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Sentenza

Sentenza n. 15147/2026 - Roma, Sezione 5

Giustizia amministrativa202216188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza deducendone la nullità per eccesso di potere e violazione di legge, nonché il difetto o la carenza di motivazione, anche in relazione al principio di personalità della responsabilità penale sancito dall’art. 27, comma 1, Cost. Il diniego era fondato essenzialmente su notizie di reato per abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti riferite al marito della richiedente. La ricorrente ha evidenziato che le denunce, risalenti rispettivamente al 2005 e al 2008, non avevano avuto seguito, erano anteriori alla finestra di osservazione e riguardavano fatti altrui; ha inoltre richiamato l’integrazione della famiglia nella comunità nazionale, comprovata dal percorso scolastico completato dai figli.

La decisione

Il ricorso è stato accolto limitatamente al vizio di carenza di motivazione. Il TAR ha rilevato che le notizie di reato a carico del coniuge, risalenti e prive di seguito, non erano di per sé sufficientemente pregnanti in assenza di ulteriori elementi, né riguardavano direttamente la richiedente. Pur riconoscendo l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella valutazione della domanda di cittadinanza e la possibile rilevanza della condotta dei familiari, il giudice ha precisato che tale condotta non può essere automaticamente imputata all’istante: occorre valutare concretamente se esistano correlazioni comportamentali, quali concorso, complicità, protezione reciproca o condivisione di schemi devianti, capaci di incidere sugli elementi che attestano l’integrazione personale. Il diniego è quindi annullato nei limiti del vizio riscontrato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Le spese sono compensate per la peculiarità della vicenda e l’assenza di una disciplina normativa specifica sul tema.

Norme richiamate

  • art. 5 l. 91/1992

    l’acquisto della cittadinanza da parte di un familiare comporta non solo benefici indiretti anche per gli altri membri del nucleo, tra i quali l’impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado e la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari, ma comporta, altresì, l’estensione di tale status sia ai figli minorenni conviventi, sia al coniuge, che ha un vero e proprio diritto soggettivo al riconoscimento di tale status, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 91 del 1992, salvo sussistano i fattori ostativi tassativamente indicati dall’art. 6 della stessa legge

    Il passaggio richiama il diritto del coniuge al riconoscimento dello status conseguente all’acquisto della cittadinanza da parte del familiare, salvo ricorrano i fattori ostativi previsti dalla legge.

  • art. 6 l. 91/1992

    l’acquisto della cittadinanza da parte di un familiare comporta non solo benefici indiretti anche per gli altri membri del nucleo, tra i quali l’impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado e la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari, ma comporta, altresì, l’estensione di tale status sia ai figli minorenni conviventi, sia al coniuge, che ha un vero e proprio diritto soggettivo al riconoscimento di tale status, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 91 del 1992, salvo sussistano i fattori ostativi tassativamente indicati dall’art. 6 della stessa legge

    I fattori ostativi al riconoscimento dello status sono quelli tassativamente indicati dall’art. 6; nel caso deciso, tuttavia, il diniego è stato censurato per carenza di motivazione nella valutazione della condotta del coniuge.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza, la condotta del coniuge o di un familiare può essere presa in considerazione nell’ambito della valutazione discrezionale, ma non può determinare automaticamente un giudizio negativo sull’istante per il solo fatto altrui.
  • Per attribuire rilevanza ostativa alla condotta penalmente significativa di un familiare, l’Amministrazione deve motivare in concreto la sua capacità di riflettersi sulla valutazione dell’integrazione personale dell’istante, indicando elementi di correlazione quali concorso, complicità, condivisione degli schemi devianti o protezione reciproca.
  • Notizie di reato risalenti e rimaste senza seguito, riferite al coniuge e non direttamente all’istante, non sono di per sé sufficienti a fondare il diniego della cittadinanza in assenza di ulteriori elementi, anche indiziari, e di una motivata valutazione degli elementi personali favorevoli.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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