Regolamento (UE) 2017/2467
Regolamento (UE) 2017/2467 del Consiglio, del 21 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'elenco delle sospensioni autonome dei dazi della tariffa doganale comune previsto dal regolamento (UE) n. 1387/2013. Dispone la soppressione di numerose sospensioni non più considerate nell'interesse dell'Unione, la modifica di condizioni e classificazioni per altre voci e l'inserimento di nuove sospensioni per prodotti per i quali la produzione unionale non è sufficiente. Le modifiche si applicano dal 1° gennaio 2018 per evitare interruzioni del regime e il regolamento entra in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica del regolamento (UE) n. 1387/2013 sulle sospensioni autonome dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle sospensioni autonome dei dazi doganali per prodotti agricoli e industriali elencati nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013, con effetti sui codici NC/TARIC indicati negli allegati I e II del presente atto. Incide su importazioni nell'Unione europea, con particolare rilievo per operatori industriali che utilizzano i prodotti in sospensione, e per i casi in cui la sospensione è subordinata a destinazione particolare o a sorveglianza delle importazioni. Restano rilevanti le esclusioni/limitazioni derivanti dalle note: per talune voci si sospende solo il dazio ad valorem, mentre il dazio specifico continua ad applicarsi; per altre è richiesto il controllo doganale della destinazione particolare ai sensi dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013; per una specifica voce è prevista sorveglianza delle importazioni secondo gli articoli 55 e 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Modifica del regolamento (UE) n. 1387/2013 sulle sospensioni autonome dei dazi della tariffa doganale comune
Il regolamento interviene sul regime delle sospensioni autonome dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali, già disciplinato dal regolamento (UE) n. 1387/2013. La finalità è adeguare l'elenco alle esigenze dell'industria dell'Unione, alle evoluzioni tecniche dei prodotti e alle mutate condizioni economiche del mercato, evitando al contempo discontinuità applicative dal 1° gennaio 2018.
Contesto e finalità
Dai considerando risulta che, per 67 nuovi prodotti non presenti nell'allegato del regolamento n. 1387/2013, la produzione unionale non è sufficiente a coprire il fabbisogno industriale, rendendo opportuno sospendere i dazi autonomi. Per altri 49 prodotti già inclusi nell'allegato occorre modificare condizioni, classificazione o designazione delle merci, nonché, in alcuni casi, i dazi applicabili e gli obblighi di uso finale. Inoltre, per 188 sospensioni sono riviste le date di riesame obbligatorio. Al contrario, 92 prodotti vengono espunti perché non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione.
Modifiche all'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013
L'articolo 1 dispone tre operazioni principali sull'allegato del regolamento base:
- cancellazione delle righe corrispondenti ai prodotti indicati nell'allegato I del regolamento 2017/2467;
- eliminazione di tutti gli asterischi e della nota che identifica le misure di nuova introduzione o quelle modificate;
- inserimento delle nuove righe elencate nell'allegato II, seguendo l'ordine dei codici NC.
Il provvedimento mira quindi a mantenere allineato l'elenco delle sospensioni alle reali esigenze industriali, con numerosi aggiornamenti puntuali per prodotti chimici, materie prime, componenti elettronici, parti meccaniche, materiali plastici, prodotti per l'automotive e altri beni intermedi.
Nuove sospensioni e condizioni particolari
L'allegato II introduce molte voci nuove con dazio autonomo pari a 0 %. In diversi casi le merci sono descritte in modo molto tecnico, spesso con riferimento a composizione chimica, purezza, dimensioni, uso finale o settore di destinazione. Alcune sospensioni sono vincolate all'impiego nella fabbricazione di specifici prodotti industriali, come:
- cosmetici, detergenti, prodotti farmaceutici o bevande;
- pesticidi ed erbicidi;
- semiconduttori, batterie, motori, sistemi di servosterzo, veicoli e componenti automotive;
- apparecchi ottici, elettronici, elettromeccanici e materiali compositi.
