Regolamento (UE) 2017/2421
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2421 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 per le uova, i prodotti a base di uova e le ovoalbumine originari dell'Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2017/2421 della Commissione individua i quantitativi di contingente tariffario non richiesti nel primo trimestre 2018 per le importazioni di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell’Ucraina. Tali quantitativi sono aggiunti al sottoperiodo contingentedel 1° aprile-30 giugno 2018, in base alle regole di gestione previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Determinazione dei quantitativi non richiesti da aggiungere al contingente tariffario UE per uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina per il sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2018.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all'importazione nell'Unione europea di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina, nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077. Riguarda in particolare i quantitativi non oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2018, che vengono trasferiti al sottoperiodo successivo 1° aprile-30 giugno 2018. È rivolto agli operatori che presentano domande di titoli di importazione e alle autorità competenti che gestiscono i contingenti; non disciplina altri prodotti o altri Paesi di origine.
Determinazione dei quantitativi da aggiungere al contingente tariffario per prodotti del settore delle uova originari dell’Ucraina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2421 dà attuazione alla disciplina dei contingenti tariffari aperti per le importazioni nell’Unione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell’Ucraina. La misura nasce dalla constatazione che, per il sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2018, le domande di titoli di importazione presentate nella finestra 1°-7 dicembre 2017 sono state inferiori ai quantitativi disponibili; i quantitativi residui vengono quindi trasferiti al sottoperiodo successivo.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda esclusivamente i contingenti tariffari annui per le importazioni di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine originari dell’Ucraina, gestiti ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077. Non introduce nuovi contingenti né modifica la struttura generale del regime, ma determina soltanto i quantitativi non richiesti da aggiungere al sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2018.
Contenuto normativo
La Commissione, richiamando il regolamento (UE) 2015/2077 e l’articolo 188, paragrafi 2 e 3, procede a individuare i quantitativi residui e a inserirli nel successivo sottoperiodo contingentale. L’allegato quantifica tali volumi per due numeri d’ordine: 09.4275, pari a 279 202 kg equivalente uova in guscio, e 09.4276, pari a 375 000 kg equivalente uova in guscio.
Entrata in vigore
Per garantire l’efficacia della misura, il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e collegamento con il contingente tariffario UE
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2015/2077, in particolare dell’articolo 188, paragrafi 2 e 3. Esso interviene nell’ambito dei contingenti tariffari annui per l’importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine originari dell’Ucraina aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077.
Riallocazione dei quantitativi non richiesti
Poiché le domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2017 per il sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2018 sono risultate inferiori ai quantitativi disponibili, i quantitativi non richiesti vengono determinati e aggiunti al sottoperiodo successivo 1° aprile-30 giugno 2018. I quantitativi figurano nell’allegato del regolamento.
Quantitativi aggiuntivi per codice di contingente
L’allegato indica i quantitativi non richiesti da aggiungere al sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2018: numero d’ordine 09.4275, 279 202 kg equivalente uova in guscio; numero d’ordine 09.4276, 375 000 kg equivalente uova in guscio.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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