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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2467

Regolamento (UE) 2017/2467 del Consiglio, del 21 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

Normativa europea32017R2467

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l'elenco delle sospensioni autonome dei dazi della tariffa doganale comune previsto dal regolamento (UE) n. 1387/2013. Dispone la soppressione di numerose sospensioni non più considerate nell'interesse dell'Unione, la modifica di condizioni e classificazioni per altre voci e l'inserimento di nuove sospensioni per prodotti per i quali la produzione unionale non è sufficiente. Le modifiche si applicano dal 1° gennaio 2018 per evitare interruzioni del regime e il regolamento entra in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica del regolamento (UE) n. 1387/2013 sulle sospensioni autonome dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle sospensioni autonome dei dazi doganali per prodotti agricoli e industriali elencati nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013, con effetti sui codici NC/TARIC indicati negli allegati I e II del presente atto. Incide su importazioni nell'Unione europea, con particolare rilievo per operatori industriali che utilizzano i prodotti in sospensione, e per i casi in cui la sospensione è subordinata a destinazione particolare o a sorveglianza delle importazioni. Restano rilevanti le esclusioni/limitazioni derivanti dalle note: per talune voci si sospende solo il dazio ad valorem, mentre il dazio specifico continua ad applicarsi; per altre è richiesto il controllo doganale della destinazione particolare ai sensi dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013; per una specifica voce è prevista sorveglianza delle importazioni secondo gli articoli 55 e 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Modifica del regolamento (UE) n. 1387/2013 sulle sospensioni autonome dei dazi della tariffa doganale comune

Il regolamento interviene sul regime delle sospensioni autonome dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali, già disciplinato dal regolamento (UE) n. 1387/2013. La finalità è adeguare l'elenco alle esigenze dell'industria dell'Unione, alle evoluzioni tecniche dei prodotti e alle mutate condizioni economiche del mercato, evitando al contempo discontinuità applicative dal 1° gennaio 2018.

Contesto e finalità

Dai considerando risulta che, per 67 nuovi prodotti non presenti nell'allegato del regolamento n. 1387/2013, la produzione unionale non è sufficiente a coprire il fabbisogno industriale, rendendo opportuno sospendere i dazi autonomi. Per altri 49 prodotti già inclusi nell'allegato occorre modificare condizioni, classificazione o designazione delle merci, nonché, in alcuni casi, i dazi applicabili e gli obblighi di uso finale. Inoltre, per 188 sospensioni sono riviste le date di riesame obbligatorio. Al contrario, 92 prodotti vengono espunti perché non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione.

Modifiche all'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013

L'articolo 1 dispone tre operazioni principali sull'allegato del regolamento base:

  • cancellazione delle righe corrispondenti ai prodotti indicati nell'allegato I del regolamento 2017/2467;
  • eliminazione di tutti gli asterischi e della nota che identifica le misure di nuova introduzione o quelle modificate;
  • inserimento delle nuove righe elencate nell'allegato II, seguendo l'ordine dei codici NC.

Il provvedimento mira quindi a mantenere allineato l'elenco delle sospensioni alle reali esigenze industriali, con numerosi aggiornamenti puntuali per prodotti chimici, materie prime, componenti elettronici, parti meccaniche, materiali plastici, prodotti per l'automotive e altri beni intermedi.

Nuove sospensioni e condizioni particolari

L'allegato II introduce molte voci nuove con dazio autonomo pari a 0 %. In diversi casi le merci sono descritte in modo molto tecnico, spesso con riferimento a composizione chimica, purezza, dimensioni, uso finale o settore di destinazione. Alcune sospensioni sono vincolate all'impiego nella fabbricazione di specifici prodotti industriali, come:

  • cosmetici, detergenti, prodotti farmaceutici o bevande;
  • pesticidi ed erbicidi;
  • semiconduttori, batterie, motori, sistemi di servosterzo, veicoli e componenti automotive;
  • apparecchi ottici, elettronici, elettromeccanici e materiali compositi.

Per talune voci il testo richiama espressamente il controllo doganale della destinazione particolare ai sensi dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013, il che implica che il vantaggio tariffario è subordinato alla verifica dell'effettivo impiego autorizzato.

