Sentenza del 23/06/2016 n. 49 - Comm. Trib. Prov. Aosta
OGGETTO: 1. Presunzione di cessione di beni ex art. 1 D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 - Verifica fiscale - Non operatività per anni precedenti - Ripartizione onere probatorio generale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta nei limiti indicati: le presunzioni di cessione previste dall'art. 1 del D.P.R. n. 441/1997 operano per il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare della verifica, ma non per gli anni precedenti. In relazione a questi ultimi, l'onere di provare l'avvenuta cessione effettiva dei beni verso corrispettivo grava sull'Amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'ambito temporale delle presunzioni di cessione di beni previste dall'art. 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441. Il contribuente ha sostenuto che tali presunzioni possano operare esclusivamente per il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare in cui viene effettuata la verifica fiscale, e non possano essere automaticamente estese agli anni precedenti. Per le annualità anteriori, l'Amministrazione finanziaria deve quindi dimostrare in concreto l'effettiva cessione dei beni a titolo oneroso, non potendo fondarsi soltanto sulla presunzione normativa.
Norme richiamate
Art. 1 D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441
Presunzioni di cessione di beni
La presunzione di cessione opera limitatamente al periodo d'imposta coincidente con l'anno solare nel quale è effettuata la verifica fiscale.
Art. 4 D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441
Per i periodi d'imposta anteriori a quello della verifica, non opera automaticamente la presunzione; l'Amministrazione deve fornire la prova dell'effettiva cessione dei beni verso corrispettivo.
Massime di principio
- Le presunzioni fiscali devono essere applicate entro i limiti temporali previsti dalla norma e non possono essere estese automaticamente ad annualità diverse da quella cui si riferiscono.
- In caso di verifica relativa a più periodi d'imposta, la presunzione di cessione può operare per l'anno della verifica, mentre per gli anni precedenti l'Amministrazione deve dimostrare concretamente la cessione imponibile.
- Il contribuente può contestare un accertamento fondato esclusivamente su una presunzione normativa applicata retroattivamente a periodi non coperti dalla presunzione stessa.
- La ripartizione dell'onere probatorio dipende dall'ambito di applicazione della presunzione: nell'annualità coperta dalla norma può operare l'inversione o l'agevolazione probatoria, mentre per le annualità precedenti resta a carico dell'Amministrazione la prova del fatto imponibile.
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