Cassazione Civile, Ordinanza n. 07957/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda di NASpI per l'anno 2017. Il giudice di merito aveva ritenuto che il lavoratore fosse decaduto dal beneficio per non avere comunicato all'INPS, ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 22/2015, i redditi da lavoro autonomo riferiti al 2017, pur essendo titolare di partita IVA. Il ricorrente ha impugnato la sentenza denunciando violazione degli artt. 3, 10 e 11 del d.lgs. n. 22/2015 e dell'art. 2966 c.c., sostenendo che: la comunicazione era stata già resa al momento della domanda di NASpI, come riconosciuto per l'anno 2016; per il 2017 non aveva svolto attività lavorativa autonoma, essendo solo titolare di partita IVA; la decadenza prevista dall'art. 11 sarebbe tassativa e non estensibile al caso di mancata comunicazione annuale in assenza di effettivo svolgimento di lavoro autonomo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la decadenza dalla NASpI ex art. 11 d.lgs. n. 22/2015 presupponga l'effettivo svolgimento, in concomitanza con la fruizione della prestazione, di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale da comunicare all'INPS; non è sufficiente la mera titolarità di partita IVA o l'apertura della stessa, in quanto atto solo propedeutico. Ha inoltre valorizzato il dato che la comunicazione era stata già effettuata in sede di domanda, con riconoscimento della prestazione per l'anno 2016, e ha escluso che la decadenza possa operare in via analogica oltre i casi espressamente previsti.
Norme richiamate
"Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ... deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne"
L'obbligo di comunicazione riguarda la contemporaneità tra percezione della NASpI e svolgimento effettivo di un'attività autonoma o di impresa individuale da cui possa derivare reddito; il verbo "intraprendere" non è inteso solo come iniziare, ma come svolgere in modo attuale l'attività rilevante ai fini della compatibilità con la prestazione.
La decadenza dalla NASpI opera se il lavoratore inizia un'attività autonoma o di impresa individuale senza effettuare la comunicazione prevista dall'art. 10; la norma è di stretta interpretazione e non può essere estesa a casi non espressamente contemplati.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma violata, in relazione al quadro della NASpI e alla sua funzione di sostegno al reddito dei lavoratori subordinati involontariamente disoccupati.
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro di violazione, senza che dal testo emergano ulteriori specificazioni interpretative autonome.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio dedotto in cassazione, ossia la violazione di legge.
Massime di principio
- Ai fini dell'obbligo di comunicazione collegato alla NASpI, rileva lo svolgimento effettivo e contemporaneo di un'attività lavorativa autonoma o imprenditoriale durante il periodo di percezione dell'indennità, non la sola esistenza formale di una partita IVA.
- La decadenza da una prestazione previdenziale è di stretta interpretazione e non può essere applicata in via analogica oltre le ipotesi previste dalla legge.
- L'obbligo di informare l'INPS sussiste quando l'attività autonoma sia concretamente svolta e possa generare reddito; non è sufficiente un dato meramente potenziale o propedeutico.
- La mancata comunicazione non può essere desunta automaticamente dalla sola apertura o titolarità di partita IVA, se non risulti l'effettivo esercizio dell'attività nel periodo coperto dalla prestazione.
- Quando la comunicazione sia già stata resa in sede di domanda amministrativa, il giudice di merito deve verificare con precisione se nel periodo successivo vi sia stata una nuova e concreta attività autonoma idonea a far scattare l'obbligo informativo e la conseguente decadenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07756/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07762/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07763/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07764/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07766/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07767/2026 del 31/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →