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Sentenza

Sentenza del 21/01/2020 n. 204 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Cartella di pagamento - notifica - a mezzo posta - avviso di ricevimento - destinatario irreperibile - affissione - avviso di deposito - avvenuta notifica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

contestazione dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento; il ricorrente sosteneva che la cartella non fosse stata validamente notificata poiché risultava destinatario irreperibile e non era stata prodotta copia della cartella stessa

La decisione

Il giudice ha ritenuto valida la notifica effettuata a mezzo posta all'indirizzo di residenza del destinatario sulla base dell'avviso di ricevimento conservato dal concessionario per cinque anni, senza necessità di produrre copia della cartella. La cartella si considera consegnata quando perviene all'indirizzo del destinatario, per effetto della presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c. Nel caso di destinatario irreperibile, il procedimento notificatorio si perfeziona con l'affissione nell'albo comunale dell'avviso di deposito e la notifica si considera eseguita all'ottavo giorno successivo all'affissione, dal quale decorre il termine per proporre ricorso.

Norme richiamate

  • art. 1335 c.c.

    applicata la presunzione di conoscenza: l'atto si considera conosciuto dal destinatario una volta consegnato al suo domicilio/indirizzo, giustificando la validità della notifica anche se non viene prodotta copia della cartella

Massime di principio

  • L'avviso di ricevimento conservato dal concessionario costituisce prova sufficiente dell'avvenuta notifica se la spedizione è avvenuta all'indirizzo di residenza del destinatario; non è sempre necessaria la produzione della copia cartacea della cartella di pagamento.
  • La consegna dell'atto all'indirizzo del destinatario realizza la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.: il destinatario è considerato informato anche se dichiara di non aver ricevuto fisicamente l'atto.
  • Se il destinatario è irreperibile, la procedura si perfeziona con l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo comunale e la notifica si considera eseguita dall'ottavo giorno successivo all'affissione; da tale data decorrono i termini per impugnare.
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe verificare la documentazione di notifica (avviso di ricevimento, data e luogo di affissione dell'avviso di deposito) e, se intende contestare, agire tempestivamente considerando l'ottavo giorno come decorrenza dei termini.
  • Le contestazioni sulla validità della notifica possono essere dirette a dimostrare irregolarità formali nella procedura (es. invio non all'indirizzo di residenza, mancanza dell'avviso di ricevimento, vizi nell'affissione dell'avviso) oppure a provare che la presunzione di conoscenza non opera per specifiche ragioni riconoscibili e documentabili.

Testo integrale

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