dati da trasmettere e aggregazione

L’articolo 1 e l’allegato identificano i dati da trasferire: mese e data di accettazione della dichiarazione, Stato membro emittente, paese di origine, paese di destinazione, codici delle merci, valore in euro e massa netta. La trasmissione deve avvenire in formato aggregato, senza conservare o trasferire i dettagli specifici dell’operazione o dell’operatore. Se la dichiarazione doganale utilizza requisiti informativi diversi per effetto del regolamento (UE) n. 952/2013 o delle norme delegate/transitorie richiamate, devono essere utilizzate le informazioni equivalenti effettivamente disponibili.

Processo di trasmissione

Il meccanismo è costruito in due fasi per evitare una doppia trasmissione: le autorità doganali inviano i dati alla Commissione tramite la banca dati di sorveglianza; la Commissione li recupera da tale banca dati e li trasmette all’ICSMS per conto delle autorità doganali. La cadenza è mensile e ogni flusso mensile comprende le registrazioni pertinenti dei cinque anni precedenti il mese di trasmissione.

Riservatezza e utilizzo dei dati

L’articolo 2 impone che le informazioni non permangano nelle interfacce elettroniche più a lungo del necessario per la trasmissione. La Commissione deve mantenerle riservate durante il trasferimento e gli utenti dell’ICSMS devono conservarne la riservatezza, potendole utilizzare esclusivamente per l’applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione e per la riduzione dei rischi.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 6 agosto 2024. Si tratta di un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con funzione prettamente esecutiva e tecnica rispetto al quadro del regolamento (UE) 2019/1020.

Disposizioni principali

Oggetto e contenuto dei dati da trasmettere

L’articolo 1 individua le informazioni sui prodotti vincolati al regime di immissione in libera pratica da estrarre dai sistemi doganali nazionali e da trasmettere all’ICSMS: si tratta dei dati elencati nell’allegato del regolamento, relativi ai prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica ai capitoli da 24 a 96 della nomenclatura combinata, e disponibili nei sistemi doganali nazionali secondo i dati dell’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e nella banca dati di sorveglianza.

Modalità di aggregazione e dati equivalenti

Le informazioni devono essere trasmesse in formato aggregato, eliminando tutti i dati specifici relativi all’operazione o all’operatore. Se gli Stati membri applicano requisiti informativi diversi nella dichiarazione doganale ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, degli articoli 2, 143 bis e 144 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 o di altre norme transitorie, devono essere trasmesse le informazioni equivalenti disponibili nella dichiarazione doganale soggetta a tali requisiti.

Flusso di trasmissione e periodicità mensile

Le autorità doganali trasmettono le informazioni alla Commissione tramite la banca dati di sorveglianza. La Commissione recupera quindi i dati e li trasmette all’ICSMS su base mensile, con ciascuna trasmissione che copre le registrazioni pertinenti relative ai cinque anni precedenti il mese di trasmissione.

Riservatezza e finalità d’uso

L’articolo 2 stabilisce che le informazioni non devono rimanere nelle interfacce elettroniche oltre il tempo necessario alla trasmissione e devono essere mantenute riservate dalla Commissione durante il trasferimento. Le stesse informazioni sono riservate anche per gli utenti dell’ICSMS e possono essere utilizzate solo per l’applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione e per ridurre al minimo i rischi.

Allegato tecnico sui dati specifici

L’allegato elenca i dati concretamente oggetto di scambio, tra cui mese e data di accettazione della dichiarazione, Stato membro emittente, paese di origine, paese di destinazione, codici merce fino a 10 cifre (codice della sottovoce del sistema armonizzato, codice della nomenclatura combinata e codice TARIC), valore in euro/valore statistico e massa netta. È inoltre precisato che il valore statistico è fornito dagli Stati membri nelle rispettive valute nazionali e convertito automaticamente in euro al tasso ufficiale della BCE.

Entrata in vigore e decorrenza dell’applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 6 agosto 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievigilanza del mercatodazio e doganeconformità dei prodotticircolazione delle merciprotezione delle informazioni

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