Regolamento (UE) 2018/18
Regolamento (UE) 2018/18 della Commissione, del 21 dicembre 2017, recante divieto di pesca del granatiere berglax nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II e IV per le navi battenti bandiera francese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l'esaurimento del contingente di pesca 2017 assegnato alla Francia per il granatiere berglax nelle zone indicate e dispone il conseguente divieto di pesca. La misura è adottata sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo della pesca e del regolamento (UE) 2016/2285 sulle possibilità di pesca. Dal 7 dicembre 2017 le navi interessate non possono più catturare, tenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare lo stock.
Divieto di pesca del granatiere berglax per le navi battenti bandiera francese nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II e IV, per esaurimento del contingente 2017.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia che effettuano attività di pesca dello stock di granatiere berglax (Macrourus berglax) nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II e IV. La disciplina opera dal 7 dicembre 2017, data di chiusura indicata nell'allegato, e riguarda il contingente di pesca assegnato per il 2017 alla Francia. Sono vietate, dopo tale data, anche le operazioni di conservazione a bordo, trasferimento, trasbordo e sbarco delle catture di detto stock.
Divieto di pesca del granatiere berglax per la Francia
Il regolamento interviene per dare attuazione alla chiusura di un contingente di pesca già esaurito nel 2017. La Commissione, sulla base delle informazioni ricevute, constata che le catture dello stock interessato hanno determinato il raggiungimento del limite assegnato alla Francia e rende quindi necessario vietare ogni ulteriore attività di pesca.
Base normativa e finalità
Il provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, relativo al regime unionale di controllo per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Il considerando richiama inoltre il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, che fissa per il 2017 e il 2018 le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde.
Ambito soggettivo e oggettivo
La misura riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia. L'oggetto del divieto è lo stock RHG/124- corrispondente al granatiere berglax (Macrourus berglax), nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II e IV, come specificato nell'allegato.
Esaurimento del contingente e divieto operativo
L'articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca 2017 assegnato alla Francia per lo stock in questione si considera esaurito a decorrere dal 7 dicembre 2017, data di chiusura riportata nell'allegato. In conseguenza di ciò, l'articolo 2 vieta dal medesimo giorno qualsiasi attività di pesca dello stock da parte delle navi interessate e, in particolare, proibisce di conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente 2017
Il contingente di pesca assegnato per il 2017 alla Francia per lo stock indicato nell'allegato si considera esaurito a decorrere dalla data di chiusura fissata nell'allegato, cioè il 7 dicembre 2017.
Divieto di pesca e operazioni connesse
Dal 7 dicembre 2017 sono vietate le attività di pesca del granatiere berglax da parte di navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II e IV. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e contesto normativo
Il regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, che fissa le possibilità di pesca per il 2017 e 2018 per determinati stock ittici di acque profonde.
Come è indicizzato
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