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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2420

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2420 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate fino dal 1° al 7 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero e sospende la presentazione di domande di tali titoli

Normativa europea32017R2420

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione disciplina la gestione di alcune domande di titoli di importazione nel settore dello zucchero presentate all'inizio di dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009. Poiché per uno dei contingenti le domande superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa un coefficiente di attribuzione e sospende la presentazione di nuove domande per quel numero d'ordine fino alla fine del periodo contingentale 2017/2018. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissa il coefficiente di attribuzione per alcune domande di titoli di importazione nel settore dello zucchero e sospende la presentazione di ulteriori domande per un contingente specifico.

Ambito di applicazione

Si applica alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 per i contingenti tariffari nel settore dello zucchero, limitatamente alle domande depositate dal 1° al 7 dicembre 2017 per il periodo contingentale 2017/2018. Riguarda i numeri d'ordine elencati nell'allegato, con particolare rilievo per il numero 09.4321 (India), per il quale viene fissato un coefficiente di attribuzione e sospese le ulteriori domande fino alla fine del periodo contingentale; per gli altri numeri d'ordine indicati nell'allegato non risultano misure di attribuzione o sospensione specificate nel testo oltre quanto riportato nella tabella.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2420 della Commissione

Il regolamento interviene nella gestione dei contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009. La misura è adottata perché, per uno specifico numero d'ordine, le domande presentate nel primo sottoperiodo di dicembre 2017 superano i quantitativi disponibili; per garantire una ripartizione proporzionata e l'efficacia del sistema, la Commissione fissa quindi un coefficiente di attribuzione e blocca nuove richieste fino alla fine del periodo contingentale.

Contesto normativo

Il provvedimento si colloca nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli istituita dal regolamento (UE) n. 1308/2013, che è richiamato come base giuridica, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3. La Commissione richiama inoltre il regolamento (CE) n. 891/2009, che ha aperto i contingenti tariffari annuali per lo zucchero, e il regolamento (CE) n. 1301/2006, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, quale base per il calcolo del coefficiente di attribuzione.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda le domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2017 ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009, nell'ambito del periodo contingentale 2017/2018. L'intervento si riferisce ai numeri d'ordine dei contingenti elencati nell'allegato, suddivisi tra "Zucchero concessioni CXL" e "Zucchero Balcani".

Coefficiente di attribuzione

Per i quantitativi oggetto delle domande presentate nel periodo indicato si applica il coefficiente di attribuzione riportato nell'allegato. Il dato operativo rilevante nel testo è il numero d'ordine 09.4321, relativo all'India, per il quale il coefficiente è fissato al 25,000213%. Il meccanismo serve a distribuire in modo proporzionale i quantitativi richiesti quando le domande superano la disponibilità del contingente.

Sospensione di ulteriori domande

La Commissione dispone la sospensione, fino alla fine del periodo contingentale 2017/2018, della presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione per i numeri d'ordine indicati nell'allegato. La sospensione riguarda espressamente il contingente per cui la domanda eccede l'offerta disponibile, con effetto immediato sulla possibilità di presentare nuove richieste.

Allegato e numeri d'ordine

L'allegato elenca i contingenti e i Paesi interessati. Nel blocco "Zucchero concessioni CXL" figurano Australia, Brasile, Cuba, altri paesi terzi, India e ulteriori numeri d'ordine; nel blocco "Zucchero Balcani" figurano Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Il testo visibile non attribuisce coefficienti a tutti i numeri d'ordine, ma solo al numero 09.4321, mentre per gli altri indica trattini o annotazioni di disponibilità/sospensione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Coefficiente di attribuzione per le domande presentate dal 1° al 7 dicembre 2017

Ai quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 dal 1° al 7 dicembre 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato. Il testo richiama l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 per il calcolo del coefficiente.

Sospensione di ulteriori domande

È sospesa fino alla fine del periodo contingentale 2017/2018 la presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione per i numeri d'ordine indicati nell'allegato. In particolare, per il numero d'ordine 09.4321 (India) l'allegato indica il coefficiente di attribuzione del 25,000213% e la voce "Ulteriori domande" come sospese.

Allegato sui contingenti "Zucchero concessioni CXL" e "Zucchero Balcani"

L'allegato distingue tra il contingente "Zucchero concessioni CXL" e il contingente "Zucchero Balcani" per il periodo contingentale 2017/2018. Per vari numeri d'ordine e Paesi sono riportati i rispettivi contingenti; il testo visibile segnala il coefficiente solo per il numero 09.4321 e riporta, per altri numeri, trattini o indicazioni relative alla disponibilità futura o all'assenza di ulteriori domande.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticontingenti tariffariimportazionizucchero

Testo integrale

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