Ordinanza del 12/07/2017 n. 17196 - Corte di Cassazione
Accertamento - Delega di firma o di funzioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che la delega di firma o di funzioni prevista dall’art. 42 del D.P.R. 600/1973 è nulla se non individua nominativamente il delegato. La nullità della delega comporta quella dell’avviso di accertamento. In caso di contestazione, spetta all’Agenzia delle entrate provare l’esistenza e la validità della delega; il giudice tributario non può supplire d’ufficio mediante poteri istruttori quando il documento è nella disponibilità dell’Amministrazione. La sentenza della CTR Campania è stata cassata con rinvio.
Delega di firma negli accertamenti tributari: necessità dell’indicazione nominativa del delegato e onere della prova a carico dell’Agenzia delle entrate.
Delega di firma o di funzioni negli accertamenti tributari
La decisione riguarda la validità della delega apposta alla sottoscrizione di un avviso di accertamento tributario. La Corte di cassazione ha chiarito che, ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 600/1973, la delega deve consentire al contribuente di verificare agevolmente l’effettiva titolarità del potere di firma in capo al sottoscrittore. Non è sufficiente, pertanto, un ordine di servizio impersonale che indichi soltanto la qualifica professionale del delegato.
Controversia e atti impositivi
La società P. L. di V.A. e C. s.a.s. e i soci V.A., R.R., Ro.Ma. e R.L. hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Campania che aveva rigettato l’appello avverso un avviso di accertamento relativo a IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2007.
L’Agenzia delle entrate non ha depositato difese scritte. La Corte ha ritenuto possibile definire il procedimento con motivazione semplificata.
Termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente
Con il primo motivo i ricorrenti hanno contestato la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, sostenendo che l’accertamento fosse stato notificato oltre il termine dilatorio di sessanta giorni, pur essendo stato emanato prima della scadenza del termine.
La censura è stata ritenuta manifestamente infondata. La Corte ha precisato che l’inosservanza del termine di sessanta giorni non richiede che l’atto impositivo sia stato notificato al destinatario o che sia intervenuta la sua conoscenza legale, poiché il termine decorre dall’emanazione dell’atto. A sostegno sono state richiamate le sentenze Cass. n. 7218/2016, n. 7217/2016, n. 7995/2016 e n. 5361/2016, quest’ultima con richiamo a Cass. n. 11088/2015.
Requisiti della delega ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 600/1973
Il secondo motivo di ricorso è stato accolto. L’art. 42 del D.P.R. 600/1973 stabilisce che gli accertamenti in rettifica e d’ufficio devono essere portati a conoscenza dei contribuenti mediante avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
Secondo la Corte, la delega di firma o di funzioni deve necessariamente indicare il nominativo del delegato. La mancata indicazione comporta la nullità della delega e, conseguentemente, la nullità dell’atto impositivo sottoscritto in forza di essa.
Non è quindi valida una delega:
- contenuta in un ordine di servizio in bianco;
- priva dell’indicazione nominativa del soggetto delegato;
- fondata sulla sola indicazione della qualifica professionale ricoperta;
- tale da non consentire al contribuente di verificare agevolmente l’esistenza dei poteri di firma del sottoscrittore.
La CTR Campania aveva invece ritenuto valida la delega impersonale prodotta dall’ufficio, disattendendo il principio già affermato da Cass. n. 22803/2015.
Onere della prova sull’esistenza e validità della delega
È stato accolto anche il terzo motivo di ricorso, relativo alla violazione degli artt. 7, 32 e 58 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 2697 c.c.
In caso di contestazione della legittimazione del sottoscrittore, spetta all’Agenzia delle entrate dimostrare:
- il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del soggetto che ha firmato l’avviso;
- oppure l’esistenza di una valida delega di firma o di funzioni.
L’onere probatorio grava sull’Amministrazione perché la delega, se esistente, è un documento già nella sua disponibilità. La distribuzione dell’onere della prova non può essere derogata in favore dell’ufficio.
Limiti dei poteri istruttori del giudice tributario
La Corte ha censurato la decisione della CTR anche perché non si era uniformata ai principi relativi all’onere della prova e aveva consentito l’acquisizione della delega tramite un ordine della Commissione tributaria provinciale all’Agenzia delle entrate.
Il giudice tributario non può attivare d’ufficio i propri poteri istruttori quando non sussista l’impossibilità per una parte di acquisire documenti che si trovano nella disponibilità dell’altra. Poiché la delega era nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, spettava all’Agenzia produrla e dimostrarne la validità.
Le parti possono comunque produrre nuovi documenti anche in appello, purché sia rispettato il contraddittorio, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. Sono state richiamate Cass. n. 14942/2013 e Cass. n. 12781/2016.
Contestazione della durata indeterminata della delega
Il quarto motivo riguardava l’omessa pronuncia sulla dedotta invalidità della delega rilasciata a tempo indeterminato.
La censura è stata dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di autosufficienza. I ricorrenti non avevano riprodotto l’atto di impugnazione nel quale la questione, già prospettata in primo grado, sarebbe stata riproposta all’esame del giudice d’appello. La Corte non ha quindi esaminato nel merito la validità di una delega a tempo indeterminato.
Esito del giudizio
La Corte ha disposto quanto segue:
- accoglimento del secondo motivo, relativo alla necessaria indicazione nominativa del delegato;
- accoglimento del terzo motivo, relativo all’onere della prova gravante sull’Agenzia e ai limiti dei poteri istruttori del giudice;
- rigetto del primo motivo, relativo al termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000;
- dichiarazione di inammissibilità del quarto motivo per difetto di autosufficienza;
- cassazione della sentenza impugnata;
- rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione è stata assunta a Roma il 5 aprile 2017 e depositata in cancelleria il 12 luglio 2017.
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