Per talune voci il testo richiama espressamente il controllo doganale della destinazione particolare ai sensi dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013, il che implica che il vantaggio tariffario è subordinato alla verifica dell'effettivo impiego autorizzato.
Sospensioni modificate e soppressioni
Il regolamento sopprime numerose sospensioni già esistenti nell'allegato del regolamento n. 1387/2013 perché non più giustificate nell'interesse dell'Unione. Contestualmente, modifica 49 prodotti già presenti, aggiornando designazione delle merci, classificazione doganale, livello del dazio o condizioni di uso finale. In alcuni casi le voci vengono chiarite o riallineate per consentire all'industria di beneficiare pienamente della sospensione.
La soppressione degli asterischi e della corrispondente nota serve a rendere più chiara la lettura dell'allegato: l'asterisco è riservato alle misure di nuova introduzione o modificate, mentre le voci non modificate ne vengono private.
Riserva, dazio specifico e sorveglianza delle importazioni
Tra le note all'allegato emergono tre regole operative rilevanti:
- per alcune sospensioni il beneficio non copre l'intero prelievo, ma solo il dazio ad valorem; il dazio specifico continua ad applicarsi;
- per alcune merci la sospensione è subordinata al controllo della destinazione particolare, ai sensi dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013;
- per una voce relativa a purea concentrata di mango, papaia, guava e foglie di vite è istituita una sorveglianza delle importazioni secondo gli articoli 55 e 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma produce effetti dal 1° gennaio 2018. La disposizione finale ribadisce la natura obbligatoria e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, coerentemente con la qualificazione del regolamento come atto direttamente efficace nell'ordinamento unionale.
Implicazioni operative per gli operatori
Per gli operatori doganali, gli importatori e i consulenti fiscali e doganali italiani, il regolamento impone una verifica puntuale della classificazione NC/TARIC e delle condizioni d'uso per ogni prodotto interessato. La corretta individuazione della voce in allegato II o della soppressione in allegato I incide direttamente sul trattamento tariffario applicabile dal 1° gennaio 2018, nonché sull'eventuale necessità di autorizzazioni, controlli di destinazione particolare o adempimenti di sorveglianza.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013
L'articolo 1 modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 mediante: soppressione delle righe corrispondenti ai prodotti con codici NC e TARIC indicati nell'allegato I; soppressione di tutti gli asterischi e della nota a piè pagina che identifica le misure di nuova introduzione o modificate; inserimento delle righe corrispondenti ai prodotti elencati nell'allegato II secondo l'ordine dei codici NC.
Soppressione di sospensioni non più giustificate
Sono eliminate dall'allegato numerose sospensioni autonome per prodotti per i quali non è più nell'interesse dell'Unione mantenere il beneficio tariffario. La logica del provvedimento è di adeguare il regime alle mutate condizioni del mercato e alle evoluzioni tecniche, evitando il mantenimento di agevolazioni non più necessarie.
Introduzione di nuove sospensioni e modifica di quelle esistenti
Sono introdotte nuove sospensioni per prodotti agricoli e industriali per i quali la produzione dell'Unione non copre il fabbisogno dell'industria. Per 49 prodotti già presenti nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 sono modificate designazione, classificazione, dazio applicabile o condizioni di uso finale; sono inoltre aggiornate o chiarite alcune voci dell'allegato.
Revisione delle date di riesame obbligatorio
Per 188 sospensioni sono riviste le date finali del riesame obbligatorio riportate nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013, al fine di adeguare la durata del beneficio e i momenti di verifica della permanenza dell'interesse unionale.
Decorrenza e urgenza applicativa
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018. La scelta della decorrenza anticipata è motivata dall'esigenza di evitare interruzioni nell'applicazione del regime di sospensioni autonome.
Regole speciali per talune voci tariffarie
Per alcune sospensioni, la nota indica che il beneficio è subordinato al controllo doganale della destinazione particolare ai sensi dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Per una specifica voce, la sospensione riguarda solo il dazio ad valorem, mentre il dazio specifico resta dovuto. Per una voce ulteriore è istituita una sorveglianza delle importazioni secondo gli articoli 55 e 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
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