Ordinanza del 12/07/2017 n. 1166 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Misure cautelari - Danno grave e irreparabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992 consente la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata o dell’esecuzione dell’atto impugnato quando è provato un danno grave e irreparabile. Il danno grave eccede il pregiudizio ordinario derivante dall’esecuzione e determina uno squilibrio inaccettabile tra vantaggi dell’esecutore e sacrifici dell’esecutato; il danno irreparabile consiste nella perdita o distruzione delle qualità essenziali o delle funzioni economiche del bene, non reintegrabile in natura o per equivalente. La sola entità dell’importo non è sufficiente: occorre dimostrare rischi concreti e attuali, considerando anche rateizzazione e altre misure alternative.
Misure cautelari ex art. 62-bis d.lgs. 546/1992: presupposti del danno grave e irreparabile
Misure cautelari e danno grave e irreparabile
L’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992 disciplina la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata o, comunque, dell’esecuzione dell’atto oggetto del giudizio. La disposizione non richiama congiuntamente i tradizionali presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora, ma richiede la sussistenza di un danno grave e irreparabile.
Nozione di danno grave
È grave il danno che eccede il pregiudizio normalmente e necessariamente subito dal debitore in conseguenza dell’esecuzione della sentenza o dell’atto. La gravità ricorre quando l’esecuzione determina un inaccettabile squilibrio tra i vantaggi conseguiti dall’esecutore e i sacrifici imposti all’esecutato.
La valutazione non può essere effettuata considerando soltanto l’importo richiesto, ma deve tenere conto delle concrete conseguenze dell’esecuzione e della possibilità di attenuarne l’impatto mediante strumenti alternativi, tra cui:
- la dilazione della prestazione;
- la rateizzazione del pagamento;
- altre misure idonee a evitare o ridurre il pregiudizio.
Nozione di danno irreparabile
È irreparabile il danno derivante dall’esecuzione che comporta la perdita o la distruzione delle qualità essenziali del bene o delle sue funzioni economiche. L’irreparabilità sussiste quando, in caso di accoglimento del ricorso, non sia possibile reintegrare il bene in natura oppure ristabilire la situazione mediante equivalente economico.
Il requisito riguarda quindi un pregiudizio non adeguatamente reversibile, né attraverso la restituzione materiale del bene né mediante il risarcimento o altra reintegrazione per equivalente.
Onere della prova e valutazione concreta
La prova del danno grave e irreparabile non può fondarsi sulla sola entità dell’importo da pagare. È necessario illustrare e documentare rischi concreti e attuali derivanti dall’esecuzione.
La dimostrazione deve riguardare, in particolare:
- i rischi per i diritti primari della persona;
- i rischi per la sopravvivenza dell’attività economica;
- l’effettiva incidenza dell’esecuzione sulla situazione del debitore;
- l’assenza o l’inadeguatezza di strumenti alternativi, come la rateizzazione.
La valutazione del giudice deve pertanto concentrarsi sulle conseguenze effettive, attuali e non meramente ipotetiche dell’esecuzione, verificando anche se il pregiudizio possa essere evitato mediante dilazione o altre misure compatibili con la posizione delle parti.
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