Regolamento (UE) 2023/2713
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2713 della Commissione, del 5 dicembre 2023, che designa i laboratori di riferimento dell’Unione europea nel settore dei dispositivi medico-diagnostici in vitro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento designa i laboratori di riferimento dell’UE per specifici ambiti dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, ai sensi del regolamento (UE) 2017/746. L’allegato individua i laboratori designati e gli ambiti tecnici coperti, in particolare per marcatori di epatite o retrovirus, infezioni da herpesvirus, agenti batterici e infezioni respiratorie virali. L’applicazione operativa dei compiti dei laboratori è rinviata al 1° ottobre 2024, con una disciplina transitoria per le domande formali di valutazione della conformità presentate da tale data in poi.
Designazione di specifici laboratori di riferimento dell’Unione europea nel settore dei dispositivi medico-diagnostici in vitro e individuazione dei relativi ambiti di riferimento.
Ambito di applicazione
Si applica ai laboratori elencati nell’allegato, designati come laboratori di riferimento dell’UE per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro, categorie o gruppi di dispositivi, ovvero per rischi specifici relativi a tali categorie o gruppi. Gli effetti operativi per i compiti di cui all’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/746 decorrono dal 1° ottobre 2024. Per il compito di cui all’articolo 100, paragrafo 2, lettera a), la designazione si applica solo ai dispositivi per i quali la domanda formale di valutazione della conformità sia presentata a un organismo notificato a decorrere dal 1° ottobre 2024. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.
Designazione dei laboratori di riferimento dell’UE per dispositivi medico-diagnostici in vitro
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2713 della Commissione designa i primi laboratori di riferimento dell’Unione europea in specifici ambiti dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, in attuazione dell’articolo 100 del regolamento (UE) 2017/746. Il provvedimento segue la procedura di selezione avviata con l’invito della Commissione del luglio 2022 e tiene conto dei criteri fissati dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/944.
Contesto normativo e finalità
Nei considerando si precisa che la selezione è avvenuta sulla base delle candidature presentate dagli Stati membri entro il 31 marzo 2023 e valutate da una commissione giudicatrice istituita dai servizi della Commissione. La valutazione ha considerato non solo i criteri di idoneità dei laboratori, ma anche la capacità collettiva di assicurare servizi sufficienti per la verifica delle prestazioni e le analisi dei lotti, attività rilevanti per i dispositivi della classe D.
Ambito della designazione
L’articolo 1 stabilisce che i laboratori indicati nell’allegato sono designati come laboratori di riferimento dell’UE per dispositivi specifici, categorie o gruppi di dispositivi, oppure per rischi specifici connessi a tali categorie o gruppi. La designazione è quindi tematica e non generale: ogni laboratorio opera entro il perimetro tecnico definito nell’allegato.
Laboratori e settori coperti
L’allegato individua quattro aree di riferimento:
- dispositivi per il rilevamento o la quantificazione dei marcatori dell’epatite o di infezione da retrovirus;
- dispositivi per il rilevamento o la quantificazione dei marcatori di infezione da herpesvirus;
- dispositivi per il rilevamento o la quantificazione dei marcatori di infezione da agenti batterici;
- dispositivi per il rilevamento o la quantificazione dei marcatori di infezione respiratoria virale.
Per i primi e l’ultimo ambito sono designati, rispettivamente, il Paul-Ehrlich-Institut in Germania e, per l’infezione respiratoria virale, il Paul-Ehrlich-Institut insieme al RISE Research Institutes of Sweden AB. Per gli ambiti relativi a herpesvirus e agenti batterici sono designati un consorzio coordinato da SERMAS, l’Instituto de Salud Carlos III e Consulting Químico Sanitario SLU, tutti con sede in Spagna.
Collegamento con la valutazione della conformità
Il regolamento richiama l’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/746, che attribuisce ai laboratori di riferimento dell’UE compiti di verifica delle prestazioni e di analisi dei lotti, in particolare per i dispositivi della classe D nei casi previsti dal quadro di conformità. Il considerando evidenzia che, una volta designati, i laboratori dovranno costituire una rete e armonizzare metodi di lavoro, mentre fabbricanti e organismi notificati dovranno adeguare i propri processi di valutazione della conformità.
Decorrenza e regime transitorio
L’articolo 2 dispone una doppia scansione temporale. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma i compiti dei laboratori di riferimento dell’UE di cui all’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/746 si applicano solo dal 1° ottobre 2024. Inoltre, per il compito di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo, il laboratorio interviene soltanto per i dispositivi per i quali la domanda formale di valutazione della conformità sia presentata a un organismo notificato a decorrere dal 1° ottobre 2024. Questa disciplina transitoria mira a garantire certezza del diritto e prevedibilità delle procedure.
Effetti pratici per gli operatori
Per fabbricanti e mandatari, la norma implica che le procedure di conformità per i dispositivi interessati debbano essere pianificate tenendo conto del coinvolgimento dei laboratori di riferimento dell’UE solo per le domande presentate dopo il 1° ottobre 2024. Per gli organismi notificati, il regolamento comporta la necessità di integrare tali laboratori nelle procedure applicabili ai dispositivi rientranti negli ambiti designati.
Natura del regolamento
Il testo è qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. È inoltre indicato come testo rilevante ai fini del SEE.
Disposizioni principali
Designazione dei laboratori di riferimento dell’UE
L’articolo 1 designa i laboratori elencati nell’allegato come laboratori di riferimento dell’UE per dispositivi specifici, per categorie o gruppi di dispositivi specifici, oppure per rischi specifici relativi a tali categorie o gruppi, secondo l’ambito indicato nell’allegato.
Ambiti tecnici della designazione
L’allegato ripartisce la designazione in quattro ambiti: marcatori dell’epatite o di infezione da retrovirus; marcatori di infezione da herpesvirus; marcatori di infezione da agenti batterici; marcatori di infezione respiratoria virale. Per ciascun ambito sono indicati i laboratori designati, inclusi consorzi e istituti nazionali o privati.
Decorrenza dell’applicazione
L’articolo 2, paragrafo 1, stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Applicazione dei compiti dei laboratori di riferimento
L’articolo 2, paragrafo 2, prevede che, ai fini dei compiti di cui all’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/746, il regolamento si applichi dal 1° ottobre 2024.
Regime transitorio per la verifica di prestazioni
L’articolo 2, paragrafo 3, dispone che i laboratori di riferimento dell’UE svolgano il compito di cui all’articolo 100, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/746 solo per i dispositivi per i quali i fabbricanti o i mandatari presentino domande formali di valutazione della conformità a un organismo notificato ai sensi dell’allegato VII, punto 4.3, primo capoverso, a decorrere dal 1° ottobre 2024.
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