Regolamento (UE) 2018/22
Regolamento (UE) 2018/22 della Commissione, del 21 dicembre 2017, recante divieto di pesca dell'aringa nelle acque dell'Unione e nelle acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N per le navi battenti bandiera francese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l'esaurimento del contingente di pesca 2017 per l'aringa attribuito alla Francia in una determinata zona di pesca e, per conseguenza, vieta le attività di pesca di tale stock. Il divieto riguarda sia la pesca sia la detenzione a bordo, il trasbordo, il trasferimento e lo sbarco delle catture effettuate dopo la data di chiusura. Si tratta di un atto di esecuzione immediatamente applicabile, emanato nell'ambito del regime unionale di controllo della pesca.
Divieto di pesca dell'aringa per le navi battenti bandiera francese nelle acque dell'Unione e nelle acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N, a seguito dell'esaurimento del contingente 2017.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia che effettuano attività di pesca dello stock di aringa (Clupea harengus) HER/4AB e della relativa condizione speciale HER/*4AB-C nelle acque dell'Unione e nelle acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N. Il regolamento opera con riferimento al contingente di pesca assegnato per il 2017 e produce effetti dalla data di chiusura indicata nell'allegato (7 dicembre 2017).
Divieto di pesca dell'aringa nelle acque dell'Unione e nelle acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N per le navi battenti bandiera francese
Il regolamento interviene nell'ambito del sistema unionale di controllo della pesca previsto dal regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare per dare attuazione alla constatazione dell'esaurimento di un contingente annuale. Il considerando rilevante precisa che, in base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock indicato hanno determinato il raggiungimento del limite assegnato per il 2017, rendendo necessario vietare la prosecuzione delle attività di pesca.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda esclusivamente la Francia, ossia le navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia. L'oggetto materiale è lo stock di aringa (Clupea harengus) identificato come HER/4AB e la relativa condizione speciale HER/*4AB-C. L'ambito geografico comprende le acque dell'Unione e le acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N. La disciplina è collegata al contingente di pesca per il 2017 fissato dal regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio.
Esaurimento del contingente
L'articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2017 alla Francia per lo stock in questione si ritiene esaurito dalla data indicata nell'allegato. L'allegato riporta come data di chiusura il 7 dicembre 2017.
Divieti operativi
L'articolo 2 prevede il divieto di svolgere attività di pesca del medesimo stock a partire dalla data di chiusura. Il divieto non si limita all'azione di pesca in senso stretto, ma comprende anche:
- la conservazione a bordo delle catture;
- il trasferimento delle catture;
- il trasbordo delle catture;
- lo sbarco delle catture.
Tali divieti si applicano alle catture effettuate dopo il 7 dicembre 2017 dalle navi interessate.
Entrata in vigore ed efficacia
Ai sensi dell'articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Allegato tecnico
L'allegato individua il caso specifico disciplinato dall'atto: numero 48/TQ127, Stato membro Francia, stock HER/4AB e condizione speciale HER/*4AB-C, specie aringa, zona acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N, con data di chiusura 7.12.2017.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente 2017
Il contingente di pesca assegnato per il 2017 alla Francia per lo stock indicato nell'allegato si considera esaurito a decorrere dalla data di chiusura stabilita nell'allegato stesso, ossia il 7 dicembre 2017.
Divieto di pesca e operazioni successive
Dal 7 dicembre 2017 sono vietate alle navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia le attività di pesca dello stock di aringa HER/4AB e della relativa condizione speciale HER/*4AB-C nelle acque dell'Unione e nelle acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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