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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/896

Regolamento delegato (UE) 2024/896 della Commissione, del 5 dicembre 2023, recante modifica della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che adeguano gli importi di base in euro per l’assicurazione per la responsabilità professionale e per la capacità finanziaria degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio

Normativa europea32024R0896

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna al rialzo gli importi minimi che gli intermediari assicurativi e riassicurativi, nonché gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, devono mantenere per la responsabilità professionale e per la capacità finanziaria. L'adeguamento deriva dall'aumento dell'indice europeo dei prezzi al consumo nel periodo 1 gennaio 2018-31 dicembre 2022, pari al 20,32 %. Il regolamento modifica l'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/97 e si applica dal 9 ottobre 2024.

Adeguamento degli importi minimi in euro dell'assicurazione per la responsabilità professionale e della capacità finanziaria degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli intermediari assicurativi e riassicurativi e agli intermediari assicurativi a titolo accessorio disciplinati dalla direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. Incide sui requisiti minimi di copertura assicurativa per la responsabilità professionale e sulla capacità finanziaria permanente richiesta a tali intermediari, con efficacia in tutti gli Stati membri dell'Unione. Non introduce un regime settoriale nuovo, ma modifica i parametri economici della direttiva; l'applicazione è differita al 9 ottobre 2024 per consentire l'adeguamento nazionale e operativo.

Adeguamento degli importi minimi per l'assicurazione professionale e la capacità finanziaria degli intermediari assicurativi

Il regolamento delegato (UE) 2024/896 modifica la direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa per aggiornare gli importi minimi in euro richiesti agli intermediari assicurativi e riassicurativi e agli intermediari assicurativi a titolo accessorio. L'intervento recepisce l'adeguamento periodico previsto dalla disciplina di settore in funzione dell'andamento dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.

Contesto e finalità

La Commissione precisa che, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, l'indice europeo dei prezzi al consumo calcolato per l'Unione è aumentato del 20,32 %. Di conseguenza, gli importi di base previsti per la copertura della responsabilità professionale e per la capacità finanziaria devono essere incrementati in misura corrispondente. Il regolamento si fonda sui progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'EIOPA, dopo consultazioni pubbliche e analisi di costi e benefici, con il coinvolgimento del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione.

Modifiche all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/97

Il regolamento interviene esclusivamente sull'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/97.

Assicurazione per la responsabilità professionale

L'articolo 10, paragrafo 4, viene sostituito e stabilisce che gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere coperti da un'assicurazione per la responsabilità professionale, valida in tutto il territorio dell'Unione, oppure da una garanzia analoga per i danni derivanti da negligenza nell'esercizio della professione. Gli importi minimi sono fissati in:

  • 1 564 610 EUR per ciascun sinistro;
  • 2 315 610 EUR all'anno per l'insieme dei sinistri.

L'obbligo non opera se la copertura o la garanzia è già fornita dall'impresa di assicurazione, dall'impresa di riassicurazione o da altra impresa per conto della quale l'intermediario agisce o è autorizzato ad agire, oppure se tale impresa ha assunto la piena responsabilità per gli atti dell'intermediario.

Capacità finanziaria permanente

L'articolo 10, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), è sostituito per prevedere che l'intermediario debba disporre in modo permanente di una capacità finanziaria pari al 4 % della somma dei premi annuali incassati, con un minimo assoluto di 23 480 EUR.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma trova applicazione solo dal 9 ottobre 2024. La scelta del differimento serve a consentire agli Stati membri di adattare le proprie disposizioni nazionali e agli operatori di predisporre le misure necessarie per conformarsi ai nuovi importi.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli intermediari assicurativi e riassicurativi e per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, il regolamento comporta la necessità di verificare la sufficienza delle coperture assicurative e della capacità finanziaria in vista della data di applicazione. Per gli operatori del settore e per i consulenti, rilevano in particolare i nuovi minimi monetari e la circostanza che il regolamento sia direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Adeguamento dell'assicurazione per la responsabilità professionale

L'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/97 è sostituito: gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono disporre di un'assicurazione per la responsabilità professionale valida in tutto il territorio dell'Unione, o di analoga garanzia, per danni da negligenza nell'esercizio della professione almeno pari a 1 564 610 EUR per ciascun sinistro e 2 315 610 EUR all'anno globalmente per tutti i sinistri. L'obbligo non si applica se tale copertura o garanzia è già fornita dall'impresa di assicurazione, dall'impresa di riassicurazione o da altra impresa per conto della quale l'intermediario agisce, oppure se tale impresa ha assunto la piena responsabilità per i suoi atti.

Adeguamento della capacità finanziaria minima

L'articolo 10, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), della direttiva (UE) 2016/97 è sostituito: l'intermediario deve possedere in modo permanente una capacità finanziaria pari al 4 % della somma dei premi annuali incassati e comunque non inferiore a 23 480 EUR.

Ragioni dell'adeguamento

La Commissione richiama il ruolo di revisione periodica dell'EIOPA sugli importi di base, in funzione della variazione dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat. Poiché tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 l'indice è aumentato del 20,32 %, gli importi vengono adeguati in misura corrispondente.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 9 ottobre 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieassicurazioniintermediazione assicurativavigilanza prudenzialediritto societario e finanziario

Testo integrale

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