Cassazione Civile, Ordinanza n. 09825/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia traeva origine da tre avvisi di accertamento emessi dal Comune per omessa denuncia ai fini TARSU per gli anni 2010-2012, TARES per l'anno 2013 e TARI per l'anno 2014. La società aveva contestato, in particolare, l'individuazione della superficie tassabile pari a 820 mq, deducendo l'assenza dei presupposti fattuali. Il ricorso era stato rigettato in primo grado e in appello; la decisione d'appello aveva ritenuto accertato che l'immobile fosse destinato a un'attività commerciale di ristorazione, svolta in modo stabile e organizzato, anche con uso della cucina, e aveva reputato corretta la misurazione della superficie sulla base di planimetrie tecniche e verbali di sopralluogo della polizia municipale. In cassazione la società aveva proposto cinque censure, ma poi ha rinunciato al ricorso, dando atto di una soluzione transattiva intervenuta tra le parti e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese; il Comune ha accettato la rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della società, con accettazione del Comune resistente, e ha quindi dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre compensato le spese di lite. Ha precisato che, per effetto della rinuncia, non occorreva esaminare i motivi di ricorso e che non si applica il contributo unificato დამატivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, perché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
In presenza di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La misura del contributo unificato aggiuntivo ha natura eccezionale e sanzionatoria e non si applica oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate ove le parti lo abbiano richiesto e la Corte lo ritenga conforme all'assetto processuale risultante.
- Il contributo unificato aggiuntivo previsto per le impugnazioni è applicabile solo nelle ipotesi tassative di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non è estensibile in via interpretativa ai casi di rinuncia al ricorso.
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