Ordinanza del 12/07/2017 n. 17197 - Corte di Cassazione
Cartelle di pagamento - Notifiche nei termini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’agente della riscossione, stabilendo che, nonostante la notifica delle cartelle fosse stata eseguita il 14 luglio 2010 secondo la disciplina allora vigente, la successiva impugnazione delle cartelle insieme all’iscrizione ipotecaria impediva di considerare esaurito il rapporto. Trattandosi di irreperibilità relativa, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con tutti gli adempimenti prescritti, compresa la raccomandata informativa con avviso di ricevimento. La notifica si perfeziona per il destinatario con la ricezione della raccomandata o, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione. L’agente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, pari a Euro 20.000,00 per compensi, oltre accessori e ulteriore contributo unificato.
Notifica delle cartelle di pagamento in caso di irreperibilità relativa e applicazione retroattiva della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012.
Notifica delle cartelle di pagamento e irreperibilità relativa
La pronuncia riguarda la validità della notifica di due cartelle di pagamento poste a fondamento di un’iscrizione ipotecaria. La Corte di cassazione ha esaminato se la notifica eseguita il 14 luglio 2010 secondo la disciplina allora vigente potesse essere considerata valida, senza applicare la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012.
La decisione stabilisce che, quando il destinatario è temporaneamente assente ma nel comune risultano presenti abitazione, ufficio o azienda a lui riferibili, ricorre un’ipotesi di irreperibilità relativa. In tale situazione la notifica deve essere eseguita secondo l’art. 140 c.p.c. e non mediante le modalità previste dall’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973.
Vicenda processuale
La CTP di Caltanissetta aveva accolto il ricorso del contribuente e annullato l’iscrizione ipotecaria, ritenendo omessa la notifica delle cartelle esattoriali presupposte. La CTR della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, con sentenza n. 2483/21/2014, depositata il 5 agosto 2014 e notificata il 23 settembre 2014, aveva confermato la decisione di primo grado, rigettando l’appello proposto da SE.RI.T. Sicilia S.p.A.
Riscossione Sicilia S.p.A., già SE.RI.T. Sicilia S.p.A., ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602/1973, 60 del d.P.R. n. 600/1973 e 140 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il contribuente ha resistito con controricorso e memoria.
Modalità con cui era stata eseguita la notifica
È rimasto incontroverso che il 14 luglio 2010 il messo aveva tentato di notificare le cartelle tramite il servizio postale. La consegna non era andata a buon fine per l’assenza del destinatario e delle altre persone abilitate al ritiro.
Il procedimento era stato quindi completato secondo l’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973, mediante:
- deposito dell’atto presso la casa comunale;
- affissione all’albo comunale.
Non risultava invece effettuato l’invio al destinatario della raccomandata informativa prevista dall’art. 140 c.p.c.
La successiva notifica dell’iscrizione ipotecaria era stata eseguita presso il medesimo comune di residenza del contribuente. Tale circostanza è stata valorizzata per escludere una situazione di irreperibilità assoluta.
Riferimenti normativi e sentenze della Corte costituzionale
L’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, nella formulazione originaria, prevedeva che la notifica della cartella di pagamento, nei casi disciplinati dall’art. 140 c.p.c., fosse effettuata con le modalità dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973.
La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre 2012, n. 258, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’originario terzo comma dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui operava tale rinvio in modo generalizzato. La disposizione avrebbe dovuto riferirsi esclusivamente ai casi in cui nel comune in cui doveva essere eseguita la notifica non vi fossero abitazione, ufficio o azienda del destinatario, cioè alle ipotesi di irreperibilità assoluta.
La distinzione elaborata è quindi la seguente:
- in caso di irreperibilità assoluta, trovano applicazione le modalità dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973;
- in caso di irreperibilità relativa, deve essere applicato l’art. 140 c.p.c.
Applicabilità della sentenza costituzionale a una notifica anteriore
L’agente della riscossione sosteneva che la notifica, essendo stata eseguita il 14 luglio 2010 in conformità alla legge allora vigente, non potesse essere successivamente contestata sulla base della sentenza n. 258/2012. Secondo la ricorrente, inoltre, la mancata impugnazione delle cartelle entro il termine previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 avrebbe determinato l’esaurimento del rapporto, impedendo l’applicazione della pronuncia costituzionale.
La Corte ha respinto tale argomentazione, richiamando il principio secondo cui la nullità della notifica di un atto può essere dedotta anche in occasione dell’impugnazione dell’atto successivo, quando intervenga una pronuncia di illegittimità costituzionale incidente sulla disciplina della notifica.
Sono stati richiamati, tra gli altri:
- Cass. sez. V, 20 maggio 2009, n. 11759;
- Cass. sez. V, 4 dicembre 2013, n. 27154;
- Cass. sez. V, 26 novembre 2014, n. 25079;
- Cass. sez. V, 8 aprile 2016, n. 6886.
Nel caso concreto il rapporto non poteva considerarsi esaurito, poiché il contribuente aveva impugnato le cartelle insieme all’avviso di iscrizione ipotecaria. La contestazione della validità delle notifiche era pertanto ancora proponibile.
Adempimenti richiesti dall’art. 140 c.p.c.
Poiché la situazione concreta integrava un’ipotesi di irreperibilità relativa, la notifica avrebbe dovuto essere perfezionata attraverso tutti gli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c., compreso l’invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento relativa al deposito dell’atto presso la casa comunale.
La sola effettuazione del deposito e dell’affissione non era sufficiente. In particolare, la Corte ha ribadito che l’inoltro della raccomandata informativa costituisce un adempimento necessario per il perfezionamento della notifica.
Perfezionamento della notifica per il destinatario
Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 14 gennaio 2010 e Cass., Sezioni Unite, 18 settembre 2014, n. 19668, la Corte ha precisato che, per il destinatario, la notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. si perfeziona:
- con la ricezione della raccomandata informativa;
- oppure, se la raccomandata non viene ricevuta, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
L’omissione della raccomandata informativa impediva quindi di ritenere validamente perfezionata la notifica delle cartelle.
Esito del giudizio e conseguenze economiche
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e lo ha rigettato, confermando la decisione della CTR e, in definitiva, l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria fondata sulle cartelle non validamente notificate.
Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’agente della riscossione e liquidate in favore del contribuente come segue:
- Euro 20.000,00 per compensi professionali;
- rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%;
- Euro 200,00 per esborsi;
- accessori di legge, se dovuti.
La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1-bis dello stesso articolo.
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