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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2755

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2755 della Commissione, del 5 dicembre 2023, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32023R2755

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna con urgenza gli elenchi UE delle zone da cui è autorizzato l’ingresso di prodotti avicoli e selvaggina da penna, alla luce dei nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati da Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Da un lato sospende o limita l’accesso dalle zone colpite; dall’altro reintroduce l’autorizzazione per alcune zone del Canada e degli Stati Uniti per le quali la Commissione ritiene adeguate le garanzie sanitarie fornite. Le modifiche operano sugli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e si applicano immediatamente.

Modifica degli elenchi di zone autorizzate per l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sulle zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti interessate da recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), modificando le condizioni di autorizzazione o sospensione dell’ingresso. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica degli elenchi UE per l’ingresso di prodotti avicoli da Canada, Regno Unito e Stati Uniti

Il regolamento interviene in attuazione del quadro della normativa UE in materia di sanità animale, in particolare del regolamento (UE) 2016/429, del regolamento delegato (UE) 2020/692 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. La finalità è adeguare con urgenza gli elenchi delle zone terze autorizzate all’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, alla luce della situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

Contesto sanitario e valutazione della Commissione

I considerando ricostruiscono le notifiche di nuovi focolai di HPAI ricevute da Canada, Regno Unito e Stati Uniti e le misure adottate dalle autorità competenti: delimitazione di zone soggette a restrizioni di almeno 10 km, abbattimento totale degli animali infetti e, ove necessario, pulizia e disinfezione. La Commissione valuta le informazioni ricevute e distingue tra zone ancora da sospendere e zone per le quali le garanzie fornite consentono la riapertura dell’accesso al mercato unionale.

Ambito delle modifiche agli allegati V e XIV

L’allegato del regolamento modifica sia l’allegato V sia l’allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

  • Nell’allegato V, parte 1, sezione B, sono aggiornate le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti per le categorie di prodotti avicoli e di selvaggina da penna autorizzati all’ingresso.
  • Per il Canada vengono sostituite o aggiunte le zone CA-2.195, CA-2.213 e CA-2.214, con indicazione delle date di riferimento (ad esempio 10.10.2023, 24.11.2023 e 8.11.2023).
  • Per il Regno Unito vengono aggiunte le zone GB-2.325 e GB-2.326, riferite rispettivamente a aree in Northumberland e Devon.
  • Per gli Stati Uniti viene sostituita la zona US-2.460 e sono aggiunte le zone US-2.526 fino a US-2.542, con localizzazione puntuale in diversi stati, tra cui Minnesota, Georgia, Maryland, South Dakota, Ohio, Iowa e North Dakota.

Zone e criteri geografici riportati nell’allegato

L’allegato contiene anche la descrizione geografica delle nuove zone soggette a restrizione o oggetto di aggiornamento.

  • Per il Canada, le zone in Columbia Britannica sono descritte con coordinate e con indicazione dei municipi interessati dalle zone di protezione da 3 km e di sorveglianza da 10 km.
  • Per il Regno Unito, le zone sono individuate tramite cerchi di raggio 10 km centrati su coordinate specifiche, vicino a Wooler/Berwick-upon-Tweed (Northumberland) e Cranbrook (East Devon).
  • Per gli Stati Uniti, le nuove zone sono identificate per stato e contea, con zone circolari di raggio 10 km a partire da coordinate GPS puntuali.

Modifiche corrispondenti nell’allegato XIV

Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, vengono aggiornate le restrizioni relative a pollame e roditori/materiale germinale specificamente elencati nelle voci interessate.

  • Per il Canada, la zona CA-2.195 è sostituita con una voce che prevede restrizioni per POU, RAT e GBM, con date di riferimento 10.10.2023 e 24.11.2023; le zone CA-2.213 e CA-2.214 sono aggiunte con analoghe indicazioni.
  • Per il Regno Unito, le zone GB-2.325 e GB-2.326 sono aggiunte con le relative date di riferimento.
  • Per gli Stati Uniti, la zona US-2.460 è sostituita e le zone US-2.526 fino a US-2.542 sono aggiunte con le corrispondenti date di riferimento e indicazioni per POU, RAT e GBM.

Effetti pratici per gli operatori

Dal punto di vista operativo, il regolamento comporta che gli operatori che importano nell’Unione prodotti avicoli o materiale germinale dai paesi interessati debbano verificare puntualmente la zona di origine rispetto agli elenchi aggiornati negli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404, come modificati. Le partite provenienti da zone sospese non possono essere introdotte nell’Unione, mentre quelle provenienti dalle zone nuovamente autorizzate possono rientrare, purché rispettino anche le altre prescrizioni veterinarie applicabili.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione giustifica l’immediata applicazione con l’urgenza connessa all’evoluzione della situazione epidemiologica HPAI.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404

L’articolo 1 dispone che gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 siano modificati conformemente all’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano gli elenchi delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Aggiornamento delle restrizioni per Canada, Regno Unito e Stati Uniti

Negli allegati sono aggiornate le voci relative alle zone interessate da focolai di HPAI. Per il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti vengono inserite nuove zone soggette a restrizione e/o aggiornate le date di riferimento per le zone già elencate. Per gli Stati Uniti sono aggiunte numerose nuove zone, in particolare in Minnesota, Georgia, Maryland, South Dakota, Ohio, Iowa e North Dakota.

Reintroduzione dell’autorizzazione per alcune zone canadesi e statunitensi

La Commissione, avendo valutato le informazioni epidemiologiche e le misure di controllo adottate, ritiene che per alcune zone del Canada e degli Stati Uniti non sussista più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell’Unione. Di conseguenza, è nuovamente autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di pollame provenienti da tali zone, secondo le modifiche agli allegati V e XIV.

Base fattuale: focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità

Il regolamento si fonda sulle notifiche di focolai HPAI: Canada (due focolai in Columbia Britannica e un focolaio precedente in Alberta), Regno Unito (due focolai in Inghilterra, Devon e Northumberland) e Stati Uniti (17 focolai in vari stati, tra cui Minnesota, Georgia, Maryland, South Dakota, Ohio, Iowa e North Dakota). Le autorità hanno istituito zone di restrizione di almeno 10 km e adottato la politica di abbattimento totale, con pulizia e disinfezione successive.

Entrata in vigore e applicazione immediata

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazioni agroalimentarisicurezza alimentarecommercio internazionalecontrolli veterinari

Testo integrale

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