Sospensioni modificate e soppressioni

Il regolamento sopprime numerose sospensioni già esistenti nell'allegato del regolamento n. 1387/2013 perché non più giustificate nell'interesse dell'Unione. Contestualmente, modifica 49 prodotti già presenti, aggiornando designazione delle merci, classificazione doganale, livello del dazio o condizioni di uso finale. In alcuni casi le voci vengono chiarite o riallineate per consentire all'industria di beneficiare pienamente della sospensione.

La soppressione degli asterischi e della corrispondente nota serve a rendere più chiara la lettura dell'allegato: l'asterisco è riservato alle misure di nuova introduzione o modificate, mentre le voci non modificate ne vengono private.

Riserva, dazio specifico e sorveglianza delle importazioni

Tra le note all'allegato emergono tre regole operative rilevanti:

  • per alcune sospensioni il beneficio non copre l'intero prelievo, ma solo il dazio ad valorem; il dazio specifico continua ad applicarsi;
  • per alcune merci la sospensione è subordinata al controllo della destinazione particolare, ai sensi dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013;
  • per una voce relativa a purea concentrata di mango, papaia, guava e foglie di vite è istituita una sorveglianza delle importazioni secondo gli articoli 55 e 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma produce effetti dal 1° gennaio 2018. La disposizione finale ribadisce la natura obbligatoria e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, coerentemente con la qualificazione del regolamento come atto direttamente efficace nell'ordinamento unionale.

Implicazioni operative per gli operatori

Per gli operatori doganali, gli importatori e i consulenti fiscali e doganali italiani, il regolamento impone una verifica puntuale della classificazione NC/TARIC e delle condizioni d'uso per ogni prodotto interessato. La corretta individuazione della voce in allegato II o della soppressione in allegato I incide direttamente sul trattamento tariffario applicabile dal 1° gennaio 2018, nonché sull'eventuale necessità di autorizzazioni, controlli di destinazione particolare o adempimenti di sorveglianza.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013

L'articolo 1 modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 mediante: soppressione delle righe corrispondenti ai prodotti con codici NC e TARIC indicati nell'allegato I; soppressione di tutti gli asterischi e della nota a piè pagina che identifica le misure di nuova introduzione o modificate; inserimento delle righe corrispondenti ai prodotti elencati nell'allegato II secondo l'ordine dei codici NC.

Soppressione di sospensioni non più giustificate

Sono eliminate dall'allegato numerose sospensioni autonome per prodotti per i quali non è più nell'interesse dell'Unione mantenere il beneficio tariffario. La logica del provvedimento è di adeguare il regime alle mutate condizioni del mercato e alle evoluzioni tecniche, evitando il mantenimento di agevolazioni non più necessarie.

Introduzione di nuove sospensioni e modifica di quelle esistenti

Sono introdotte nuove sospensioni per prodotti agricoli e industriali per i quali la produzione dell'Unione non copre il fabbisogno dell'industria. Per 49 prodotti già presenti nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 sono modificate designazione, classificazione, dazio applicabile o condizioni di uso finale; sono inoltre aggiornate o chiarite alcune voci dell'allegato.

Revisione delle date di riesame obbligatorio

Per 188 sospensioni sono riviste le date finali del riesame obbligatorio riportate nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013, al fine di adeguare la durata del beneficio e i momenti di verifica della permanenza dell'interesse unionale.

Decorrenza e urgenza applicativa

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018. La scelta della decorrenza anticipata è motivata dall'esigenza di evitare interruzioni nell'applicazione del regime di sospensioni autonome.

Regole speciali per talune voci tariffarie

Per alcune sospensioni, la nota indica che il beneficio è subordinato al controllo doganale della destinazione particolare ai sensi dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Per una specifica voce, la sospensione riguarda solo il dazio ad valorem, mentre il dazio specifico resta dovuto. Per una voce ulteriore è istituita una sorveglianza delle importazioni secondo gli articoli 55 e 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Come è indicizzato

Materieunione doganaletariffa doganale comuneimportazionipolitica commercialeindustria

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