Ordinanza n. 8658/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento a) dell'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, emanata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, recante «Procedure di aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento nelle Graduatorie provinciali per le supplenze di prima e seconda fascia per il biennio scolastico 2026/2027 e 2027/2028», in parte qua, e segnatamente nella parte in cui l'art. 16, comma 6, dispone che «Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina», con ciò escludendo dalla valutazione, in termini di punteggio, il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo prestati non in costanza di nomina scolastica; b) delle tabelle di valutazione dei titoli allegate alla medesima O.M. n. 27/2026, nella parte in cui non prevedono l'attribuzione del punteggio corrispondente ad un'annualità di servizio specifico (punti 12) per il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo prestato successivamente al conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento, ancorché non in costanza di nomina; c) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli atti applicativi degli Uffici Scolastici Territoriali che, in esecuzione dell'O.M. impugnata, abbiano negato o neghino ai ricorrenti l'attribuzione del punteggio per il servizio militare di leva non prestato in costanza di nomina. E PER L'ACCERTAMENTO del diritto di ciascun ricorrente alla piena valutazione, ai fini dell'aggiornamento e dell'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per il biennio 2026/2028, del servizio militare di leva (o servizio civile sostitutivo, anche volontario) prestato successivamente al conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento, ancorché non in costanza di nomina scolastica, con attribuzione del punteggio corrispondente ad un'annualità di servizio specifico (punti 12). E PER LA CONDANNA dell'Amministrazione resistente a rettificare le graduatorie provinciali per le supplenze in conformità alla pronuncia che sarà emessa, attribuendo a ciascun ricorrente il punteggio di punti 12 per il servizio militare di leva (o equivalente) e procedendo al conseguente riposizionamento nelle rispettive graduatorie provinciali (indicate per ciascun ricorrente nell'epigrafe del presente atto), con ogni effetto di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 e relative tabelle di valutazione, nella parte in cui subordinano la valutazione del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato alla prestazione in costanza di nomina scolastica
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'Ordinanza Ministeriale n. 27/2026, nonché le tabelle di valutazione dei titoli e gli eventuali atti applicativi, sostenendo di avere diritto all'attribuzione di 12 punti per il servizio militare di leva o per il servizio civile sostitutivo prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento, anche se non svolto in costanza di nomina scolastica. Hanno chiesto l'annullamento degli atti nella parte lesiva, l'accertamento del diritto alla piena valutazione del servizio e la rettifica delle graduatorie provinciali per le supplenze. Il TAR, prima di esaminare il merito, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alle procedure di formazione delle graduatorie interessate, ritenendo sussistenti i presupposti per la notificazione per pubblici proclami. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha inoltre rilevato seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso collettivo: le posizioni dei ricorrenti risultano eterogenee perché riferite a diverse graduatorie provinciali e, soprattutto, perché alcuni avrebbero prestato servizio militare di leva obbligatorio, mentre altri avrebbero svolto servizio civile nazionale o universale su base volontaria. Tale differenza potrebbe determinare un conflitto di interessi, considerato che l'art. 16, comma 6, dell'O.M. n. 27/2026 menziona il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge, ma non il servizio civile nazionale o universale volontario. Le parti sono state pertanto invitate a presentare memorie limitatamente alla possibile inammissibilità del ricorso collettivo per carenza dei relativi presupposti.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito della domanda di annullamento né ha accertato il diritto dei ricorrenti all'attribuzione del punteggio. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, da effettuarsi tramite pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione secondo le modalità indicate nella precedente ordinanza n. 836/2019. La notificazione deve essere eseguita entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e la prova dell'avvenuta notifica deve essere depositata nei successivi cinque giorni; il TAR ha precisato che entrambi i termini sono perentori e che la loro inosservanza comporta l'improcedibilità. Inoltre, rilevata d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso collettivo per eterogeneità delle posizioni e potenziale conflitto di interessi tra ricorrenti che hanno svolto servizi diversi, il Collegio ha assegnato alle parti venti giorni per il deposito di memorie su tale specifica questione. La prosecuzione dell'esame è stata fissata alla camera di consiglio del 17 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, O.M. n. 27/2026
Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina
La disposizione è richiamata per evidenziare che l'ordinanza ministeriale subordina la valutazione del servizio alla prestazione in costanza di nomina e non menziona il servizio civile nazionale o universale volontario.
artt. 27 ss. c.p.a.
Il TAR richiama genericamente i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo per la notificazione mediante pubblici proclami e per l'integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Quando il ricorso collettivo riunisce posizioni riferite a graduatorie diverse e fondate su presupposti fattuali o giuridici non coincidenti, il giudice può dubitare dell'ammissibilità della forma collettiva e deve verificare che non sussista un conflitto di interessi tra i ricorrenti.
- La distinzione tra servizio militare di leva o servizio sostitutivo legalmente assimilato e servizio civile nazionale o universale prestato volontariamente può assumere rilievo ai fini dell'omogeneità delle posizioni azionate in forma collettiva, soprattutto quando la disciplina impugnata contempla espressamente solo le prime categorie.
- Nel giudizio amministrativo, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti partecipanti alla procedura può essere disposta mediante notificazione per pubblici proclami, secondo le modalità stabilite dal giudice.
- Quando il giudice stabilisce un termine perentorio per la notificazione per pubblici proclami e un distinto termine per il deposito della relativa prova, l'inosservanza di ciascuno dei termini comporta l'improcedibilità del ricorso.
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