Sentenza del 21/01/2016 n. 424 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - REDDITOMETRO - PRESUNZIONE SEMPLICE - Analogia con gli studi di settore - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi del contribuente è stata accolta sul principio secondo cui l'accertamento non può essere motivato esclusivamente dal mero scostamento dai valori del redditometro. L'Amministrazione deve fornire ulteriori dati o elementi probatori capaci di sostenere concretamente la presunzione di maggior reddito. In assenza di tali elementi, l'accertamento risulta insufficientemente motivato e non può fondarsi soltanto sul risultato statistico.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità e la sufficienza della motivazione dell'accertamento fondato esclusivamente sul redditometro, sostenendo che il mero scostamento tra il reddito dichiarato e quello determinato secondo gli indici normativi non fosse sufficiente a dimostrare il maggior reddito. Il redditometro, infatti, ha natura statistica e si basa su presunzioni semplici; per analogia con parametri e studi di settore, i relativi risultati devono essere corroborati da ulteriori elementi concreti e idonei.
Norme richiamate
Redditometro e accertamento sintetico
Il redditometro costituisce accertamento di natura statistica in quanto tende a determinare il reddito complessivo del contribuente attraverso l'utilizzo di presunzioni semplici.
Il redditometro non dimostra automaticamente l'esistenza del maggior reddito, ma produce una presunzione semplice, che deve essere sostenuta da ulteriori elementi e può essere contestata dal contribuente.
Parametri e studi di settore
Gli elementi di accertamento da esso derivanti devono essere corredati da ulteriori dati idonei a sostenerne le risultanze.
I risultati degli strumenti statistici non sono sufficienti da soli a fondare l'accertamento; l'Amministrazione deve integrarli con elementi concreti riferiti alla specifica posizione del contribuente.
Obbligo di motivazione dell'atto di accertamento
La motivazione dell'atto di accertamento non può infatti esaurirsi nel mero scostamento dai parametri di legge.
La motivazione deve spiegare perché, nel caso concreto, gli indici utilizzati siano attendibili e quali ulteriori circostanze confermino il maggior reddito contestato.
Massime di principio
- Gli accertamenti basati su strumenti statistici o presuntivi, come il redditometro, non sono automaticamente validi per il solo fatto che il reddito dichiarato si discosti dai valori stimati.
- L'Amministrazione finanziaria deve fornire una motivazione individualizzata e ulteriori elementi concreti che colleghino il risultato statistico alla reale capacità contributiva del soggetto.
- Il contribuente può contestare l'accertamento dimostrando l'inaffidabilità degli indici nel caso concreto oppure fornendo spiegazioni e documentazione sulla provenienza delle risorse utilizzate.
- In situazioni analoghe, il giudice dovrebbe verificare non solo l'esistenza dello scostamento, ma anche la sufficienza della motivazione e la presenza di elementi ulteriori a sostegno della presunzione.
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