Ordinanza del 11/07/2017 n. 1145 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Misure cautelari - Periculum in mora - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl periculum in mora non sussiste quando il contribuente non indica l’ammontare delle somme che dovrebbe pagare in esecuzione della sentenza impugnata. Il danno grave e irreparabile ricorre solo se il pagamento compromette la capacità di soddisfare i bisogni essenziali degli associati, rendendo necessario ricorrere al credito o alla rateizzazione.
Misure cautelari: insussistenza del periculum in mora per mancata indicazione degli importi dovuti
Misure cautelari e periculum in mora
Il documento enuncia un principio relativo alla concessione delle misure cautelari nel contenzioso tributario, con particolare riferimento alla prova del periculum in mora, ossia del rischio di un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della sentenza impugnata.
Mancata indicazione degli importi dovuti
Il periculum in mora è ritenuto insussistente quando il contribuente omette di indicare l’ammontare degli importi che sarebbe tenuto a pagare in forza della sentenza oggetto di impugnazione. La mancata quantificazione delle somme impedisce di valutare concretamente l’incidenza dell’esecuzione sul patrimonio e sulla situazione economica del contribuente.
Danno grave e irreparabile
Il danno può qualificarsi come grave e irreparabile quando il pagamento degli importi richiesti determina l’impossibilità di soddisfare i bisogni essenziali degli associati. In tale situazione, il ricorso al credito o alla rateizzazione del debito rappresenta un indice della gravità dell’esborso e dell’incidenza dello stesso sulle esigenze fondamentali degli associati.
Criterio applicativo
Ai fini della misura cautelare, non è sufficiente allegare in modo generico l’esistenza di un pregiudizio economico. Occorre indicare con precisione le somme da versare e dimostrare che il relativo pagamento comprometterebbe la soddisfazione dei bisogni essenziali, rendendo necessario il ricorso a forme di finanziamento o alla dilazione del debito.
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