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Sentenza

Sentenza del 14/02/2019 n. 4409 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la classificazione doganale di due modelli di programmatori elettronici regolatori di flusso destinati a impianti di irrigazione. La società sosteneva che i dispositivi dovessero essere classificati nella voce 8424 90 80, come parti di apparecchi per spruzzare o distribuire liquidi, poiché privi di autonomia funzionale e utilizzabili solo collegati all'impianto. L'Ufficio doganale li aveva invece classificati nella voce 9032 89 00, relativa agli strumenti e apparecchi automatici di regolazione o controllo, ritenendo decisiva la loro specifica funzione di regolazione automatica del flusso dei liquidi. L'Agenzia ha censurato la decisione d'appello per violazione delle regole interpretative della Nomenclatura combinata e delle note sui criteri di classificazione delle parti e accessori.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia e ha ritenuto corretta la classificazione nella voce 9032 89 00. Ha stabilito che la funzione concreta del dispositivo, consistente nella regolazione automatica e nel mantenimento del flusso dei liquidi ai valori impostati, rientra direttamente nella descrizione normativa della voce 9032. La circostanza che il programmatore fosse privo di autonomia funzionale e costituisse una parte dell'impianto di irrigazione non è stata ritenuta determinante, poiché le parti che costituiscono esse stesse oggetti classificabili in una voce specifica devono essere classificate nella propria voce, indipendentemente dalla macchina cui sono destinate. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate per la peculiarità e novità della questione.

Norme richiamate

  • Regolamento n. 2658/1987/CEE, Regole generali interpretative 1 e 6 della Nomenclatura combinata

    "La classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli"; la classificazione nelle sottovoci è determinata dal testo delle sottovoci e dalle relative note, applicando le regole precedenti.

    La classificazione deve fondarsi prioritariamente sul testo delle voci e delle note legali, non sui titoli indicativi delle sezioni o sulla mera destinazione del prodotto.

  • Capitolo 90, nota 7, lettera a), della Nomenclatura combinata

    "La voce 9032 comprende unicamente [...] gli strumenti e apparecchi per la regolazione del flusso, del livello, della pressione o di altre caratteristiche dei fluidi gassosi o liquidi [...] la cui funzione consiste nel portare tale fattore ad un valore prescritto e di mantenerlo".

    Un dispositivo che misura, controlla e regola automaticamente il flusso di un liquido, mantenendolo al valore impostato, rientra nella voce 9032 anche se è installato come componente di un impianto più ampio.

  • Capitolo 90, nota 2, lettere a) e b), della Nomenclatura combinata

    "Le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91 [...] rientrano nella loro rispettiva voce, qualunque siano le macchine [...] ai quali essi sono destinati".

    La lettera a) costituisce il criterio prioritario: una parte che sia essa stessa un oggetto autonomamente classificabile in una voce specifica deve essere classificata in quella voce. La lettera b) opera solo in via sussidiaria quando la parte non è classificabile autonomamente.

  • Sezione XVI, nota 2, lettere a) e b), della Nomenclatura combinata

    "Le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 [...] rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate".

    Anche per le parti di macchine dei capitoli 84 e 85 prevale la classificazione propria dell'oggetto rispetto alla sua destinazione, quando il componente è riconducibile a una specifica voce tariffaria.

  • Regola generale interpretativa 3, lettere a) e b), della Nomenclatura combinata

    "La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale"; la lettera b) riguarda i prodotti misti la cui classificazione non può essere effettuata applicando la lettera a).

    Le regole sui prodotti misti non si applicano quando una voce specifica descrive direttamente la funzione e le caratteristiche del prodotto.

  • Sezione XVI, nota 1, lettera m), della Nomenclatura combinata

    "La sezione non comprende [...] gli oggetti del capitolo 90".

    Un oggetto riconducibile al capitolo 90 non può essere riclassificato nella Sezione XVI, anche se destinato a essere utilizzato come componente di una macchina o di un impianto dei capitoli 84 o 85.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 15 maggio 2014, causa C-297/13, Data I/O GmbH

    Il criterio della destinazione esclusiva o principale della parte opera solo quando la parte non costituisce già un oggetto autonomamente classificabile in una voce specifica.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 15 febbraio 2007, causa C-183/06, Ruma

    I criteri relativi alla classificazione delle parti devono essere applicati secondo la gerarchia prevista dalle note legali e dalle regole generali della Nomenclatura combinata.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 20 novembre 2014, causa C-666/13, Rohm Semiconductor GmbH

    Per le parti di macchine dei capitoli 84 e 85, la classificazione nella voce propria del componente prevale sulla classificazione in base alla macchina cui il componente è destinato.

Massime di principio

  • Nella classificazione doganale prevale la funzione oggettiva e specifica del prodotto, ricavata dalle sue caratteristiche tecniche, rispetto alla sua destinazione o al fatto che sia installato come componente di un impianto.
  • Un componente privo di autonomia funzionale può comunque essere classificato in una voce propria se svolge una funzione specificamente descritta dalla Nomenclatura combinata.
  • Le norme sulle parti e accessori impongono di utilizzare anzitutto la voce specifica del componente; il criterio della destinazione esclusiva o principale alla macchina opera solo in via residuale.
  • Un apparecchio che misura, controlla e mantiene automaticamente il flusso di un liquido al valore impostato tende a rientrare nella voce 9032, anche se collegato a un impianto di irrigazione o ad altra macchina.
  • La regola della voce più specifica deve essere applicata prima delle regole sui prodotti misti o sul carattere essenziale, quando una voce descrive direttamente la funzione del bene.
  • Per valutare una classificazione tariffaria occorre confrontare le caratteristiche tecniche effettive del prodotto con il testo delle voci e delle note legali, senza attribuire rilievo decisivo a descrizioni commerciali o alla sola struttura dell'impianto cui il prodotto è collegato.

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