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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2696

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2696 della Commissione, del 4 dicembre 2023, che istituisce le procedure da seguire e il modello da usare per lo svolgimento delle indagini presso i beneficiari del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro in conformità del regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32023R2696

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce regole uniformi per raccogliere, tramite indagini online, informazioni sui beneficiari del FEG dopo la conclusione degli interventi finanziati. Definisce tempi, ruoli di Commissione e Stati membri, modello standard dell’indagine e modalità di utilizzo dei dati per finalità di monitoraggio e valutazione. L’allegato contiene il questionario tipo, con sezioni sulla situazione personale, occupazionale prima e dopo il sostegno e sull’utilità delle misure ricevute. La Commissione è titolare del trattamento dei dati e può comunicare allo Stato membro interessato i risultati aggregati su richiesta.

Regolamento di esecuzione che disciplina le procedure e il modello uniforme per svolgere le indagini presso i beneficiari del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG).

Ambito di applicazione

Si applica alle indagini presso i beneficiari di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/691, da svolgersi dopo l’attuazione di ciascun contributo finanziario del FEG. Coinvolge la Commissione europea, che gestisce l’indagine online e il trattamento dei dati, e gli Stati membri interessati, che devono avviare l’indagine, informare e sollecitare i beneficiari e collaborare alla partecipazione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Indagini presso i beneficiari del FEG: procedure e modello uniforme

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2696 disciplina le indagini che la Commissione svolge presso i beneficiari del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/691. L’obiettivo è raccogliere dati utili al monitoraggio dei risultati e alle valutazioni del Fondo, mediante un questionario standardizzato e confrontabile a livello dell’Unione.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che la Commissione intende rafforzare la qualità della valutazione del FEG attraverso indagini post-intervento condotte in modo uniforme. Il regolamento mira anche a sfruttare strumenti elettronici di raccolta dati, in particolare EUSurvey, assicurando sicurezza degli scambi, integrità, autenticità e riservatezza delle informazioni nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

Ruolo della Commissione e degli Stati membri

La Commissione gestisce l’indagine online, pubblica il questionario nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro interessato e cura il trattamento dei dati raccolti. Gli Stati membri hanno un ruolo di supporto operativo: devono avvisare i beneficiari, inviare l’invito iniziale e almeno un sollecito, segnalare tempestivamente alla Commissione l’avvio dell’indagine e ogni sollecito inviato, nonché favorire la partecipazione mantenendo aggiornati i dati di contatto e offrendo assistenza per l’accesso al sistema online.

Tempistiche dell’indagine

La Commissione invia allo Stato membro il link all’indagine entro e non oltre cinque mesi dalla fine del periodo di attuazione del contributo finanziario pertinente. Lo Stato membro avvia l’indagine nel sesto mese successivo alla fine del periodo di attuazione, in conformità dell’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/691. L’indagine deve restare aperta per almeno quattro settimane; se vi sono periodi festivi o altre circostanze che possano incidere sul tasso di partecipazione, il periodo può essere esteso fino a otto settimane. In caso di bassa partecipazione, Commissione e Stato membro possono concordare un’ulteriore estensione.

Solleciti e misure per favorire la partecipazione

Lo Stato membro deve inviare un sollecito una settimana prima della fine prevista dell’indagine. Se il periodo viene esteso, è richiesto un sollecito aggiuntivo, con indicazione della durata dell’estensione. Il regolamento impone inoltre allo Stato membro di informare la Commissione sugli sforzi compiuti per incoraggiare la partecipazione e di comunicarle subito sia l’avvio dell’indagine sia ogni sollecito inviato.

Modello standard e domande nazionali aggiuntive

Le indagini devono essere svolte usando il modello riportato nell’allegato, che la Commissione rende disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Lo Stato membro interessato può chiedere l’inserimento di domande ulteriori per esigenze nazionali di monitoraggio e valutazione, purché il modello non venga alterato. Le domande aggiuntive devono essere trasmesse alla Commissione nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro entro due mesi dalla fine del periodo di attuazione; spetta alla Commissione decidere se aggiungerle.

Trattamento dei dati e restituzione dei risultati

La Commissione è qualificata come titolare del trattamento dei dati raccolti. Le informazioni quantitative e qualitative ottenute tramite l’indagine possono essere utilizzate esclusivamente per il monitoraggio e la valutazione del FEG. Su richiesta, la Commissione rende disponibili allo Stato membro interessato i risultati aggregati dell’indagine, così da consentire anche una valutazione a livello nazionale.

Struttura del questionario nell’allegato

L’allegato contiene un modello dettagliato di questionario, preceduto da una bozza di email di invito che informa il beneficiario della partecipazione all’indagine, della durata stimata della compilazione, del termine per l’invio delle risposte e della riservatezza dei dati. Il questionario include:

  • una sezione iniziale sulla consapevolezza del cofinanziamento UE/FEG;
  • dati generali del beneficiario, quali età, sesso, cittadinanza, istruzione, esperienza professionale, disabilità, contesto migratorio, disoccupazione di lungo periodo e percezione di svantaggio nel mercato del lavoro;
  • informazioni sulla situazione occupazionale prima del sostegno FEG, con distinzione tra lavoro dipendente e autonomo, tempo pieno/part-time, tipo di contratto e grado di soddisfazione;
  • domande sulle misure ricevute, comprensive di assistenza personalizzata, profilazione, orientamento, formazione e riqualificazione, incentivi all’occupazione, occupazione assistita, promozione dell’imprenditorialità e indennità varie;
  • quesiti sul tempo trascorso tra licenziamento e avvio delle misure, sulla durata del sostegno, sull’adeguatezza e utilità del supporto, sulle eventuali misure non frequentate e sulle ragioni della mancata partecipazione;
  • domande specifiche per chi ha seguito istruzione o formazione, con indicazione del tipo di percorso, della professione obiettivo e dell’impatto delle competenze digitali e verdi.

Sezioni per situazione attuale del beneficiario

Il modello prevede percorsi differenziati a seconda della situazione attuale del partecipante: disoccupazione, lavoro dipendente, lavoro autonomo, istruzione/formazione, pensione o altra inattività. Per i disoccupati si raccolgono dati sulla durata della disoccupazione e sulla ricerca di lavoro. Per i lavoratori dipendenti si indagano tipologia di contratto, rapporto di lavoro, corrispondenza con la professione precedente, localizzazione del nuovo posto di lavoro, eventuale mobilità oltre regione o Stato membro, retribuzione, responsabilità, straordinari, condizioni di lavoro e utilità delle competenze acquisite. Per gli autonomi si esaminano orario, settore, collocazione geografica, numero di dipendenti, redditi, condizioni di lavoro, impatto del sostegno e utilità delle competenze tecniche, digitali e verdi. Per chi è in istruzione o formazione, il questionario riguarda il tipo di percorso, la professione desiderata, il ruolo del sostegno nel consentire l’accesso al percorso e l’utilità delle competenze acquisite.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

Il regolamento istituisce le procedure da seguire e il modello da usare per le indagini presso i beneficiari previste dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/691, con finalità di monitoraggio e valutazione dei risultati del FEG.

Tempistiche e svolgimento dell’indagine

La Commissione pubblica l’indagine su un sistema online nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro interessato e invia il link entro cinque mesi dalla fine del periodo di attuazione del contributo finanziario. Lo Stato membro avvia l’indagine nel sesto mese successivo alla fine del periodo di attuazione, inviando l’invito a ciascun beneficiario; l’indagine resta aperta per almeno quattro settimane. In presenza di periodi festivi o altre circostanze che incidano sulla partecipazione, il periodo può essere esteso fino a otto settimane; in caso di bassa partecipazione, Commissione e Stato membro possono concordare un’ulteriore estensione.

Coinvolgimento dello Stato membro e solleciti

Lo Stato membro informa la Commissione quando l’indagine è avviata e quando vengono inviati inviti o solleciti, riferendo inoltre sugli sforzi compiuti per favorire la partecipazione. È previsto un sollecito ai beneficiari una settimana prima della fine prevista dell’indagine e, se il periodo viene esteso, un sollecito aggiuntivo con indicazione della durata dell’estensione. Gli Stati membri devono anche informare i beneficiari della futura indagine appena questi richiedono assistenza e incoraggiarli a mantenere aggiornati i dati di contatto fino all’avvio.

Modello unico dell’indagine e domande aggiuntive nazionali

Le indagini si svolgono utilizzando il modello riportato nell’allegato, reso disponibile dalla Commissione in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Lo Stato membro interessato può chiedere l’inserimento di domande aggiuntive per monitoraggio e valutazione a livello nazionale, purché il modello non venga alterato; le domande proposte vanno inviate alla Commissione entro due mesi dalla fine del periodo di attuazione. La Commissione decide sull’aggiunta delle domande.

Uso dei dati e protezione

La Commissione è titolare del trattamento dei dati raccolti e utilizza le informazioni quantitative e qualitative soltanto per monitoraggio e valutazione. Su richiesta, rende disponibili allo Stato membro interessato i risultati aggregati dell’indagine per finalità di monitoraggio e valutazione a livello nazionale.

Allegato: contenuto del questionario

Il modello di indagine include una bozza di email di invito, un’introduzione sull’obiettivo dell’indagine e domande su consapevolezza del cofinanziamento UE/FEG, dati personali, situazione occupazionale prima del sostegno, misure e sostegni ricevuti, situazione attuale, esiti occupazionali o formativi e commenti finali. Le sezioni sono articolate per beneficiari disoccupati, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e persone in istruzione o formazione, con attenzione a occupazione, reddito, condizioni di lavoro, utilità delle competenze acquisite e mobilità geografica.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica socialeoccupazionefondo europeo di adeguamento alla globalizzazioneprotezione dei datimonitoraggio e valutazione

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